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Sentenza

Sentenza n. 15774/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - dell’esito della prova scritta del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti, già area funzionale seconda», svolta in data 16 maggio 2025, nella parte l’odierno ricorrente è risultato non idoneo, avendo ottenuto un punteggio pari a 20,5 punti, inficiato dalla presenza di quesiti manifestamente errati e/o ambigui all’interno del suo questionario prova; - dell’elenco n. 1.944 candidati ammessi alla prova pratica del concorso, pubblicato il 6 giugno 2025, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 17 e 21; - dei verbali/atti della commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 17 e 21, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; - della convocazione di n. 1.944 candidati allo svolgimento della prova pratica del concorso, pubblicata in data 6 giugno 2025, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierno ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nell’elenco dei candidati convocati per la prova pratica del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa ammissione alla prova pratica del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

Giustizia amministrativa202508730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 1.000 conducenti di automezzi, con punteggio di 20,5 e conseguente mancata ammissione alla prova pratica

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il candidato ha impugnato l’esito della prova scritta del 16 maggio 2025, l’elenco dei 1.944 ammessi alla prova pratica pubblicato il 6 giugno 2025 e gli atti con cui erano state predisposte o approvate le domande, lamentando che il punteggio di 20,5 punti fosse inferiore a quello spettante per la presenza nel questionario di quesiti manifestamente errati o fuorvianti, in particolare i quesiti nn. 17 e 21. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla rettifica in aumento del punteggio e l’ammissione alla prova pratica, anche mediante risarcimento in forma specifica. Il ricorso era corredato da domanda cautelare.

La decisione

Dopo il rigetto dell’istanza cautelare con ordinanza non appellata, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Considerata l’inequivocità della rinuncia e la mancata opposizione del Ministero, il TAR ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Non vi è stata decisione nel merito sulle censure relative ai quesiti o sulle domande di rettifica del punteggio e di ammissione alla prova pratica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione della parte ricorrente e della mancata opposizione da parte dell’amministrazione, non resta che dichiarare il processo estinto ai sensi dell’art. 84, comma 3 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, quando è inequivocabile e non vi è opposizione dell’amministrazione, comporta la dichiarazione di estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se inequivocabile e non contrastata dalla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardività

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