Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-110/17

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 luglio 2020. — Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Impegni – Ricevibilità – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 – Annullamento di fatture corrispondenti all’impegno – Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni. — Causa T-110/17

Giurisprudenza europea62017TJ0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Jiangsu Seraphim Solar System contro il regolamento 2016/2146, limitatamente alla disposizione che annullava le fatture corrispondenti all’impegno e imponeva la riscossione dei dazi. Ha ritenuto che tale meccanismo non avesse base sufficiente nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base, perché le ipotesi di applicazione retroattiva dei dazi sono disciplinate in modo espresso e tassativo dal legislatore UE. Di conseguenza, la relativa clausola dei regolamenti di esecuzione 1238/2013 e 1239/2013 è stata disapplicata mediante eccezione di illegittimità.

Annullamento, per difetto di base giuridica, della disposizione di un regolamento antidumping/antisovvenzioni che, dopo la revoca di un impegno sui prezzi, annullava le fatture corrispondenti all’impegno e faceva sorgere l’obbligazione doganale al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

La questione giuridica

Se la Commissione, in caso di revoca dell’accettazione di un impegno sui prezzi in materia antidumping e antisovvenzioni, potesse annullare le fatture corrispondenti all’impegno e ordinare la riscossione dei dazi come se l’obbligazione doganale sorgesse all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica; se tale potere trovasse base negli articoli 8 e 10 del regolamento antidumping di base e negli articoli 13 e 16 del regolamento antisovvenzioni di base, oppure nelle disposizioni dei regolamenti di esecuzione 1238/2013 e 1239/2013, eventualmente disapplicabili mediante eccezione di illegittimità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 nella parte in cui riguardava la ricorrente, affermando che il diritto UE antidumping e antisovvenzioni disciplina in modo tassativo le conseguenze della violazione o revoca di un impegno sui prezzi e non consente alla Commissione, in assenza delle specifiche ipotesi previste dai regolamenti di base (registrazione delle importazioni o dazi provvisori), di annullare le fatture corrispondenti all’impegno e di far sorgere retroattivamente l’obbligazione doganale al momento dell’immissione in libera pratica. Le clausole dei regolamenti di esecuzione che autorizzavano tale meccanismo sono state quindi dichiarate illegittime e inapplicabili al caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (CE) n. 597/2009
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146
  • Decisione di esecuzione 2013/423/UE
  • Decisione di esecuzione 2013/707/UE
  • Decisione di esecuzione 2014/657/UE
  • Regolamento (UE) n. 37/2014

Annullamento della clausola sulle fatture corrispondenti all’impegno nei dazi fotovoltaici cinesi

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da un produttore-esportatore cinese avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146, nella parte in cui, dopo la revoca dell’accettazione di un impegno sui prezzi, la Commissione aveva annullato le fatture corrispondenti all’impegno e disposto la riscossione dei dazi antidumping e compensativi. La controversia si inserisce nel contesto delle misure UE sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino originari o provenienti dalla Cina.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, produce e esporta moduli fotovoltaici dalla Cina verso l’Unione. In precedenza la Commissione aveva accettato un impegno sui prezzi presentato dalla CCCME a nome della ricorrente e di altri produttori esportatori, in un quadro in cui il Consiglio aveva poi istituito dazi antidumping e compensativi definitivi con i regolamenti di esecuzione n. 1238/2013 e n. 1239/2013.

Successivamente, con il regolamento impugnato 2016/2146, la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori e, per la ricorrente, ha annullato le fatture corrispondenti all’impegno, disponendo che le autorità doganali recuperassero i dazi come se, per quelle operazioni, l’obbligazione doganale sorgesse al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. La ricorrente ha impugnato solo l’articolo 2 del regolamento, non la revoca dell’impegno in sé.

Ricevibilità del ricorso

La Commissione e il Consiglio eccepivano l’irricevibilità per difetto di incidenza diretta, di incidenza individuale e di interesse ad agire. Il Tribunale ha respinto tali eccezioni.

Ha osservato che la ricorrente era espressamente menzionata negli atti rilevanti, figurava nei regolamenti istitutivi dei dazi e nel regolamento impugnato, e che le misure contestate producevano effetti diretti sulla sua situazione giuridica, senza lasciare margini discrezionali alle autorità nazionali. Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale ha ritenuto sufficiente il fatto che l’annullamento delle fatture e la conseguente applicazione dei dazi incidessero negativamente sui rapporti commerciali della ricorrente e sul prezzo dei prodotti esportati.

Eccezione di illegittimità

La ricorrente ha inoltre sollevato eccezione di illegittimità contro l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, sostenendo che tali disposizioni eccedessero quanto consentito dagli articoli 8 e 10 del regolamento antidumping di base e dagli articoli 13 e 16 del regolamento antisovvenzioni di base.

Il Tribunale ha ammesso l’eccezione. Ha rilevato che la ricorrente non avrebbe potuto impugnare utilmente quelle disposizioni al momento della loro adozione, poiché esse avevano portata generale e la loro eventuale applicazione nei suoi confronti era allora solo ipotetica. Non le si poteva quindi opporre il principio TWD/Nachi per precluderle l’eccezione di illegittimità.

Ragionamento della Corte sul merito

Il Tribunale ha ricostruito il sistema degli impegni sui prezzi nel diritto antidumping e antisovvenzioni UE. Ha ricordato che l’esenzione dai dazi deriva dagli atti di applicazione delle misure definitive e che la Commissione deve vigilare sul rispetto degli impegni, anche con l’assistenza delle autorità doganali. Tuttavia, la disciplina di base prevede espressamente e in modo circoscritto le conseguenze della violazione o revoca dell’impegno.

In particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e l’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base prevedono la revoca dell’accettazione e l’applicazione automatica del dazio;
  • l’articolo 8, paragrafo 10, e l’articolo 13, paragrafo 10, consentono dazi provvisori in caso di violazione sospetta o se l’inchiesta non è conclusa;
  • l’articolo 10, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 5, disciplinano ipotesi specifiche di retroattività in presenza di registrazione delle importazioni.

Secondo il Tribunale, queste norme esauriscono il quadro delle ipotesi in cui i dazi possono operare retroattivamente. Non è quindi possibile dedurre, dagli articoli 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, un potere generale delle istituzioni di imporre ex post i dazi sulle operazioni già eseguite annullando le fatture corrispondenti all’impegno. Né la prassi amministrativa richiamata dalla Commissione e dal Consiglio poteva supplire all’assenza di una base normativa espressa.

Il Tribunale ha distinto la fattispecie da quella esaminata nella sentenza Deichmann, osservando che qui non si trattava di determinare importi da rimborsare, bensì di introdurre un meccanismo di applicazione temporale dei dazi non previsto dal legislatore. Ha inoltre escluso che il richiamo alla dogmatica doganale generale potesse giustificare un’analogia, perché il sistema antidumping/antisovvenzioni contiene regole specifiche e tassative.

Esito dell’eccezione di illegittimità e conseguenze

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’eccezione di illegittimità: l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non potevano fungere da base per l’annullamento delle fatture e per la riscossione dei dazi sulle operazioni già coperte dagli impegni.

Di conseguenza, la disposizione corrispondente del regolamento impugnato, cioè l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146, è stata annullata nella parte in cui riguardava Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Spese

La Commissione, risultata soccombente, è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. Il Consiglio, intervenuto a sostegno della Commissione, è stato condannato a sopportare le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzioniimpegni sui prezzidiritto doganale dell’unionericorso di annullamento e eccezione di illegittimità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.