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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-186/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell' luglio 2020 (Estratti). — Khaled Zubedi contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione. — Causa T-186/19

Giurisprudenza europea62019TJ0186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Khaled Zubedi contro l’iscrizione nelle liste sanzionatorie siriane. Ha ritenuto che, nel quadro normativo modificato nel 2015, lo status di "imprenditore di spicco che opera in Siria" basti da solo a giustificare le misure restrittive, senza necessità per il Consiglio di dimostrare ulteriori legami con il regime. Il ricorrente non è riuscito a vincere la presunzione di associazione con il regime né a contestare efficacemente gli elementi addotti dal Consiglio. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto, con condanna alle spese.

Annullamento respinto delle misure restrittive contro un imprenditore siriano: sufficienza del criterio autonomo di "imprenditore di spicco che opera in Siria" e presunzione di collegamento con il regime.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse fondato correttamente l’iscrizione del ricorrente negli elenchi sanzionatori come "imprenditore di spicco che opera in Siria" e, in via concorrente, per la sua associazione al regime siriano; se, dopo la modifica del 2015 della disciplina sulle sanzioni contro la Siria, fosse ancora necessario dimostrare specifici indizi di collegamento tra l’imprenditore e il regime; e se il ricorrente avesse fornito elementi idonei a vincere la presunzione di associazione con il regime.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, dopo la modifica introdotta dalla decisione 2015/1836, la qualità di "imprenditore di spicco che opera in Siria" costituisce un criterio autonomo, obiettivo e sufficiente per l’iscrizione negli elenchi e per il congelamento dei capitali, senza che il Consiglio debba dimostrare un ulteriore collegamento individuale con il regime siriano; da tale qualità può desumersi una presunzione relativa di associazione con il regime, che l’interessato deve vincere con elementi concreti e seri. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione né per mettere in dubbio la valutazione del Consiglio, sicché il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Decisione 2013/255/PESC
  • Decisione (PESC) 2015/1836
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85
  • Regolamento (UE) 2015/1828
  • Articolo 27 della decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 28 della decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 36/2012

Annullamento delle misure restrittive nei confronti di Khaled Zubedi

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Khaled Zubedi contro la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85, nella parte in cui lo inseriscono negli elenchi relativi alle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti della Siria. La controversia attiene in particolare al congelamento dei capitali e alla qualificazione del ricorrente come "imprenditore di spicco che opera in Siria".

Fatti e contesto normativo

Il ricorrente è un imprenditore siriano attivo nel settore immobiliare. La disciplina sanzionatoria contro la Siria è stata modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 e dal regolamento (UE) 2015/1828. Il considerando 6 della decisione 2015/1836 spiega che il Consiglio ha individuato una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria i quali, per il controllo esercitato dal regime sull’economia, mantengono il loro status grazie alla stretta associazione al regime e al suo sostegno; per questo è stato introdotto un sistema di misure restrittive nei loro confronti.

Gli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC, come modificati, prevedono restrizioni di ingresso/transito e congelamento dei capitali per gli "imprenditori di spicco che operano in Siria", salvo che vi siano informazioni sufficienti per ritenere che non sono, o non sono più, associati al regime, non esercitano influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione. In parallelo, l’articolo 15 del regolamento n. 36/2012 contiene le corrispondenti disposizioni in materia di congelamento dei fondi.

Motivi di iscrizione del ricorrente

Il Tribunale osserva che il ricorrente è stato iscritto negli elenchi per due ragioni: da un lato, perché qualificato come imprenditore di spicco operante in Siria; dall’altro, per la sua associazione al regime siriano. Il motivo di iscrizione indicava che il ricorrente aveva ingenti investimenti nel settore edilizio, una partecipazione del 50% nella Zubaidi and Qalei LLC, coinvolta nel progetto turistico di lusso Grand Town, e che traeva vantaggio dal regime e/o lo sosteneva attraverso le sue attività commerciali.

Ragionamento del Tribunale sul criterio dell’"imprenditore di spicco"

Il punto centrale della decisione è che la modifica del 2015 ha introdotto un criterio autonomo, obiettivo e sufficiente: l’appartenenza alla categoria degli "imprenditori di spicco che operano in Siria". Per il Tribunale, ciò significa che il Consiglio non è più tenuto a dimostrare un collegamento individuale tra la persona e il regime siriano, né che essa fornisca sostegno o tragga beneficio dal regime. È sufficiente che il Consiglio dimostri che la persona è un imprenditore che opera in Siria e che può essere considerato di spicco.

Il Tribunale richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui da tale qualità può derivare una presunzione relativa di collegamento con il regime siriano. La ratio della misura è colpire soggetti in grado di esercitare influenza economica e politica sul regime, al fine di spingerlo a modificare la propria politica repressiva.

Onere della prova e confutazione della presunzione

In caso di contestazione della fondatezza dei motivi di iscrizione, l’onere della prova resta a carico dell’istituzione. Tuttavia, il ricorrente può superare la presunzione con argomenti o elementi idonei a mettere seriamente in dubbio l’affidabilità delle prove del Consiglio o a dimostrare l’assenza, la cessazione o la mancanza di un concreto rischio di elusione.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che Zubedi non abbia fornito elementi sufficienti per scardinare la presunzione. Egli nega l’associazione con il regime, ma al tempo stesso conferma la sua partecipazione al progetto Grand Town, collegato al ministero del Turismo siriano. Tale elemento, lungi dal smentire il collegamento con il regime, non consente di mettere in dubbio la valutazione del Consiglio.

Distinzione rispetto alla giurisprudenza precedente

Il ricorrente invocava la giurisprudenza secondo cui il Consiglio deve produrre un insieme di indizi precisi e concordanti del collegamento con il regime. Il Tribunale precisa però che quella giurisprudenza si collocava nel diverso contesto normativo anteriore alla modifica del 2015, quando i criteri di iscrizione erano centrati solo su rapporti stretti con il regime, sostegno al medesimo o beneficio tratto da esso. Nel regime attuale, invece, il criterio dell’imprenditore di spicco è sufficiente di per sé.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che il motivo di iscrizione basato sullo status di imprenditore di spicco che opera in Siria è sufficientemente giustificato e che l’iscrizione del ricorrente è pertanto fondata. Il ricorso è respinto integralmente e il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nel quadro delle misure restrittive contro la Siria successivo alla modifica del 2015, la qualifica di "imprenditore di spicco che opera in Siria" è da sola sufficiente a giustificare l’inserimento negli elenchi, senza prova ulteriore di sostegno o associazione al regime; l’interessato può tuttavia vincere la presunzione dimostrando con elementi seri l’assenza di legami o di influenza, onere che nel caso di specie non è stato assolto.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei capitalisanzioni contro la siria

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