Tribunale, Sentenza T-21/19
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 luglio 2020 (Estratti). — Pablosky, SL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mediFLEX easystep – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Stepeasy – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-21/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso in materia di marchio UE dopo un’opposizione tra il segno figurativo richiesto "mediFLEX easySTEP" e il marchio anteriore "Stepeasy". Ha corretto la valutazione dell’EUIPO sul pubblico di riferimento e sulla comparazione dei prodotti, distinguendo tra prodotti di uso comune e prodotti ortopedici/medicali. Ha annullato la decisione impugnata solo per articoli di abbigliamento e cappelleria, respingendo il resto del ricorso.
Marchio UE: rischio di confusione tra il marchio figurativo "mediFLEX easySTEP" e il marchio anteriore "Stepeasy" per prodotti di abbigliamento, calzature e calzature ortopediche/medicali
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 escludendo il rischio di confusione tra i segni in conflitto, in particolare quanto alla corretta individuazione del pubblico di riferimento, al grado di somiglianza tra i prodotti e alla valutazione globale dei marchi per i prodotti identici o simili.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e livello di attenzione del pubblico. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione per le calzature ortopediche, gli stivali a uso medico e le calzature per la salute, ma ha annullato la decisione della commissione di ricorso per gli articoli di abbigliamento e la cappelleria, perché per tali prodotti identici il grado medio di somiglianza tra i marchi era sufficiente a generare rischio di confusione presso il pubblico anglofono o che conosce il vocabolario inglese di base.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Marchio dell’Unione europea figurativo "mediFLEX easySTEP" contro marchio anteriore "Stepeasy"
La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sulla sussistenza di un rischio di confusione tra due marchi figurativi per prodotti delle classi 10 e 25 dell’Accordo di Nizza.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 3 agosto 2016 docPrice GmbH ha chiesto la registrazione del marchio figurativo "mediFLEX easySTEP" per prodotti delle classi 10 e 25, tra cui calzature ortopediche, stivali a uso medico, calzature per la salute, articoli di abbigliamento, cappelleria e calzature. Pablosky, SL ha proposto opposizione fondandosi sul marchio figurativo anteriore "Stepeasy", registrato il 22 giugno 2016 per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria.
La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione, ravvisando un rischio di confusione per alcuni prodotti, tra cui calzature ortopediche, stivali a uso medico, articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature e calzature per la salute. La commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale decisione e respinto integralmente l’opposizione, ritenendo assente ogni rischio di confusione.
Questioni esaminate dal Tribunale
La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse erroneamente escluso il rischio di confusione, sia perché aveva sottovalutato la somiglianza tra i segni sia perché aveva male individuato il pubblico di riferimento e il livello di attenzione dei consumatori. Era inoltre contestata la valutazione del rapporto tra i prodotti, soprattutto per quanto riguarda le calzature ortopediche, gli stivali a uso medico e le calzature per la salute.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio è escluso dalla registrazione se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione. Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui la valutazione del rischio di confusione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra fattori, della percezione del pubblico di riferimento, del carattere distintivo del marchio anteriore e del livello di attenzione dei consumatori.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
Il Tribunale distingue nettamente tra le diverse categorie di prodotti. Per gli articoli di abbigliamento, la cappelleria e le calzature della classe 25 conferma che si tratta di prodotti di consumo corrente destinati al grande pubblico, con livello di attenzione medio.
Diversamente, per le calzature ortopediche e gli stivali a uso medico della classe 10, nonché per le calzature per la salute della classe 25, il Tribunale censura la decisione impugnata: tali prodotti sono collegati alla salute o a specifiche esigenze ortopediche, possono essere venduti su prescrizione o in negozi specializzati e sono spesso realizzati su misura o adattati. Il pubblico pertinente è quindi costituito da professionisti specializzati e da consumatori con problemi ortopedici o di salute, che prestano un livello di attenzione elevato.
Confronto tra i prodotti
Il Tribunale conferma che gli articoli di abbigliamento, la cappelleria e le calzature della classe 25 sono identici nei due marchi. Conferma anche che le calzature per la salute rientrano nella più ampia categoria delle calzature e sono quindi identiche alle calzature coperte dal marchio anteriore.
Per contro, precisa che le calzature ortopediche e gli stivali a uso medico non sono identici alle calzature ordinarie, ma solo simili in debole grado. La motivazione si fonda sulla classificazione di Nizza, sulle note esplicative delle classi, sulla natura principalmente medica/ortopedica di tali prodotti, sui canali di distribuzione specialistici e sul fatto che essi sono in genere fabbricati su misura o adattati a specifiche esigenze di salute.
Confronto tra i segni e valutazione globale
Quanto ai segni, il Tribunale osserva che per una parte del pubblico, che non conosce il vocabolario inglese di base, i marchi sono diversi sul piano visivo, fonetico e concettuale; per il resto del pubblico essi presentano una somiglianza media sul piano visivo e fonetico e debole sul piano concettuale. Poiché i prodotti sono normalmente acquistati visivamente, il profilo visivo e fonetico assume rilievo decisivo.
Il Tribunale ritiene che, per le calzature della classe 25, il medio grado di somiglianza tra i marchi non basti a generare rischio di confusione, anche a fronte dell’identità dei prodotti, tenuto conto del carattere distintivo debole del marchio anteriore rispetto a tali prodotti e del livello di attenzione medio del pubblico. Per gli articoli di abbigliamento e la cappelleria, invece, la combinazione tra identità dei prodotti, carattere distintivo medio del marchio anteriore e somiglianza media dei segni è sufficiente a configurare rischio di confusione.
Per le calzature per la salute, le calzature ortopediche e gli stivali a uso medico, il Tribunale esclude il rischio di confusione in ragione del livello di attenzione elevato del pubblico pertinente e del carattere distintivo debole del marchio anteriore rispetto alle calzature.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte relativa agli "articoli di abbigliamento" e alla "cappelleria" della classe 25. In tale misura accoglie il ricorso proposto da Pablosky dinanzi alla commissione di ricorso, respingendolo quindi limitatamente a quei prodotti. Per il resto, il ricorso è respinto.
Il Tribunale decide inoltre che ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in materia di opposizione, il rischio di confusione deve essere valutato in modo differenziato per ciascuna categoria di prodotti, tenendo conto del pubblico pertinente e del suo livello di attenzione. Prodotti ortopedici o medicali non possono essere trattati come semplici calzature di consumo corrente, mentre per i prodotti identici di uso comune l’identità dei prodotti può rendere sufficiente una somiglianza media dei segni per integrare il rischio di confusione.
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