Tribunale, Sentenza T-305/19
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 luglio 2020 (Estratti). — Welmax + sp. z o. o. sp.k. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo welmax – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore valmex – Termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività – Dies a quo – Notifica – Prova di un invio per posta raccomandata – Comunicazione per posta elettronica – Inosservanza dell’obbligo di pagamento della tassa di ricorso entro il termine – Ricorso considerato come non presentato – Portata delle domande di regolarizzazione – Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 23 e da 56 a 58 del regolamento delegato (UE) 2018/625. — Causa T-305/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva trattato come non presentato il ricorso amministrativo di Welmax + per tardivo pagamento della tassa. Pur rilevando un errore dell’EUIPO sulla data di notifica della decisione di opposizione, il Tribunale ha stabilito che, anche assumendo la data più favorevole alla ricorrente, il versamento era comunque avvenuto oltre il termine di due mesi. Le richieste di regolarizzazione non potevano sanare l’omesso tempestivo pagamento, e la ricorrente non aveva chiesto la restitutio in integrum.
Marchio UE: tardivo pagamento della tassa di ricorso dinanzi all’EUIPO e conseguente ricorso considerato come non presentato; irrilevanza delle richieste di regolarizzazione oltre termine.
La questione giuridica
Se, nel procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, il pagamento della tassa di ricorso effettuato dopo la scadenza del termine di due mesi dalla notificazione della decisione impugnata possa essere sanato mediante richieste di regolarizzazione dell’EUIPO o mediante altre misure procedurali, e se il ricorso debba quindi essere considerato non presentato; in via connessa, se la data di notifica della decisione di opposizione incida sul dies a quo del termine di ricorso e di pagamento della tassa.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la tassa di ricorso contro una decisione dell’EUIPO deve essere pagata entro due mesi dalla notificazione della decisione, e tale pagamento è condizione perché il ricorso si consideri proposto; il pagamento tardivo non è sanabile tramite le ordinarie richieste di regolarizzazione previste dall’articolo 23 del regolamento delegato 2018/625, ma determina che il ricorso sia considerato non presentato, salva soltanto l’eventuale restitutio in integrum nei casi e con le condizioni previste dall’articolo 104 del regolamento 2017/1001. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso, ritenendo irrilevante l’errore della commissione di ricorso sulla data della notificazione, poiché la tassa risultava comunque pagata oltre termine.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 68, paragrafo 1
- Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 23, paragrafi 1 e 3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 104
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 105
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 60
Marchio dell’Unione europea: tardività del pagamento della tassa di ricorso e ricorso considerato non presentato
La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a una registrazione internazionale che designava l’Unione europea. Il punto decisivo non è il merito del conflitto tra i marchi denominativi "welmax" e "valmex", ma la tempestività del ricorso amministrativo e, soprattutto, del pagamento della tassa di ricorso.
Parti e contesto procedurale
La ricorrente era Welmax + sp. z o. o. sp.k.; il convenuto era l’EUIPO. Nel procedimento amministrativo era intervenuta come controinteressata Valmex Medical Imaging GmbH. La ricorrente impugnava la decisione della commissione di ricorso del 22 marzo 2019, adottata nel procedimento R 2245/2018-5.
Motivo dedotto dinanzi al Tribunale
La ricorrente ha sollevato un motivo unico, fondato sulla violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625. Il motivo era articolato in tre censure:
- errata individuazione della data di notifica della decisione della divisione di opposizione;
- errata individuazione della scadenza del termine per proporre ricorso;
- errata individuazione della scadenza del termine per pagare la tassa di ricorso.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che collega il ricorso al pagamento della tassa entro due mesi dalla notificazione della decisione impugnata;
- l’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2018/625, relativo alle irregolarità e alle possibilità di regolarizzazione;
- l’articolo 104 del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla restitutio in integrum;
- l’articolo 105 del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla prosecuzione del procedimento;
- in richiamo giurisprudenziale, l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009, interpretato in modo uniforme dalla giurisprudenza precedente.
Ragionamento del Tribunale sulla tassa di ricorso
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui il pagamento della tassa di ricorso deve avvenire entro il medesimo termine previsto per il deposito del ricorso: due mesi dalla notificazione della decisione impugnata. Il termine di quattro mesi riguarda solo la memoria dei motivi, non il pagamento della tassa.
Applicando tale regola al caso concreto, il Tribunale osserva che, anche prendendo come data di notifica quella risultante dalla comunicazione via posta elettronica del 21 settembre 2018, il termine scadeva il 21 novembre 2018. La tassa è stata invece versata dalla ricorrente il 21 dicembre 2018 e ricevuta dall’EUIPO il 24 dicembre 2018, quindi tardivamente.
Irrilevanza delle richieste di regolarizzazione
Il Tribunale chiarisce che le possibilità di regolarizzazione previste dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato 2018/625 riguardano solo alcuni elementi formali, come nome e indirizzo del ricorrente, dati del rappresentante o identificazione dei prodotti e servizi contestati. Non comprendono il mancato pagamento della tassa di ricorso.
Se la tassa è pagata dopo il termine, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625 impone che il ricorso sia considerato non presentato. L’unico rimedio potenzialmente idoneo è la restitutio in integrum, ma la ricorrente non ha presentato alcuna domanda in tal senso.
Esclusione della prosecuzione del procedimento
Il Tribunale aggiunge che, anche se la ricorrente aveva menzionato una "prosecuzione del procedimento", non aveva presentato una domanda formale ai sensi dell’articolo 105 del regolamento 2017/1001. In ogni caso, tale istituto non si applica ai termini di cui all’articolo 68, compreso il termine per il pagamento della tassa di ricorso.
Esito della decisione impugnata e giudizio del Tribunale
Pur riconoscendo che la commissione di ricorso aveva erroneamente indicato come data di notifica il 20 luglio 2018 e come scadenza il 20 settembre 2018, il Tribunale ha rilevato che tale errore non incideva sull’esito. Anche facendo decorrere il termine dal 21 settembre 2018, il pagamento restava tardivo.
Di conseguenza, il Tribunale ha confermato che la commissione di ricorso aveva correttamente considerato il ricorso come non presentato e ha respinto integralmente il ricorso di Welmax +, con condanna alle spese.
Principio affermato
Il mancato pagamento tempestivo della tassa di ricorso dinanzi all’EUIPO non è sanabile mediante richieste di regolarizzazione relative a irregolarità formali; il ricorso è quindi considerato non presentato, salvo il diverso rimedio della restitutio in integrum, che deve però essere richiesto e dimostrato secondo le condizioni previste dal regolamento 2017/1001.
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