Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-203/18

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020. — VQ contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla BCE a un ente creditizio per violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 – Modalità di pubblicazione sul sito Internet della BCE – Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014. — Causa T-203/18

Giurisprudenza europea62018TJ0203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di VQ contro la BCE. Ha ritenuto legittima sia la sanzione pecuniaria amministrativa per il riacquisto di azioni proprie senza previa autorizzazione, sia la pubblicazione nominativa della sanzione sul sito della BCE. Ha inoltre escluso che l’obbligo di pubblicazione immediata contrasti con il diritto a un ricorso effettivo o con il termine per proporre ricorso di annullamento.

Vigilanza bancaria BCE: legittimità della sanzione pecuniaria amministrativa e della sua pubblicazione non anonimizzata sul sito BCE.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE VQ contestava: 1) la possibilità per la BCE di sanzionarla ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 per violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013, sostenendo che l’obbligo non fosse applicabile prima del 2016 e che la sanzione fosse sproporzionata; 2) la legittimità della decisione di pubblicare la sanzione senza anonimizzazione ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU; 3) la compatibilità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 con l’articolo 263, sesto comma, TFUE e con l’articolo 47 della Carta, nonché la corretta interpretazione dell’obbligo di pubblicazione "senza indebito ritardo".

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la BCE può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, per la violazione dell’obbligo direttamente applicabile di cui all’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013 di ottenere la preventiva autorizzazione per il riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, senza attendere l’applicabilità nazionale delle disposizioni della direttiva 2013/36 richiamate dall’articolo 78 del medesimo regolamento; inoltre, la BCE non è tenuta a tener conto della gravità dell’infrazione per decidere se pubblicare la sanzione in forma anonima, perché l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento quadro MVU stabilisce come regola la pubblicazione nominativa, con anonimato solo in presenza di un danno sproporzionato riferito alle conseguenze della pubblicazione stessa. Infine, l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 non viola l’articolo 263, sesto comma, TFUE né l’articolo 47 della Carta, poiché la pubblicazione può avvenire anche se la decisione è impugnata, in forza della presunzione di legittimità e dell’assenza di effetto sospensivo del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 241/2014
  • Regolamento (UE) n. 468/2014
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Decisione 2014/360/UE

Sanzione BCE e pubblicazione nominativa di una sanzione bancaria

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un ente creditizio, VQ, contro una decisione della BCE adottata nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. La BCE aveva inflitto una sanzione pecuniaria amministrativa di EUR 1 600 000 per la violazione dell’obbligo di preventiva autorizzazione al riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1 e ne aveva disposto la pubblicazione nominativa sul proprio sito Internet.

Fatti e procedimento amministrativo

La BCE aveva contestato a VQ di avere effettuato, tra il 1o gennaio 2014 e il 7 novembre 2016, riacquisti di azioni proprie senza chiedere l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente, in violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013. Dopo la comunicazione degli addebiti, le osservazioni della ricorrente, il progetto di decisione e il riesame interno, la BCE aveva adottato la decisione del 14 marzo 2018, confermando l’infrazione, irrogando la sanzione e disponendone la pubblicazione senza anonimizzazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento n. 1024/2013;
  • gli articoli 77 e 78 del regolamento n. 575/2013;
  • gli articoli 29 e 31 del regolamento delegato n. 241/2014;
  • l’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU n. 468/2014;
  • la direttiva 2013/36/UE, soprattutto il considerando 38 e l’articolo 68;
  • gli articoli 263, 277 e 278 TFUE;
  • gli articoli 47 e 49, paragrafo 1, della Carta.

Primo motivo: legittimità della sanzione e legalità delle pene

La ricorrente sosteneva di non essere tenuta a rispettare l’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013 fino all’applicabilità, in Spagna, delle norme della direttiva 2013/36 richiamate dall’articolo 78 del medesimo regolamento. Il Tribunale ha respinto l’argomento: ha chiarito che l’articolo 77 costituisce una norma direttamente applicabile, chiara e incondizionata, che impone di chiedere l’autorizzazione preventiva prima di riacquistare strumenti di capitale primario di classe 1.

Il Tribunale ha aggiunto che l’articolo 78 serve a consentire all’autorità competente di valutare l’impatto dell’operazione sui requisiti prudenziali, ma tale valutazione poteva essere svolta anche sulla base dei requisiti minimi previsti dallo stesso regolamento n. 575/2013, in particolare l’articolo 92, già applicabile. Ne consegue che non vi è stata violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 né del principio di legalità di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

Primo motivo: proporzionalità della sanzione

La censura di proporzionalità è stata dichiarata ricevibile, perché la replica non introduceva un motivo nuovo ma sviluppava una critica già presente nel ricorso. Nel merito, il Tribunale ha ricordato che la BCE, pur avendo un potere discrezionale sull’eventuale irrogazione della sanzione, deve rispettare il principio di proporzionalità sia nella scelta di sanzionare sia nella determinazione dell’importo.

Tuttavia, la scelta di sanzionare VQ non è stata ritenuta sproporzionata: l’obbligo risultava chiaramente dal testo dell’articolo 77; inoltre, dopo essere stata informata dal joint supervisory team il 23 marzo 2016, la ricorrente aveva continuato il comportamento illecito, sicché la BCE aveva potuto qualificare la violazione come intenzionale nella fase successiva. Le misure alternative invocate dalla ricorrente sono state ritenute non pertinenti, poiché non equivalgono a strumenti sanzionatori.

Secondo motivo: pubblicazione anonima della sanzione

La ricorrente contestava la mancata anonimizzazione della pubblicazione, invocando l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU. Il Tribunale ha interpretato tale disposizione nel senso che la BCE deve, in linea di principio, pubblicare nominativamente le decisioni sanzionatorie; l’anonimato è un’eccezione e dipende soltanto dal fatto che la pubblicazione sia suscettibile di provocare un danno sproporzionato al soggetto vigilato.

Secondo il Tribunale, la valutazione del carattere sproporzionato del danno deve concentrarsi sulle conseguenze della pubblicazione per l’interessato e non sulla gravità dell’infrazione. Tale interpretazione è confermata sia dall’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 sia dal considerando 38 e dall’articolo 68 della direttiva 2013/36, che attribuiscono rilievo alla pubblicazione come regola volta a rafforzare l’effetto dissuasivo delle sanzioni.

Nel caso concreto, la ricorrente non aveva dimostrato che la lesione reputazionale derivante dalla pubblicazione andasse oltre il danno normalmente inerente a questo tipo di pubblicazione. Il Tribunale ha quindi confermato la legittimità della scelta della BCE di non anonimizzare il nome.

Terzo motivo: pubblicazione prima della scadenza del termine di ricorso

La ricorrente sosteneva che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 fosse incompatibile con l’articolo 263, sesto comma, TFUE e con l’articolo 47 della Carta, perché consentirebbe la pubblicazione prima della scadenza del termine per proporre ricorso. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità: la pubblicazione delle sanzioni anche se impugnate riflette la presunzione di legittimità degli atti dell’Unione e il principio dell’assenza di effetto sospensivo del ricorso sancito dall’articolo 278 TFUE.

Ha inoltre escluso che si possa interpretare la norma nel senso auspicato dalla ricorrente, cioè imponendo alla BCE di attendere la scadenza del termine di ricorso prima di pubblicare la sanzione. Una simile lettura sarebbe contra legem, perché il testo dell’articolo 18, paragrafo 6, e dell’articolo 132, paragrafo 1, è chiaro: la BCE pubblica le sanzioni "senza indebito ritardo" e anche se sono impugnate.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato VQ alle spese, comprese quelle del procedimento sommario. Il Consiglio e la Commissione, intervenuti a sostegno della BCE, hanno sopportato le proprie spese.

Principi affermati

  • L’articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013 impone un obbligo direttamente applicabile e autonomo di autorizzazione preventiva al riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1.
  • La BCE può sanzionare la violazione di tale obbligo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013.
  • La valutazione dell’eccezione all’obbligo di pubblicazione nominativa ex articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento quadro MVU riguarda il danno causato dalla pubblicazione, non la gravità dell’infrazione.
  • La pubblicazione della sanzione può avvenire anche prima della scadenza del termine di ricorso, poiché il ricorso non ha effetto sospensivo salvo diversa previsione.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenziale bancariasanzioni amministrative UEpubblicazione delle sanzionidiritti della difesa e tutela giurisdizionale effettivaprincipio di proporzionalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.