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Sentenza

Sentenza n. 7791/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. 6.7.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022, con cui è stato dichiarato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Intesa Stato-Regioni, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142 n. rep. 213/CSR, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018, nonché del presupposto schema di D.M., approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 22/179/CR6/C7; - del D.M. 6.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, con cui sono state adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - ove occorra, degli Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni il 7 novembre 2019 n. 181/CSR e n. 182/CSR; - ove occorra, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, delle delibere di approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie pugliesi, della validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 [ASL BARI: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022; ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022; ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022; ASL FOGGIA: Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022; ASL LECCE: Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022; ASL TARANTO: Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA: Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI: Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022; IRCCS DE BELLIS: Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022; ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II: Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022]; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euromedical S.r.l. il 31/3/2023, per l'annullamento: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con i connessi allegati A - B - C; - comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, tra cui, in particolare, le delibere n. 255 del 2.2.2023 e n. 134 del 3.2.2023, rispettivamente, del Direttore Generale p.t. della ASL Brindisi e del Commissario Straordinario p.t. della ASL Lecce, non allegate ma citate espressamente nella determinazione regionale impugnata principaliter, con cui le due aziende sanitarie pugliesi “hanno apportato rettifiche alle loro precedenti delibere aziendali - già gravate in precedenza dall''odierna ricorrente - di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/11/2023: per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale p.t. della Regione Basilicata n. 444 del 28.7.2023, ad oggetto: “Approvazione e aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” nonché della determinazione degli importi ridotti (pubblicata il 21.7.2023) e la DGR n. 207/2023.

Giustizia amministrativa202303588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché atti di validazione del fatturato e successivi aggiornamenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l'intesa Stato-Regioni e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 relativi al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018; gli accordi della Conferenza Stato-Regioni, alcune circolari ministeriali, la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, le deliberazioni delle aziende sanitarie pugliesi di validazione e certificazione del fatturato, nonché la successiva determinazione regionale n. 1 dell'8 febbraio 2023 e gli atti connessi di rettifica. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato anche atti della Regione Basilicata relativi all'approvazione e all'aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e alla determinazione degli importi. Il testo della sentenza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente, con nota del 16 marzo 2026, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della legge 8 agosto 2025, n. 118. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che l'impresa non aveva ottenuto il bene della vita richiesto con il ricorso, avendo definito la controversia mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, secondo la nuova disciplina normativa. Da tale condotta è stato desunto il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il TAR ha inoltre disposto formalmente la revoca dell'ordinanza cautelare favorevole del 2023 e ha compensato integralmente le spese di lite, tenuto conto della condotta processuale della ricorrente e del tipo e contenuto delle difese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • legge 8 agosto 2025, n. 118

    La sopravvenuta disciplina normativa ha consentito alla ricorrente di definire la controversia mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determinando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce il quadro normativo richiamato negli atti impugnati in materia di superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e ripiano dei relativi oneri.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto di una sopravvenuta disciplina normativa e della condotta processuale della parte, non residua un'utilità concreta e attuale derivante dalla decisione giudiziale.
  • La dichiarazione della parte di cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la relativa declaratoria quando dagli atti risulta che il bene della vita originariamente azionato non è stato conseguito; in tal caso, il giudice può qualificare l'esito come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La definizione della controversia mediante il pagamento di una quota degli importi contestati, secondo una nuova disciplina normativa, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti che avevano imposto tali importi.
  • Quando viene meno l'interesse alla decisione della causa principale, il giudice può revocare formalmente una precedente ordinanza cautelare favorevole divenuta priva di attualità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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