Regolamento (UE) 2023/2854
Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro orizzontale per la condivisione dei dati nell'economia digitale, attribuendo agli utenti di prodotti connessi e servizi correlati diritti di accesso e di condivisione dei dati e imponendo ai titolari dei dati obblighi di messa a disposizione a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Disciplina inoltre le richieste eccezionali di dati da parte di pubbliche autorità, il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e l'interoperabilità dei data spaces e del cloud. Il testo coordina tali regole con GDPR, tutela della privacy, segreti commerciali, proprietà intellettuale e norme a tutela dei consumatori, prevedendo anche un regime di enforcement e sanzioni nazionali.
Regolamento sui dati: disciplina armonizzata dell'accesso equo, dell'utilizzo e della condivisione dei dati generati da prodotti connessi, servizi correlati e servizi di trattamento dei dati nell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell'Unione, ai fornitori di servizi correlati, agli utenti nell'Unione, ai titolari dei dati e ai destinatari dei dati nell'Unione, agli enti pubblici, alla Commissione, alla BCE e agli organismi dell'Unione in caso di necessità eccezionali, nonché ai fornitori di servizi di trattamento dei dati che offrono servizi a clienti nell'Unione e, per le norme di accesso governativo, ai dati non personali detenuti nell'Unione. Copre dati personali e non personali, ma il capo II riguarda i dati relativi a prestazioni, uso e ambiente dei prodotti connessi e dei servizi correlati; il capo III i dati privati soggetti a obblighi legali di condivisione; il capo IV gli accordi contrattuali tra imprese; il capo V le richieste pubbliche in situazioni eccezionali; il capo VI il passaggio tra servizi di trattamento dei dati; il capo VII la protezione da accessi governativi extra-UE a dati non personali; il capo VIII l'interoperabilità. Restano esclusi o fatti salvi, tra l'altro, protezione dei dati personali e della privacy, segreto commerciale, diritti di proprietà intellettuale, atti UE/nazionali in materia penale, doganale e fiscale, sicurezza nazionale, difesa, salute e sicurezza dei cittadini, nonché i servizi e i dati disciplinati da specifiche normative settoriali o dagli obblighi dell'UE in materia di accessibilità e consumatori. Il regolamento si applica dal 12 settembre 2025, con ulteriori regimi transitori per alcuni obblighi.
Regolamento (UE) 2023/2854 sui dati
Il regolamento istituisce un quadro orizzontale per l'accesso equo, l'utilizzo e la condivisione dei dati nell'Unione, con particolare attenzione ai dati generati da prodotti connessi, servizi correlati e servizi di trattamento dei dati. La logica di fondo è quella di riequilibrare la posizione contrattuale degli utenti, favorire la concorrenza e l'innovazione e ridurre gli ostacoli alla circolazione dei dati, preservando al contempo protezione dei dati personali, segreti commerciali, proprietà intellettuale e sicurezza.
Finalità e coordinamento con altri atti dell'Unione
Il regolamento nasce dall'esigenza di superare la frammentazione del mercato dei dati e di rendere disponibili dati di qualità per usi secondari, servizi post-vendita, manutenzione, innovazione e sviluppo di nuovi modelli di business. Il testo chiarisce espressamente che non attribuisce ai titolari dei dati un nuovo diritto sui dati generati dall'uso dei prodotti connessi e che deve essere letto in modo coerente con GDPR, direttiva ePrivacy, norme sui consumatori, sui segreti commerciali, sulla proprietà intellettuale e con gli atti UE e nazionali in materia penale, doganale, fiscale, sicurezza nazionale e difesa.
Ambito soggettivo e definizioni chiave
L'articolo 2 introduce una serie ampia di definizioni operative: dati, metadati, prodotto connesso, servizio correlato, titolare dei dati, destinatario dei dati, dati prontamente disponibili, servizio di trattamento dei dati, passaggio, tariffe di uscita dei dati, equivalenza funzionale, contratto intelligente e altri concetti centrali. Il regolamento si applica ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell'Unione, ai fornitori di servizi correlati, agli utenti nell'Unione, ai titolari dei dati che mettono dati a disposizione di destinatari nell'Unione, ai fornitori di servizi di trattamento dei dati e, in caso di necessità eccezionali, agli enti pubblici, alla Commissione, alla BCE e agli organismi dell'Unione.
Dati dei prodotti connessi e dei servizi correlati
Il capo II è la parte più caratteristica del regolamento. I prodotti connessi e i servizi correlati devono essere progettati e forniti in modo che i dati e i metadati necessari siano accessibili all'utente, gratuitamente, in formato leggibile da dispositivo automatico e, ove possibile, anche direttamente e in tempo reale. Prima della conclusione del contratto devono essere fornite informazioni dettagliate sul tipo e volume dei dati, sulle modalità di accesso, conservazione, cancellazione e uso, nonché sull'identità del titolare dei dati e sull'eventuale presenza di segreti commerciali.
Se l'utente non può accedere direttamente ai dati, il titolare dei dati deve metterli a disposizione senza ritardo indebito su semplice richiesta elettronica. L'utente può poi chiedere che i dati siano condivisi con un terzo di propria scelta, salvo i limiti relativi alla sicurezza, ai segreti commerciali, alla tutela dei dati personali e al divieto di usare i dati per sviluppare un prodotto connesso concorrente o per ottenere informazioni sulla posizione economica del fabbricante o del titolare dei dati.
Segreti commerciali, limitazioni e tutela dell'utente
Il regolamento non neutralizza la tutela dei segreti commerciali: il titolare dei dati deve individuarli e concordare misure tecniche e organizzative di riservatezza con l'utente o con il terzo, incluse clausole tipo, NDA e protocolli di accesso. In caso di mancato accordo o di violazione delle misure concordate, la condivisione può essere bloccata o sospesa; in circostanze eccezionali, il rifiuto può essere opposto se la divulgazione causerebbe con elevata probabilità un grave danno economico.
Per i dati personali, il regolamento non costituisce base giuridica autonoma: l'accesso e la condivisione sono possibili solo se esiste una valida base ai sensi dell'articolo 6 GDPR e, se del caso, delle condizioni per i dati particolari e della direttiva ePrivacy. Restano integri i diritti dell'interessato, compreso quello alla portabilità, e il regolamento prevede espressamente il ricorso ad anonimizzazione o pseudonimizzazione quando necessario.
Condivisione B2B e clausole abusive
Quando il titolare dei dati è tenuto a mettere dati a disposizione di un altro operatore in ambito business-to-business, il capo III impone condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Il compenso può includere costi tecnici e, in linea generale, un margine ragionevole; per PMI e organismi di ricerca senza fini di lucro, però, il compenso non può superare i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati. La Commissione dovrà adottare orientamenti sul calcolo del compenso ragionevole.
Il capo IV introduce una disciplina specifica delle clausole abusive imposte unilateralmente tra imprese in materia di accesso ai dati, uso dei dati, responsabilità e rimedi. Le clausole abusive non sono vincolanti e il regolamento elenca sia ipotesi di abusività in via assoluta sia ipotesi di presunzione di abusività, con onere della prova in capo alla parte che ha imposto la clausola. Il controllo riguarda solo le clausole relative alla messa a disposizione dei dati, non l'intero contratto né il prezzo in quanto tale.
Necessità eccezionali e richieste delle autorità pubbliche
Il capo V disciplina l'accesso ai dati da parte di enti pubblici e istituzioni UE in situazioni di necessità eccezionale. La nozione comprende, da un lato, le emergenze pubbliche e, dall'altro, situazioni non emergenziali ma strettamente limitate in cui servono dati non personali per un compito specifico di interesse pubblico previsto dalla legge e non ottenibile con altri mezzi. Le richieste devono essere scritte, specifiche, proporzionate, pubbliche online in linea di principio, motivate e corredate da indicazioni su finalità, durata, soggetti coinvolti, misure di protezione e base giuridica del compito pubblico.
I dati ricevuti non possono essere usati per scopi incompatibili con la richiesta, non possono essere impiegati per sviluppare prodotti o servizi in concorrenza con quelli del titolare dei dati e devono essere cancellati quando non più necessari. Per le emergenze pubbliche, i titolari diversi da micro e piccole imprese devono fornire i dati gratuitamente; negli altri casi è previsto un compenso equo, con regole specifiche per le statistiche ufficiali. Il capo prevede anche la possibilità di condividere i dati con ricercatori o istituti statistici, con limiti di lucro, riservatezza e conservazione temporanea.
Passaggio tra servizi cloud e riduzione del lock-in
Il capo VI è destinato a incidere in modo significativo sul mercato cloud. I fornitori di servizi di trattamento dei dati devono rimuovere gli ostacoli al passaggio verso altri fornitori o verso infrastrutture TIC locali e devono aiutare il cliente nel trasferimento dei dati esportabili e delle risorse digitali, garantendo continuità, sicurezza e, per alcuni servizi IaaS, equivalenza funzionale. Il contratto deve disciplinare chiaramente termini, preavvisi, periodi transitori, recupero dei dati, cancellazione finale, categorie di dati trasferibili ed eventuali esclusioni connesse ai segreti commerciali.
Il periodo transitorio ordinario per il passaggio è di massimo 30 giorni di calendario, ma può essere prorogato fino a un massimo di sette mesi se l'adempimento in 30 giorni è tecnicamente impossibile; il cliente ha comunque il diritto di prorogarlo una volta. Le tariffe di passaggio sono abolite dal 12 gennaio 2027; fino a tale data possono essere applicate solo tariffe ridotte e limitate ai costi diretti. Il regolamento prevede inoltre obblighi di trasparenza su giurisdizione e misure contro accessi governativi esteri ai dati non personali.
Interoperabilità e data spaces
Il capo VIII introduce requisiti essenziali di interoperabilità per dati, meccanismi e servizi di condivisione dei dati e per gli spazi comuni europei di dati. Le regole riguardano la descrizione del contenuto e delle limitazioni d'uso dei dati, la standardizzazione di strutture, formati, vocabolari e codici, i mezzi tecnici di accesso, le API e l'interoperabilità dei contratti intelligenti. La Commissione può promuovere norme armonizzate, adottare specifiche comuni come soluzione di ripiego e pubblicare i riferimenti delle norme in un archivio centrale UE.
Il regolamento contiene anche requisiti essenziali specifici per i contratti intelligenti usati per eseguire accordi di condivisione dei dati: robustezza, controllo accessi, possibilità di arresto e disattivazione, conservazione e verificabilità, e coerenza con l'accordo sottostante. Il venditore o l'operatore professionale che li implementa deve effettuare una valutazione di conformità e rilasciare dichiarazione UE di conformità.
Governance, reclami, sanzioni e assistenza reciproca
Gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti e, se necessario, un coordinatore dei dati. Le autorità devono promuovere l'alfabetizzazione dei dati, trattare i reclami, svolgere indagini, cooperare transfrontalmente e applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per i profili di protezione dei dati personali restano competenti le autorità GDPR, e per la Commissione, la BCE e gli organismi dell'Unione vigila il Garante europeo della protezione dei dati.
Sono previsti il diritto di presentare reclamo, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e la notifica alla Commissione delle sanzioni nazionali. La Commissione deve inoltre elaborare clausole contrattuali tipo non vincolanti per la condivisione dei dati e clausole standard non vincolanti per il cloud, utili soprattutto alle PMI.
Rapporti con altri atti e decorrenza
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 per consentire cooperazione e azioni rappresentative in materia consumeristica. Il diritto 'sui generis' sulle banche dati di cui alla direttiva 96/9/CE non si applica ai dati ottenuti o generati da prodotti connessi e servizi correlati rientranti nel regolamento. L'applicazione generale decorre dal 12 settembre 2025, con scadenze specifiche: i nuovi obblighi di accessibilità per prodotti e servizi immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026, il regime B2B del capo III solo per obblighi che diventano applicabili dopo il 12 settembre 2025, il capo IV ai contratti conclusi dopo tale data e, per alcuni contratti preesistenti, dal 12 settembre 2027.
Valutazione futura
Entro il 12 settembre 2028 la Commissione deve presentare una valutazione completa dell'impatto del regolamento, con attenzione particolare alle necessità eccezionali, all'efficacia delle tariffe di passaggio e del meccanismo di enforcement, all'impatto su PMI, innovazione, segreti commerciali, interoperabilità, accesso ai dati e interazione con altri atti dell'Unione. Sulla base di tale valutazione la Commissione potrà proporre modifiche legislative.
Disposizioni principali
Principi generali e ambito materiale
L'articolo 1 definisce le aree regolate: accesso dell'utente ai dati del prodotto connesso e del servizio correlato, condivisione verso terzi, messa a disposizione a enti pubblici in caso di necessità eccezionali, passaggio tra servizi di trattamento dei dati, protezione da accessi illeciti di terzi a dati non personali e interoperabilità. L'articolo 2 contiene le definizioni chiave, tra cui dati, dati personali e non personali, prodotto connesso, servizio correlato, titolare dei dati, utente, destinatario dei dati, dati prontamente disponibili, servizio di trattamento dei dati, passaggio, tariffe di uscita dei dati, equivalenza funzionale, contratto intelligente e interoperabilità.
Accesso dell'utente ai dati del prodotto e del servizio correlato
Gli articoli 3 e 4 impongono che prodotti connessi e servizi correlati siano progettati per rendere i dati e i relativi metadati accessibili all'utente, gratuitamente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, possibilmente in via diretta e in tempo reale. Prima della conclusione del contratto, venditore/locatore/noleggiante e fornitore del servizio correlato devono fornire informazioni dettagliate su tipo, formato, volume, modalità di accesso, conservazione, uso dei dati e identità del titolare dei dati. Se l'accesso diretto non è possibile, il titolare deve mettere i dati a disposizione su semplice richiesta elettronica, senza ritardo indebito. Sono previste cautele per sicurezza del prodotto, segreti commerciali, limitazioni motivate, possibilità di blocco o sospensione della condivisione e rifiuto eccezionale per grave danno economico, con obbligo di motivazione e notifica all'autorità competente. L'utente non può usare i dati per sviluppare un prodotto concorrente né eludere le misure tecniche di protezione. Per i dati personali, l'accesso è subordinato a una valida base giuridica ex GDPR e restano fermi i diritti dell'interessato.
Diritto dell'utente di condividere i dati con terzi
L'articolo 5 attribuisce all'utente, o a un soggetto che agisca per suo conto, il diritto di chiedere la messa a disposizione dei dati prontamente disponibili a un terzo, gratuitamente per l'utente e in formato interoperabile. I gatekeeper ai sensi del regolamento (UE) 2022/1925 sono esclusi dal novero dei terzi ammissibili: non possono sollecitare, incentivare o ricevere tali dati tramite questo canale. Anche qui valgono limiti per segreti commerciali, misure di riservatezza, base giuridica per i dati personali, e il titolare non può usare i dati per compromettere la posizione commerciale del terzo. Il diritto dell'utente prevale e non può essere contratualmente svuotato.
Obblighi dei terzi che ricevono i dati
L'articolo 6 stabilisce che il terzo può trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente e deve cancellarli quando non più necessari, salvo diverso accordo sui dati non personali. Sono vietati profilazione non necessaria, trasferimento a ulteriori terzi senza condizioni, uso per sviluppare un prodotto concorrente, interferenze con la sicurezza del prodotto e divulgazione indebita dei segreti commerciali. Il terzo non può impedire al consumatore-utente di condividere i dati con altre parti.
Ambito di applicazione delle regole B2C e B2B
L'articolo 7 esenta dai capi II gli obblighi relativi a prodotti e servizi di microimprese e piccole imprese, salvo collegamenti con imprese associate o controllate non qualificate come micro/piccole e salvo subappalto in determinate condizioni. È previsto un regime transitorio per alcune medie imprese e per i prodotti da esse immessi sul mercato. Le clausole che escludono o limitano i diritti dell'utente di questo capo sono non vincolanti.
Condivisione obbligatoria tra imprese e condizioni contrattuali
Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano la messa a disposizione dei dati tra imprese quando imposta dal diritto UE/nazionale o dal regolamento: condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, divieto di discriminazione tra categorie comparabili di destinatari, nessuna esclusiva salvo richiesta dell'utente, no divulgazione di segreti commerciali salvo quanto strettamente necessario. Il corrispettivo deve essere ragionevole e può includere un margine, ma per PMI e organismi di ricerca senza fini di lucro è limitato ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione. La Commissione deve adottare orientamenti sul calcolo del compenso. È prevista una procedura volontaria di risoluzione delle controversie con organismi certificati, decisione entro 90 giorni, regole sui costi e pubblicazione di relazioni annuali.
Protezione contro uso improprio, clausole abusive e tutela dei segreti commerciali
Gli articoli 11 e 13 prevedono misure tecniche di protezione, inclusi contratti intelligenti e cifratura, per impedire accessi o divulgazioni illecite e garantire il rispetto degli obblighi di legge e contrattuali. In caso di abuso, possono essere richiesti cancellazione dei dati, cessazione della produzione o commercializzazione, informazione all'utente e compensazione del danno. L'articolo 13 dichiara non vincolanti le clausole abusive imposte unilateralmente tra imprese in materia di accesso e utilizzo dei dati, responsabilità e rimedi; sono indicate clausole sempre abusive e clausole presunte abusive, con inversione dell'onere della prova sulla parte che le ha imposte.
Messa a disposizione di dati a enti pubblici e istituzioni UE per necessità eccezionali
Gli articoli 14-22 introducono un obbligo di mettere a disposizione dati, incluso metadati, quando un ente pubblico, la Commissione, la BCE o un organismo dell'Unione dimostrino una necessità eccezionale. La necessità può derivare da emergenze pubbliche oppure, per dati non personali, da compiti specifici di interesse pubblico espressamente previsti dalla legge, solo dopo aver esaurito altri mezzi. Le richieste devono essere scritte, specifiche, proporzionate, motivate, pubbliche online in linea di principio e notifiche alle autorità competenti. Sono previste regole su tempi di risposta, anonimizzazione/pseudonimizzazione dei dati personali, segreti commerciali, divieto di riutilizzo per fini competitivi, eventuale compenso equo nei casi previsti e possibilità di condividere i dati con ricercatori o istituti statistici, con limiti di finalità e conservazione.
Passaggio tra servizi di trattamento dei dati e riduzione del lock-in
Gli articoli 23-31 regolano il passaggio tra servizi di trattamento dei dati dello stesso tipo e verso infrastrutture TIC locali, imponendo la rimozione di ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi. Il contratto deve disciplinare chiaramente diritti e obblighi, includere preavviso massimo di due mesi, periodo transitorio ordinario massimo di 30 giorni di calendario, eventuale proroga tecnica fino a sette mesi nei casi eccezionali, recupero dei dati per almeno 30 giorni e cancellazione finale. I fornitori devono fornire informazioni sulle procedure di passaggio, interfacce aperte e formati esportabili, cooperare in buona fede, garantire sicurezza e, per alcuni servizi, equivalenza funzionale. Le tariffe di passaggio sono abolite dal 12 gennaio 2027; dal 11 gennaio 2024 al 12 gennaio 2027 sono ammesse solo tariffe ridotte non superiori ai costi diretti. La Commissione può monitorare tali tariffe mediante atto delegato.
Trasparenza sull'accesso e sui trasferimenti internazionali di dati non personali
Gli articoli 28 e 32 impongono ai fornitori di servizi di trattamento dei dati di pubblicare informazioni sulla giurisdizione dell'infrastruttura TIC e sulle misure adottate contro accessi governativi esteri incompatibili con il diritto UE o nazionale. Le decisioni di autorità di paesi terzi che impongono accesso o trasferimento di dati non personali sono riconosciute solo se basate su un accordo internazionale o, in mancanza, se rispettano requisiti di specificità, proporzionalità e controllo giurisdizionale, con possibilità di chiedere il parere di autorità nazionali competenti e dell'EDIB.
Interoperabilità dei dati, degli spazi di dati e dei contratti intelligenti
Gli articoli 33, 34, 35 e 36 fissano requisiti essenziali di interoperabilità per gli spazi comuni europei di dati, per l'uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati e per i contratti intelligenti usati per eseguire accordi di condivisione dei dati. Sono previsti obblighi di descrizione di contenuto, formati, licenze, API, qualità dei dati e mezzi tecnici di accesso; presunzioni di conformità per chi rispetta norme armonizzate o specifiche comuni; poteri della Commissione di chiedere norme armonizzate, adottare specifiche comuni e pubblicare riferimenti in un archivio centrale UE. Per i contratti intelligenti sono richiesti robustezza, controllo accessi, possibilità di cessazione/interruzione sicura, archiviazione e verificabilità, e coerenza con l'accordo sottostante, con dichiarazione di conformità UE.
Governance, reclami, sanzioni e coordinamento
L'articolo 37 impone la designazione di autorità competenti nazionali e, se più di una, di un coordinatore dei dati; sono previste competenze di vigilanza, cooperazione transfrontaliera, promozione dell'alfabetizzazione sui dati e gestione delle richieste eccezionali. Gli articoli 38-40 riconoscono il diritto di reclamo, il ricorso giurisdizionale effettivo e l'adozione di sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive; per alcune violazioni possono intervenire anche le autorità GDPR e il Garante europeo della protezione dei dati nei rispettivi ambiti. L'articolo 41 impone alla Commissione di elaborare e raccomandare clausole tipo non vincolanti prima del 12 settembre 2025.
Disposizioni finali, modifiche ad altri atti e date di applicazione
Gli articoli 43-50 chiariscono che il diritto 'sui generis' sulle banche dati non si applica ai dati generati o ottenuti da prodotti connessi e servizi correlati rientranti nel regolamento, modificano il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828, prevedono una valutazione della Commissione entro il 12 settembre 2028 e stabiliscono che il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ma si applica dal 12 settembre 2025. Alcune norme hanno decorrenze specifiche: l'obbligo di accessibilità dei dati per i nuovi prodotti/servizi si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026; il capo III solo per obblighi di messa a disposizione divenuti applicabili dopo il 12 settembre 2025; il capo IV ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025 e, per taluni contratti preesistenti, dal 12 settembre 2027.
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