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Sentenza

Sentenza n. 549/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per quattro annualità, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato l’amministrazione a mettere a disposizione la Carta o altro beneficio equivalente. Il ricorrente ha chiesto l’accredito complessivo di euro 2.000,00 mediante il sistema della Carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito senza formulare difese e non ha dedotto né dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento in favore del ricorrente del beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, da attivare su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice e non quale dirigente dell’amministrazione, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione della sentenza, inclusa l’attivazione della Carta elettronica del docente anche in favore di chi non possiede la qualifica di docente di ruolo. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: il TAR ha ritenuto rilevanti, ai fini dell’esclusione della penalità, la complessità della gestione della numerosa serie di condanne relative al contenzioso sulla Carta del docente e l’esiguità del debito, che avrebbe reso la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione delle iniziative esecutive nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto, il termine risultava rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 105/2003, conv. in l. n. 170/2003

    È richiamato indirettamente quale fonte dell’istituto della Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale di attribuire un beneficio, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella veste di organo dell’amministrazione inadempiente; il suo compito è integralmente vincolato all’attuazione del comando giudiziale.
  • Nell’esecuzione di un giudicato relativo al riconoscimento della Carta elettronica del docente, il commissario ad acta può ordinare alla struttura tecnica competente di abilitare il beneficiario alla registrazione e all’utilizzo della Carta, anche quando il beneficiario non abbia la qualifica di docente di ruolo, se ciò è necessario per dare piena attuazione alla sentenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, la complessità della gestione di un contenzioso seriale e l’esiguità dell’obbligazione, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo prima che il creditore possa intraprendere iniziative esecutive nei confronti dell’amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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