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Direttiva 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

Normativa europea32003L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune di segnalazione degli eventi nel settore dell'aviazione civile per consentire l'individuazione precoce dei rischi e l'adozione di misure correttive. Gli Stati membri devono imporre la segnalazione obbligatoria di una serie di eventi da parte di specifiche categorie di addetti, organizzare la raccolta e la registrazione delle informazioni e garantirne la riservatezza. È previsto inoltre lo scambio delle informazioni tra Stati membri e Commissione, la diffusione selettiva ai soggetti interessati e, facoltativamente, sistemi nazionali di segnalazione spontanea. Il termine di recepimento è fissato al 4 luglio 2005.

Direttiva sulla segnalazione, raccolta, tutela e diffusione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, per migliorare la sicurezza aerea tramite sistemi di reporting obbligatorio e, facoltativamente, spontaneo.

Ambito di applicazione

Si applica agli eventi che mettono in pericolo, o che se non corretti rischiano di mettere in pericolo, un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, con elenchi esemplificativi negli allegati I e II. Riguarda in particolare operazioni di volo, manutenzione, riparazione e costruzione degli aeromobili, nonché i servizi di navigazione aerea, aeroporti e relative attività operative e di assistenza a terra. L'obbligo di segnalazione grava su specifiche categorie di operatori e tecnici dell'aviazione civile che, nell'esercizio delle funzioni, vengano a conoscenza degli eventi; è prevista anche la possibilità di segnalazione spontanea per altre funzioni analoghe. È espressamente previsto che l'applicazione all'aeroporto di Gibilterra sia sospesa fino all'entrata in vigore degli accordi di cui alla dichiarazione congiunta del 2 dicembre 1987, senza pregiudizio delle posizioni giuridiche di Spagna e Regno Unito.

Direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

La direttiva istituisce un sistema armonizzato di segnalazione degli eventi aeronautici volto a rafforzare la sicurezza del volo attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni utili a prevenire incidenti e inconvenienti. Il legislatore unionale sottolinea che la logica del sistema non è sanzionatoria né diretta all'accertamento di responsabilità, ma esclusivamente preventiva e correttiva.

Finalità e impostazione generale

L'articolo 1 definisce lo scopo della disciplina: assicurare che le informazioni sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse. I considerando evidenziano che l'aumento atteso del traffico aereo richiede strumenti più efficaci di individuazione dei rischi, basati su scambio di dati e analisi delle tendenze, con adeguate garanzie di riservatezza per favorire la collaborazione degli operatori.

Definizioni essenziali

Ai sensi dell'articolo 2, per "evento" si intende qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza di volo, purché non integri un incidente o inconveniente grave ai sensi della direttiva 94/56/CE. La direttiva definisce anche la cancellazione dei dati personali, che comporta l'eliminazione sia dei dati identificativi dell'informatore sia degli elementi tecnici idonei a rivelarne l'identità o quella di terzi.

Ambito oggettivo e territoriale

L'articolo 3 si applica agli eventi che mettono in pericolo, o che se non corretti rischiano di mettere in pericolo, un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. Gli allegati I e II contengono un elenco esemplificativo di eventi riferiti alle operazioni di volo, alla manutenzione e riparazione, nonché ai servizi di navigazione aerea. La Commissione può aggiornare gli allegati con la procedura di comitato. È inoltre prevista una disciplina specifica per l'aeroporto di Gibilterra, per il quale l'applicazione della direttiva resta sospesa fino all'efficacia degli accordi richiamati nella dichiarazione congiunta del 2 dicembre 1987.

Obblighi di segnalazione per gli operatori

L'articolo 4 impone agli Stati membri di prevedere l'obbligo di segnalazione, verso le autorità competenti, da parte di categorie professionali individuate in ragione del ruolo operativo svolto. Tra queste figurano:

  • l'esercente o il comandante di aeromobili a turbina o di trasporto pubblico sottoposti al controllo di sicurezza di uno Stato membro;
  • il personale di progettazione, costruzione, manutenzione o modifica di aeromobili, apparecchiature o parti di essi;
  • chi sottoscrive certificati di revisione o idoneità al servizio;
  • controllori del traffico aereo e addetti all'informazione di volo;
  • l'esercente di aeroporti soggetti al regolamento (CEE) n. 2408/92;
  • il personale addetto a installazione, modifica, manutenzione, riparazione, revisione, prove di volo o ispezione delle strutture di navigazione aerea;
  • il personale addetto alle operazioni a terra, inclusi rifornimento, carico, documentazione di carico, antighiaccio e rimorchio.

Gli Stati membri possono inoltre promuovere sistemi di segnalazione spontanea per soggetti che svolgano funzioni analoghe in altre operazioni dell'aviazione civile.

Raccolta, registrazione e organizzazione nazionale

L'articolo 5 richiede agli Stati membri di designare una o più autorità competenti responsabili della raccolta, valutazione, elaborazione e registrazione delle segnalazioni. La funzione può essere affidata all'autorità nazionale dell'aviazione civile, a un organismo investigativo istituito ai sensi della direttiva 94/56/CE o a un altro ente indipendente che operi in modo imparziale. Quando vi siano più organismi designati, uno deve fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni. Le basi dati nazionali devono registrare anche incidenti e inconvenienti gravi.

Scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione

L'articolo 6 istituisce un meccanismo di condivisione delle informazioni sulla sicurezza tra Stati membri e Commissione. Le autorità competenti devono mettere a disposizione tutte le informazioni pertinenti registrate nelle basi dati nazionali, che devono essere compatibili con il software sviluppato dalla Commissione. Quest'ultima, tenendo conto delle soluzioni esistenti negli Stati membri, sviluppa un software specifico e può adottare misure per facilitare lo scambio. L'autorità che riceve la segnalazione la inserisce nella base dati e, se necessario, informa le autorità degli Stati membri interessati in relazione al luogo dell'evento, all'immatricolazione dell'aeromobile, al luogo di fabbricazione e/o allo Stato di certificazione dell'esercente.

Diffusione delle informazioni e accesso per finalità di sicurezza

L'articolo 7 riconosce l'accesso alle informazioni agli organismi dell'Unione incaricati della regolamentazione della sicurezza o delle indagini su incidenti e inconvenienti, per trarne insegnamenti in materia di sicurezza. La Commissione disciplina, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001, la diffusione delle informazioni alle parti interessate, stabilendo condizioni che limitino la circolazione al minimo necessario e preservino un adeguato grado di riservatezza. Gli Stati membri possono pubblicare almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza e anche le segnalazioni da cui siano stati cancellati i dati personali.

Riservatezza, immunità limitata e tutela degli informatori

L'articolo 8 rappresenta il nucleo garantista della direttiva. Gli Stati membri devono adottare misure nazionali per assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute e il loro uso esclusivamente per i fini della direttiva; identità e indirizzo della persona non possono mai essere registrati nelle basi dati. Inoltre, salvo il caso di grave negligenza e ferme le norme penali applicabili, gli Stati membri devono astenersi dal perseguire violazioni non intenzionali o commesse inavvertitamente di cui siano venuti a conoscenza solo grazie al sistema di reporting obbligatorio. Deve anche essere evitato che i lavoratori che segnalano inconvenienti subiscano pregiudizi da parte del datore di lavoro. Restano salve le norme nazionali sull'accesso alle informazioni da parte delle autorità giudiziarie.

Segnalazioni spontanee e utilizzo delle informazioni anonime

L'articolo 9 consente, ma non impone, l'istituzione di sistemi di segnalazione spontanea. Tali sistemi servono a raccogliere e analizzare carenze o rischi percepiti dagli informatori e non coperti dall'obbligo di segnalazione. Se uno Stato membro li istituisce, deve anche disciplinare la cancellazione dei dati personali. Le informazioni rilevanti, una volta anonimizzate, devono essere conservate e rese disponibili alle parti interessate per migliorare la sicurezza dell'aviazione.

Allegati: tipologie di eventi da segnalare

Gli allegati I e II, espressamente non tassativi, forniscono un elenco ampio di eventi da segnalare e chiariscono che anche eventi non espressamente menzionati devono essere comunicati se rispondono ai criteri di rischio stabiliti. L'allegato I riguarda operazioni di volo, elementi tecnici dell'aeromobile, manutenzione/riparazione e servizi aeroportuali e di assistenza a terra; include, tra l'altro, manovre di scampo, incidenti al decollo o all'atterraggio, perdita di controllo, errori di programmazione dei sistemi di navigazione, malfunzionamenti dei sistemi di allarme, anomalie della propulsione, problemi strutturali, difetti di manutenzione, carichi o carburante non conformi.

L'appendice dell'allegato I dettaglia esempi riferiti a specifici sistemi dell'aeromobile, come condizionamento, navigazione automatica, comunicazioni, impianto elettrico, cabina, sistema antincendio, comandi di volo, carburante, impianto idraulico, sistema antighiaccio, sistemi di segnalazione, carrello, navigazione e ossigeno.

L'allegato II concerne i servizi di navigazione aerea e comprende, tra l'altro, mancata separazione, incursioni di pista, deviazioni dalle autorizzazioni ATC/ATM, impossibilità di fornire servizi ATM, avarie di comunicazione, sorveglianza, elaborazione e distribuzione dati, navigazione e sicurezza del sistema ATM. L'appendice elenca esempi operativi quali informazioni di terra errate, errori di pressione, trasmissioni importanti mal interpretate, penetrazione non autorizzata nello spazio aereo, avarie di infrastrutture ANS e segnaletica aeroportuale insufficiente.

Comitologia e attuazione

L'articolo 10 affida alla Commissione l'assistenza del comitato già istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 e rinvia alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi. L'articolo 11 fissa il termine di recepimento al 4 luglio 2005 e impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le misure di attuazione e il testo delle disposizioni nazionali essenziali nel settore disciplinato. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Scopo della direttiva

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a migliorare la sicurezza aerea assicurando che le informazioni pertinenti sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse. Il sistema di segnalazione ha finalità esclusivamente preventive e non serve ad accertare colpe o responsabilità.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce "evento" come qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza di volo, purché non si tratti di incidente o inconveniente grave ai sensi della direttiva 94/56/CE. Definisce inoltre la "cancellazione dei dati personali" come l'eliminazione dei dati identificativi dell'informatore e degli elementi tecnici che possano rivelarne l'identità o quella di terzi.

Campo di applicazione e allegati

L'articolo 3 si applica agli eventi che mettono in pericolo o possono mettere in pericolo aeromobile, occupanti o terzi; gli allegati I e II contengono esempi di eventi da segnalare. La Commissione può modificare gli allegati secondo la procedura dell'articolo 10, paragrafo 2. L'applicazione all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino all'efficacia degli accordi previsti dalla dichiarazione congiunta del 2 dicembre 1987.

Obbligo di segnalazione

L'articolo 4 impone agli Stati membri di obbligare alla segnalazione alle autorità competenti degli eventi di cui all'articolo 2 da parte di specifiche categorie: esercente o comandante di aeromobili a turbina o di trasporto pubblico sotto controllo di sicurezza di uno Stato membro, personale di progettazione/costruzione/manutenzione/modifica, firmatari di certificati di revisione o idoneità al servizio, controllori del traffico aereo e addetti all'informazione di volo, esercenti di aeroporti ex regolamento (CEE) n. 2408/92, personale delle strutture di navigazione aerea e delle operazioni di assistenza a terra. Gli Stati membri possono inoltre incoraggiare la segnalazione spontanea da parte di altri addetti con funzioni analoghe.

Raccolta, registrazione e autorità competenti

L'articolo 5 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti incaricate di predisporre un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione e registrazione delle segnalazioni. Le funzioni possono essere affidate all'autorità nazionale dell'aviazione civile, a un organismo investigativo ex direttiva 94/56/CE o a un altro organismo indipendente; se sono designati più organismi, uno deve fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni. Nelle basi dati devono essere registrate anche le segnalazioni su incidenti e inconvenienti gravi.

Scambio di informazioni e software comune

L'articolo 6 prevede che gli Stati membri mettano a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri e della Commissione tutte le informazioni pertinenti registrate nelle basi dati nazionali. Le basi dati devono essere compatibili con il software sviluppato dalla Commissione, che tiene conto dei software esistenti negli Stati membri; la Commissione può inoltre adottare misure per facilitare lo scambio di informazioni. L'autorità che riceve la segnalazione la inserisce nella base dati e, se necessario, informa le autorità degli Stati membri interessati (evento, immatricolazione, fabbricazione, certificazione dell'esercente).

Diffusione delle informazioni e accesso

L'articolo 7 attribuisce accesso alle informazioni raccolte e scambiate agli organismi che regolamentano la sicurezza o svolgono indagini su incidenti e inconvenienti nell'Unione, per finalità di apprendimento in materia di sicurezza. La Commissione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001, adotta misure sulla diffusione delle informazioni alle parti interessate, con limitazione allo stretto necessario e nel rispetto della riservatezza. Gli Stati membri possono pubblicare almeno annualmente una relazione sulla sicurezza e anche segnalazioni con dati personali cancellati.

Tutela della riservatezza e protezione degli informatori

L'articolo 8 impone misure nazionali per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni e il loro uso esclusivamente per le finalità della direttiva. Identità e indirizzo di una persona non devono essere mai registrati nelle basi dati. Gli Stati membri devono astenersi dal perseguire violazioni non intenzionali o commesse inavvertitamente scoperte solo grazie al reporting obbligatorio, salvo grave negligenza, e devono evitare che gli addetti subiscano pregiudizi dal datore di lavoro per le segnalazioni effettuate. Restano salve le norme nazionali sull'accesso delle autorità giudiziarie.

Segnalazioni spontanee

L'articolo 9 consente agli Stati membri di istituire sistemi di segnalazioni spontanee per raccogliere e analizzare carenze osservate nel settore dell'aviazione non soggette a reporting obbligatorio ma ritenute rischiose dall'informatore. In tal caso devono essere stabilite le condizioni per la cancellazione dei dati personali e le informazioni pertinenti, prive di dati identificativi, devono essere conservate e messe a disposizione per il miglioramento della sicurezza.

Comitato e procedura di comitologia

L'articolo 10 affida alla Commissione l'assistenza del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91. Nei casi di rinvio si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8, con periodo di tre mesi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Recepimento, comunicazioni e termine

L'articolo 11 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 4 luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 12 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 13 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza dei trasportiprotezione dei datiregolazione amministrativacooperazione tra autorità

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