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direttiva

Direttiva 2003/60

Direttiva 2003/60/CE della Commissione, del 18 giugno 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei diversi comparti alimentari, allineandoli alle nuove valutazioni scientifiche e alle iscrizioni/non iscrizioni delle sostanze attive nella direttiva 91/414/CEE. Introduce o modifica valori comunitari per proteggere il consumatore e armonizzare il controllo dei residui, prevedendo anche limiti provvisori in alcuni casi e uno specifico periodo transitorio per talune sostanze non più autorizzate. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2003, con un termine più lungo, fino al 30 giugno 2004, per le sostanze fentin idrossido, fentin acetato e clorfenapir.

Modifica gli allegati di quattro direttive UE sui limiti massimi di residui di antiparassitari in cereali, alimenti di origine animale e prodotti di origine vegetale/ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, sul piano materiale, ai residui di alcuni antiparassitari (in particolare diquat, fentin acetato, fentin idrossido, clorfenapir e altre sostanze attive elencate negli allegati) nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La direttiva incide sulle tabelle degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Sono previste disposizioni transitorie specifiche per fentin idrossido, fentin acetato e clorfenapir.

Direttiva 2003/60/CE: modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari

La direttiva interviene sul sistema comunitario dei limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari negli alimenti, modificando gli allegati di quattro direttive settoriali. Il contesto normativo è quello della direttiva 91/414/CEE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: l’aggiornamento dei LMR deriva dalle valutazioni scientifiche relative all’iscrizione o non iscrizione delle sostanze attive e mira a garantire un elevato livello di tutela del consumatore, senza superare DGA e, quando rilevante, DAR.

Obiettivi e logica della disciplina

La direttiva persegue tre finalità principali:

  • armonizzare a livello UE i limiti di residui per alcune sostanze attive nei diversi alimenti;
  • adeguare i valori alla luce delle nuove valutazioni tecnico-scientifiche e delle autorizzazioni/non autorizzazioni dei fitofarmaci;
  • consentire un controllo efficace del rispetto del divieto d’uso di sostanze non più autorizzate.

I considerando chiariscono che, per talune sostanze, la documentazione disponibile è stata riesaminata e ritenuta sufficiente per fissare LMR comunitari; per altre, in assenza di limiti comunitari o provvisori, resta ferma la facoltà degli Stati membri di fissare limiti nazionali provvisori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva modifica:

  • la direttiva 76/895/CEE, con riferimento al diquat;
  • la direttiva 86/362/CEE, relativa ai cereali;
  • la direttiva 86/363/CEE, relativa ai prodotti alimentari di origine animale;
  • la direttiva 90/642/CEE, relativa ad alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

L’oggetto sostanziale è costituito dai residui di alcuni antiparassitari elencati negli allegati della direttiva, tra cui, espressamente, amitrolo, diquat, isoproturon, etofumesato, fenexamid, acibenzolar-S-metile, ciclanilide, piraflufen-etile, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M, picolinafen, flumioxazina, nonché clorfenapir, fentin acetato e fentin idrossido.

Criteri scientifici e rapporto con la direttiva 91/414/CEE

Le valutazioni richiamate dalla direttiva si fondano sui rapporti di riesame della Commissione relativi alle sostanze attive interessate. Tali rapporti definiscono la DGA e, quando necessario, la DAR. La Commissione afferma che, sulla base dell’esposizione alimentare valutata secondo le procedure comunitarie e tenendo conto anche degli orientamenti OMS e del parere del Comitato scientifico per le piante, i valori proposti non comportano superamenti delle soglie tossicologiche.

Per alcune sostanze, il testo valorizza anche i limiti del Codex Alimentarius, ritenuti compatibili con la tutela del consumatore sulla base dei dati tossicologici disponibili.

Sostanze non più autorizzate e limiti provvisori

Un punto centrale riguarda le sostanze attive non iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE: clorfenapir, fentin acetato e fentin idrossido. Poiché l’uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità, la direttiva inserisce residui corrispondenti negli allegati delle direttive sui LMR per consentire sorveglianza e controllo del divieto e per proteggere il consumatore.

Per queste e per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario, i limiti sono fissati in via provvisoria al limite inferiore di determinazione analitica. Il testo precisa tuttavia che tali limiti non si applicano prima della scadenza del periodo transitorio previsto per ciascuna sostanza nelle decisioni di non iscrizione.

Regime transitorio e margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di intervento solo residuo e strumentale:

  • possono fissare quantità massime di residui nazionali provvisorie in mancanza di limiti comunitari o provvisori, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE;
  • devono comunque adeguare il diritto interno ai limiti comunitari fissati dalla direttiva.

Il testo considera sufficiente un periodo di quattro anni per consentire eventuali ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva; al termine, i limiti provvisori diventano definitivi.

Recepimento, applicazione e tecniche di rinvio

Gli Stati membri devono:

  • mettere in vigore le disposizioni nazionali necessarie entro il 30 giugno 2003;
  • farlo entro il 30 giugno 2004 per le disposizioni concernenti fentin idrossido, fentin acetato e clorfenapir;
  • applicare le disposizioni dal 1° luglio 2003, e dal 1° luglio 2004 per le tre sostanze appena indicate.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:

  • la verifica della conformità dei prodotti alimentari ai nuovi LMR;
  • la gestione delle autorizzazioni e dei controlli lungo la filiera agroalimentare;
  • l’adeguamento delle procedure nazionali e aziendali nei periodi transitori;
  • l’attenzione alle sostanze non più autorizzate, per le quali il controllo dei residui assume funzione probatoria del divieto d’uso.

Sul piano operativo, la direttiva non introduce un sistema sanzionatorio autonomo, ma incide sui parametri tecnici e giuridici usati dagli Stati membri per controlli ufficiali, conformità di mercato e tutela del consumatore.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui

Modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per inserire o sopprimere i limiti massimi di residui relativi a specifici antiparassitari. In particolare, l’articolo 1 sopprime nell’allegato II della direttiva 76/895/CEE le diciture relative al diquat; gli articoli 2, 3 e 4 aggiungono i valori indicati rispettivamente negli allegati I, II, III e IV della presente direttiva alle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

Fondamento scientifico e criteri di fissazione

I considerando richiamano le valutazioni svolte nell’ambito della direttiva 91/414/CEE, le informazioni trasmesse dagli Stati membri e i rapporti di riesame della Commissione. La fissazione dei limiti tiene conto di DGA (dose giornaliera ammissibile) e, ove necessario, DAR (dose acuta di riferimento), con conclusione che i valori proposti non comportano superamenti delle soglie tossicologiche. Sono inoltre considerati, per alcune sostanze, i valori del Codex Alimentarius.

Sostanze non iscritte e limiti al livello di determinazione analitica

Per clorfenapir, fentin acetato e fentin idrossido, non essendo state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e non essendo più autorizzato il relativo impiego, la direttiva dispone l’inserimento nei limiti comunitari di residui derivanti da tali usi, anche al fine di controllare il divieto. Per proteggere adeguatamente il consumatore, per le combinazioni prodotto/antiparassitario corrispondenti a impieghi non autorizzati sono fissati limiti provvisori al limite inferiore di determinazione analitica.

Regime transitorio e definitività dei limiti provvisori

La direttiva prevede che i limiti provvisori fondati su usi non autorizzati non si applichino prima della fine del periodo transitorio stabilito per ciascuna sostanza nelle decisioni di non iscrizione. Inoltre, è indicato che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire eventuali ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva; decorso tale periodo, i limiti provvisori diventano definitivi.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2003, salvo quelle relative a fentin idrossido, fentin acetato e clorfenapir, per le quali il termine è il 30 giugno 2004. L’applicazione decorre dal 1° luglio 2003, rispettivamente dal 1° luglio 2004 per tali sostanze. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareagricolturaresidui di pesticidisalute dei consumatori

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