Direttiva 2003/50
Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/50/CE modifica la direttiva 91/68/CEE per rafforzare i controlli sanitari sugli spostamenti di ovini e caprini nell’Unione, in risposta anche all’esperienza dell’epidemia di afta epizootica del 2001. Introduce definizioni più puntuali, requisiti più stringenti per aziende, centri di raccolta, commercianti e trasportatori, e nuove regole di certificazione e tracciabilità. Prevede inoltre tempi di permanenza minimi, limiti ai transiti e meccanismi di riconoscimento/sospensione degli impianti, lasciando agli Stati membri margini organizzativi ma imponendo risultati vincolanti in termini di garanzie sanitarie.
Rafforzamento dei controlli sanitari sui movimenti intracomunitari di ovini e caprini, mediante modifica della direttiva 91/68/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all’allevamento e all’ingrasso, nonché ai soggetti coinvolti nella filiera: aziende di origine, centri di raccolta riconosciuti, impianti riconosciuti dei commercianti, trasportatori e veterinari ufficiali. Incide sulle condizioni sanitarie, sulla certificazione, sulla tracciabilità, sui controlli e sul riconoscimento degli impianti. Restano rilevanti le deroghe per il pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne e le specifiche regole per il trasporto marittimo e per alcune movimentazioni verso il macello.
Direttiva 2003/50/CE: rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
La direttiva 2003/50/CE modifica la direttiva 91/68/CEE con l’obiettivo di rafforzare le garanzie sanitarie applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e caprini. Il legislatore europeo interviene in un contesto segnato dall’epidemia di afta epizootica del 2001, richiedendo controlli più stringenti, maggiore tracciabilità e una gestione più rigorosa della certificazione veterinaria.
Finalità e contesto normativo
La direttiva parte dalla premessa che ovini e caprini presentano caratteristiche allevatoriali e profili di rischio sanitario analoghi a quelli di bovini e suini, e che i movimenti di ovini hanno contribuito alla diffusione dell’afta epizootica nel 2001. Per questo motivo vengono introdotte regole più severe sui movimenti, sulla permanenza minima negli allevamenti, sui transiti e sulle strutture abilitate a raccogliere o commercializzare gli animali.
Ambito di applicazione
Le nuove regole riguardano gli scambi intracomunitari di:
- ovini e caprini da macello;
- ovini e caprini da ingrasso;
- ovini e caprini da riproduzione e d’allevamento.
Sono coinvolti, oltre agli animali, gli operatori della filiera: aziende di origine, centri di raccolta, centri di raccolta riconosciuti, impianti riconosciuti dei commercianti, trasportatori e veterinari ufficiali. La direttiva disciplina anche le deroghe per il pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne e alcuni casi particolari di trasporto verso il macello.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 sostituito dalla direttiva introduce o precisa una serie di definizioni operative che hanno rilievo pratico per la qualificazione dei movimenti e degli adempimenti sanitari. Tra le nozioni centrali figurano:
- ovini o caprini da macello, da riproduzione e d’allevamento, da ingrasso;
- azienda ufficialmente indenne da brucellosi e azienda indenne da brucellosi;
- malattie soggette a dichiarazione obbligatoria;
- veterinario ufficiale;
- azienda di origine;
- centro di raccolta e centro di raccolta riconosciuto;
- commerciante e impianto riconosciuto del commerciante;
- trasportatore;
- regione.
Queste definizioni servono a distinguere i diversi regimi di movimento e certificazione e a delimitare i soggetti responsabili lungo la catena di controllo.
Condizioni generali per gli scambi e obblighi sanitari
L’articolo 3 stabilisce il principio di base: gli animali possono essere destinati agli scambi solo se rispettano le condizioni sanitarie previste dagli articoli successivi, con regole differenziate a seconda della categoria. In particolare:
- gli animali da macello devono rispettare gli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater;
- gli animali da ingrasso devono rispettare gli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 5;
- gli animali da riproduzione e da allevamento devono rispettare gli articoli 4, 4 bis, 4 ter, 5 e 6.
È prevista una deroga limitata per il pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità, purché gli Stati membri interessati informino la Commissione. In ogni caso, dal momento in cui lasciano l’azienda di origine fino all’arrivo a destinazione, gli animali non devono entrare in contatto con altri artiodattili privi della stessa qualifica sanitaria.
Requisiti sanitari di base per l’accesso agli scambi
L’articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che gli animali:
- siano identificati e registrati secondo la normativa comunitaria;
- siano sottoposti a ispezione dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentino segni clinici di malattia;
- non provengano da aziende soggette a divieti di polizia sanitaria e non siano stati in contatto con animali di tali aziende, nel rispetto dei periodi minimi successivi all’ultimo caso infetto: 42 giorni per la brucellosi, 30 giorni per la rabbia, 15 giorni per il carbonchio ematico;
- non provengano da zone soggette a divieti o restrizioni per motivi di polizia sanitaria;
- non siano soggetti a restrizioni ai sensi della normativa sull’afta epizootica e non siano stati vaccinati contro tale malattia.
Sono inoltre esclusi dagli scambi gli animali destinati a programmi nazionali di eradicazione di malattie non previste dagli allegati richiamati dalla direttiva e gli animali che non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell’articolo 30 del trattato. Gli animali devono infine essere nati e allevati nell’Unione oppure importati da paesi terzi in conformità delle norme comunitarie.
Permanenza minima, origine dell’azienda e regole di spedizione
L’articolo 4 bis introduce ulteriori condizioni per la spedizione verso un altro Stato membro. Gli animali destinati a macellazione, riproduzione, allevamento e ingrasso possono essere spediti solo se:
- hanno soggiornato ininterrottamente nell’azienda d’origine per almeno 30 giorni, oppure sin dalla nascita se hanno meno di 30 giorni;
- non provengono da un’azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei 21 giorni precedenti la spedizione;
- non provengono da un’azienda nella quale siano stati introdotti biungulati importati da un paese terzo nei 30 giorni precedenti.
È tuttavia possibile una deroga se gli animali introdotti nell’azienda sono stati completamente isolati dagli altri animali.
Trasporto, direct shipment e limiti temporali
L’articolo 4 ter disciplina la fase del trasporto. Gli animali non devono restare fuori dall’azienda di origine per più di sei giorni prima di essere certificati per la destinazione finale, salvo il trasporto marittimo, per il quale il termine è prorogato della durata del viaggio in mare. Dopo la partenza devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.
È ammesso, in deroga, il transito attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d’origine; per gli animali da macello tale passaggio può essere sostituito da impianti riconosciuti del commerciante. Gli animali da macello condotti direttamente a un macello nello Stato membro di destinazione devono essere macellati il prima possibile e comunque entro 72 ore dall’arrivo.
La direttiva ribadisce inoltre che, durante tutto il tragitto, la partita non deve compromettere la qualifica sanitaria di altri animali ovini o caprini non destinati agli scambi intracomunitari.
Deroghe specifiche per i capi da macello
L’articolo 4 quater consente un regime più flessibile per gli animali da macello. In particolare:
- essi possono essere scambiati dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell’azienda d’origine;
- possono provenire da aziende nelle quali nei 21 giorni precedenti siano stati introdotti ovini o caprini, se sono trasportati direttamente a un macello in un altro Stato membro e macellati immediatamente senza transitare per centri di raccolta o punti di sosta.
La norma disciplina anche transiti aggiuntivi attraverso centri di raccolta, prevedendo alternative tecniche basate su controllo veterinario, identificazione individuale, documentazione ufficiale e tracciabilità dell’azienda d’origine.
Centri di raccolta: requisiti, registri e controllo
L’articolo 8 bis rafforza il regime dei centri di raccolta riconosciuti. Il riconoscimento richiede che il centro:
- sia sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- sia ubicato in zona non soggetta a divieti o restrizioni;
- sia pulito e disinfettato prima di ogni utilizzo;
- disponga di infrastrutture adeguate per carico/scarico, ricovero, ispezione, isolamento, pulizia, gestione di foraggio/letame, acque di scolo e locali per il veterinario ufficiale;
- ammetta solo animali identificati e conformi ai requisiti sanitari;
- sia oggetto di ispezioni regolari da parte dell’autorità competente.
Il titolare o responsabile deve tenere registri o supporti informatici e conservarli per almeno tre anni. L’autorità competente assegna un numero di riconoscimento, comunica l’elenco dei centri alla Commissione e può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di non conformità, con possibilità di ripristino dopo l’adeguamento.
Commercianti e impianti riconosciuti
L’articolo 8 ter introduce un regime specifico per i commercianti. Gli Stati membri devono assicurare che tutti i commercianti siano registrati e riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari, con assegnazione di un numero di autorizzazione. I requisiti principali sono:
- trattare solo animali identificati e provenienti da aziende conformi;
- tenere registri per almeno tre anni con dati sull’origine, le categorie, l’identificazione, il trasportatore, il veicolo, l’acquirente, la destinazione e la documentazione di trasporto/certificazione;
- garantire, se gli animali soggiornano negli impianti, formazione specifica del personale e controlli veterinari periodici, con misure di prevenzione della diffusione delle malattie.
Anche gli impianti utilizzati dal commerciante devono essere registrati e riconosciuti, essere controllati da un veterinario ufficiale, situati in zona non soggetta a restrizioni e dotati di infrastrutture adeguate. È prevista, come per i centri di raccolta, la sospensione o revoca del riconoscimento in caso di violazione dei requisiti.
Trasportatori: requisiti aggiuntivi e responsabilità
L’articolo 8 quater impone ulteriori obblighi ai trasportatori. I veicoli devono essere progettati in modo da evitare la fuoriuscita di letame, strame o foraggio e devono essere puliti e disinfettati con prodotti autorizzati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti potenzialmente impattanti sulla salute animale, e se necessario anche prima del trasporto.
Il trasportatore deve inoltre:
- disporre di attrezzature adeguate per pulizia e disinfezione, oppure documentare l’affidamento a terzi riconosciuti;
- tenere un registro per ciascun veicolo, conservato per almeno tre anni;
- garantire che la partita non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore;
- impegnarsi per iscritto al rispetto della direttiva e all’impiego di personale adeguatamente competente.
Le infrazioni sono punite applicando mutatis mutandis l’articolo 18 della direttiva 91/628/CEE.
Certificazione sanitaria e sistema ANIMO
L’articolo 9 rafforza la disciplina documentale. Ogni partita di ovini e caprini deve essere accompagnata da un certificato sanitario conforme ai modelli I, II o III dell’allegato E, costituito da un unico foglio o da un insieme indivisibile di fogli numerati. Il certificato deve essere rilasciato il giorno dell’esame sanitario, in almeno una lingua ufficiale del paese di destinazione, e ha validità di 10 giorni dalla data dell’esame.
Il certificato può essere rilasciato in azienda d’origine, in un centro di raccolta riconosciuto o, per gli animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante. Sono previste regole speciali per i capi da ingrasso e da allevamento che passano da un centro di raccolta riconosciuto, nonché per i capi da macello spediti da centri di raccolta o impianti dei commercianti e per i casi di transito attraverso un centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito.
Il veterinario ufficiale che rilascia il certificato deve registrare i movimenti nel sistema ANIMO il giorno stesso del rilascio.
Aggiornamento degli allegati e procedure di esecuzione
L’articolo 14 stabilisce che l’allegato A può essere modificato dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, mentre gli allegati B, C, D ed E e le modalità di applicazione sono aggiornati secondo la procedura del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 2. L’allegato E viene sostituito integralmente dalla direttiva, con i nuovi modelli certificativi.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° luglio 2004, adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 91/68/CEE e obiettivo generale
La direttiva interviene sulla direttiva 91/68/CEE per rafforzare i controlli sui movimenti di ovini e caprini e accrescere le garanzie sanitarie negli scambi intracomunitari. Il richiamo al contesto dell’afta epizootica del 2001 evidenzia la finalità preventiva e di riduzione del rischio di diffusione delle malattie.
Nuove definizioni e categorie di animali
L’articolo 2 è sostituito con una serie di definizioni, tra cui ovini e caprini da macello, da riproduzione e d’allevamento, da ingrasso, azienda ufficialmente indenne da brucellosi, azienda indenne da brucellosi, malattie soggette a dichiarazione obbligatoria, veterinario ufficiale, azienda di origine, centro di raccolta, centro di raccolta riconosciuto, commerciante, impianto riconosciuto del commerciante, trasportatore e regione. Le definizioni servono a delimitare con precisione i diversi regimi sanitari e documentali.
Condizioni generali per gli scambi
L’articolo 3 stabilisce che gli animali possono essere destinati agli scambi solo se rispettano le condizioni degli articoli 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 e 6, a seconda della categoria. È prevista una deroga per il pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne, con obbligo per gli Stati membri che la utilizzano di informare la Commissione. È inoltre imposto che, dal momento della partenza fino all’arrivo, gli animali non entrino in contatto con altri artiodattili di qualifica sanitaria diversa.
Requisiti sanitari di base per gli animali
L’articolo 4 impone agli Stati membri di garantire che gli ovini e i caprini siano identificati e registrati, siano ispezionati dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentino segni clinici di malattia. Gli animali non devono provenire da aziende soggette a divieti di polizia sanitaria; sono fissati periodi minimi di sospensione dopo l’ultimo animale infetto o sensibile: 42 giorni per brucellosi, 30 giorni per rabbia e 15 giorni per carbonchio ematico. Sono esclusi anche gli animali provenienti da aree soggette a restrizioni e quelli sottoposti a restrizioni o vaccinati contro l’afta epizootica. Ulteriori esclusioni riguardano animali destinati a programmi nazionali di eradicazione e animali non commercializzabili sul territorio per motivi sanitari giustificati dall’articolo 30 del trattato. Gli animali devono inoltre essere nati e allevati nell’Unione o importati da un paese terzo conformemente alle norme UE.
Condizioni per la spedizione e tempi di permanenza
L’articolo 4 bis prevede che gli animali destinati a macellazione, riproduzione, allevamento e ingrasso possano essere spediti solo dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 30 giorni nell’azienda d’origine, o sin dalla nascita se più giovani, e purché non siano stati introdotti in azienda ovini/caprini nei 21 giorni precedenti né biungulati importati nei 30 giorni precedenti. È possibile una deroga se gli animali introdotti in azienda sono stati completamente isolati.
Regole di trasporto, direct shipment e transiti
L’articolo 4 ter disciplina l’applicazione generale dei requisiti agli scambi di tutti gli ovini e caprini: gli animali non devono restare fuori dall’azienda di origine per più di sei giorni prima della certificazione finale, salvo il trasporto marittimo, per il quale il termine è prorogato della durata del viaggio. Dopo la partenza devono essere consegnati direttamente a destinazione, salvo il transito attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro d’origine; per gli animali da macello tale centro può essere sostituito da impianti riconosciuti del commerciante. Gli animali da macello trasportati direttamente a un macello nello Stato di destinazione devono essere macellati entro 72 ore dall’arrivo. È inoltre vietato qualsiasi contatto, durante il tragitto, con animali di qualifica sanitaria inferiore.
Deroghe specifiche per gli animali da macello
L’articolo 4 quater introduce deroghe: gli ovini e caprini da macello possono essere scambiati dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell’azienda d’origine; possono inoltre provenire da aziende dove nei 21 giorni precedenti sono stati introdotti ovini/caprini, purché trasportati direttamente a un macello in un altro Stato membro e immediatamente macellati. Sono previste condizioni dettagliate per il transito attraverso ulteriori centri di raccolta, con alternative basate su tracciabilità, identificazione individuale, documentazione veterinaria, o transito verso il macello tramite centro di raccolta nel paese di destinazione o in uno Stato membro di transito.
Riconoscimento e requisiti dei centri di raccolta
L’articolo 8 bis stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei centri di raccolta: controllo da parte di un veterinario ufficiale, ubicazione in zona non soggetta a divieti o restrizioni, pulizia e disinfezione prima di ogni utilizzo, infrastrutture adeguate per carico/scarico, ricovero, ispezione, isolamento, pulizia, raccolta di foraggio/strame/letame, acque di scolo e ufficio per il veterinario. I centri devono ammettere solo animali identificati e conformi ai requisiti sanitari, mantenere registri per almeno tre anni e sono soggetti a ispezioni regolari. L’autorità competente rilascia un numero di riconoscimento, comunica l’elenco alla Commissione e può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di non conformità.
Registrazione e requisiti dei commercianti e dei loro impianti
L’articolo 8 ter impone la registrazione di tutti i commercianti e il riconoscimento, ai fini degli scambi intracomunitari, con rilascio di un numero di autorizzazione. I commercianti devono trattare solo animali identificati e provenienti da aziende conformi, tenere registri per almeno tre anni con dati su origine, categorie, identificazione, trasportatore, veicolo, acquirente e documenti di marcia/certificati sanitari, e garantire formazione del personale e controlli veterinari periodici se gli animali soggiornano negli impianti. Gli impianti del commerciante devono essere registrati e riconosciuti, sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale, ubicati in zona non soggetta a restrizioni e dotati di infrastrutture adeguate. È prevista la sospensione o revoca del riconoscimento in caso di violazioni.
Requisiti aggiuntivi per i trasportatori
L’articolo 8 quater richiede che il trasportatore usi veicoli idonei a evitare fuoriuscite di letame, strame o foraggio e che siano puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati subito dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possano incidere sulla salute animale, e se necessario prima del trasporto. Deve inoltre disporre di attrezzature di pulizia/disinfezione e di impianti per lo stoccaggio o documentazione su servizi affidati a terzi riconosciuti. Va tenuto un registro per veicolo per almeno tre anni. Il trasportatore deve assicurare che la partita non entri mai in contatto con animali di qualifica inferiore e assumere per iscritto gli impegni sul rispetto della direttiva e sulla competenza del personale. Le infrazioni sono sanzionate mutatis mutandis ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 91/628/CEE.
Certificazione sanitaria e sistema ANIMO
L’articolo 9 prevede che gli animali siano accompagnati da un certificato sanitario conforme ai modelli I, II o III dell’allegato E, rilasciato il giorno dell’esame sanitario e valido per 10 giorni dalla data dell’esame. Il certificato può essere emesso presso l’azienda di origine, un centro di raccolta riconosciuto o, per gli animali da macello, presso gli impianti riconosciuti del commerciante. Sono previste regole specifiche per l’uso del certificato in caso di transito attraverso centri di raccolta e per il rilascio di un secondo certificato nello Stato membro di transito, con validità complessiva non superiore ai 10 giorni. Il veterinario ufficiale deve registrare i movimenti nel sistema ANIMO il giorno del rilascio.
Aggiornamento degli allegati e procedure di esecuzione
L’articolo 14 disciplina l’aggiornamento degli allegati: l’allegato A è modificato dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, mentre gli allegati B, C, D ed E e le modalità di applicazione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 2. L’allegato E è sostituito integralmente dalla direttiva.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare entro il 1° luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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