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Direttiva 2003/53

Direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 76/769/CEE introducendo restrizioni armonizzate per NP, NPE e cemento, con l’obiettivo di ridurre i rischi ambientali e sanitari derivanti da tali sostanze. Per NP e NPE limita l’immissione sul mercato e l’uso in relazione a impieghi che causano rilasci nell’ambiente; per il cemento impone un limite al contenuto di cromo VI quando vi sia possibilità di contatto cutaneo. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 17 luglio 2004 e applicarle dal 17 gennaio 2005.

Modifica della direttiva 76/769/CEE per limitare l’immissione sul mercato e l’uso di nonilfenolo, nonilfenolo etossilato e cemento contenente cromo VI, a tutela dell’ambiente e della salute umana.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda le restrizioni alla commercializzazione e all’uso di sostanze e preparati pericolosi, in particolare nonilfenolo (NP), nonilfenolo etossilato (NPE) e cemento/preparati di cemento contenenti cromo VI. Incide su usi specifici che possono determinare scarichi, emissioni o perdite nell’ambiente, nonché su situazioni di contatto cutaneo con il cemento; sono previste esclusioni/deroghe per processi controllati chiusi e interamente automatizzati e per la validità, fino a scadenza, di autorizzazioni nazionali già rilasciate prima dell’entrata in vigore della direttiva per antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante.

Direttiva 2003/53/CE: restrizioni su nonilfenolo, nonilfenolo etossilato e cemento contenente cromo VI

La direttiva 2003/53/CE modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE, inserendo nuove restrizioni armonizzate in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Il provvedimento nasce da valutazioni di rischio che hanno evidenziato la necessità di ridurre i rischi ambientali connessi a NP e NPE e i rischi per la salute umana connessi al cromo VI contenuto nel cemento.

Finalità e contesto

Il legislatore unionale richiama, tra le basi giustificative, la classificazione del nonilfenolo come sostanza pericolosa prioritaria ai sensi della direttiva 2000/60/CE e le raccomandazioni emerse nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93. Per il cemento, la direttiva sottolinea che i preparati contenenti cromo VI possono causare reazioni allergiche in caso di contatto diretto e prolungato con la pelle, e che le sole misure di protezione individuale non sono sufficienti; da qui la necessità di intervenire sul mercato e sull’uso della sostanza alla fonte.

Ambito di applicazione

Le nuove restrizioni riguardano:

  • il nonilfenolo (NP);
  • il nonilfenolo etossilato (NPE);
  • il cemento e i preparati di cemento contenenti cromo VI.

Le misure sono orientate soprattutto agli impieghi che possono generare scarichi, emissioni o perdite nell’ambiente, nonché agli usi del cemento che comportano un possibile contatto cutaneo. È espressamente escluso dal divieto il caso dei processi controllati chiusi e interamente automatizzati, nei quali il rischio di contatto diretto con la pelle non si presenta. Inoltre, la direttiva preserva fino alla loro scadenza le autorizzazioni nazionali già rilasciate, prima dell’entrata in vigore, per antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante.

Obblighi di risultato per gli Stati membri

La direttiva impone agli Stati membri di recepire nel diritto interno le nuove restrizioni dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE. L’obbligo è di risultato: gli ordinamenti nazionali devono assicurare che i prodotti e gli usi interessati rispettino i limiti e le condizioni stabilite dal diritto UE, ferma restando la libertà degli Stati nella scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.

Restrizioni su NP e NPE

Per NP e NPE la logica della direttiva è quella della riduzione del rischio ambientale attraverso limiti alla commercializzazione e all’uso in relazione a specifici impieghi che comportano rilascio nell’ambiente. I considerando richiamano anche la possibilità di future misure sui fanghi di depurazione destinati all’uso agricolo, con riferimento a eventuali valori limite di concentrazione per tali sostanze, ma tale aspetto non è disciplinato direttamente dalla direttiva in esame.

Restrizioni sul cemento e sul cromo VI

Per il cemento, la direttiva introduce una limitazione all’immissione sul mercato e all’uso di cemento o preparati di cemento contenenti più di 2 ppm di cromo VI, quando vi sia possibilità di contatto cutaneo. La ratio è sanitaria: il cromo VI è associato a effetti allergizzanti e il legislatore ritiene che la protezione individuale, da sola, non basti a prevenire l’esposizione. Il considerando 9 evidenzia inoltre l’opportunità di usare riducenti, ove possibile già in fase di produzione del cemento.

Metodo di prova armonizzato

L’articolo 2 demanda alla Commissione l’adozione del metodo di prova armonizzato per l’applicazione del punto 47 dell’allegato I alla direttiva 76/769/CEE, secondo la procedura dell’articolo 2 bis di tale direttiva. Il considerando 14 precisa che l’adozione del metodo è auspicabile ma non deve ritardare l’entrata in vigore della direttiva; viene anche auspicato uno sviluppo a livello europeo, eventualmente tramite il CEN.

Rapporto con la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori

La direttiva precisa di non incidere sulla normativa UE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, inclusa la direttiva quadro 89/391/CEE e le direttive particolari da essa derivate, in particolare la direttiva 90/394/CEE e la direttiva 98/24/CE. Nei considerando si richiama la gerarchia delle misure di prevenzione sul luogo di lavoro, ribadendo che la riduzione dell’esposizione deve essere perseguita prioritariamente rispetto all’uso di dispositivi di protezione individuale.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 17 luglio 2004 e applicarle dal 17 gennaio 2005. Quando adottano le disposizioni nazionali, queste devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono rimesse agli Stati membri. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti, la direttiva implica la necessità di verificare la conformità di formulazioni e usi contenenti NP, NPE e cromo VI nel cemento, nonché l’eventuale incidenza su autorizzazioni nazionali preesistenti per prodotti biocidi o antiparassitari con NPE come coformulante. Per il cemento, assume rilievo anche la gestione della catena produttiva e della documentazione tecnica per garantire il rispetto del limite di 2 ppm di cromo VI nei casi in cui sia possibile il contatto cutaneo.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo quanto previsto dall’allegato alla direttiva 2003/53/CE, introducendo i nuovi punti 46 e 47 relativi alle restrizioni su nonilfenolo, nonilfenolo etossilato e cemento.

Validità delle autorizzazioni nazionali per NPE in antiparassitari e biocidi

L’articolo 1, paragrafo 2, salva la validità delle autorizzazioni nazionali già esistenti, rilasciate prima dell’entrata in vigore della direttiva, per antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, fino alla loro scadenza.

Metodo di prova armonizzato per il cromo VI nel cemento

L’articolo 2 prevede che il metodo di prova armonizzato per l’applicazione del punto 47 dell’allegato I alla direttiva 76/769/CEE sia adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 2 bis di tale direttiva; il considerando 14 indica che l’adozione del metodo non deve ritardare l’entrata in vigore della direttiva.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 17 luglio 2004 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 17 gennaio 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimichesalute e sicurezza sul lavoromercato internotutela della salute

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