Direttiva 2003/44
Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/44/CE modifica la direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto per estenderne l'ambito alle moto d'acqua e introdurre requisiti armonizzati sulle emissioni acustiche e gassose dei motori. Stabilisce categorie di progettazione, obblighi di marcatura CE, procedure di valutazione della conformità e regole di libera circolazione nel mercato interno. Prevede inoltre termini di trasposizione, periodi transitori e un successivo riesame della disciplina ambientale.
Modifica della direttiva 94/25/CE per includere le moto d'acqua e introdurre requisiti armonizzati su emissioni di gas di scarico e rumore delle imbarcazioni da diporto e dei motori di propulsione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imbarcazioni da diporto, alle moto d'acqua, ai componenti elencati nell'allegato II e ai motori di propulsione installati o destinati a essere installati su tali prodotti, nonché ai prodotti oggetto di modifica rilevante del motore o trasformazione rilevante dell'imbarcazione, nei limiti definiti dalla direttiva. Rientrano anche le imbarcazioni parzialmente completate e le valutazioni di conformità successive alla costruzione effettuate da soggetti stabiliti nella Comunità. Sono espressamente escluse varie categorie, tra cui imbarcazioni da regata, canoe e kayak, tavole a vela e da surf, imbarcazioni storiche, sperimentali o per uso personale entro 5 anni senza successiva immissione sul mercato, nonché determinate unità commerciali, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria, aliscafi e imbarcazioni a vapore a combustione esterna.
Direttiva 2003/44/CE che modifica la direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto
La direttiva interviene sulla disciplina UE relativa alle imbarcazioni da diporto per estenderla alle moto d'acqua e per colmare una lacuna regolatoria in materia di emissioni acustiche e di gas di scarico dei motori. Il legislatore dell'Unione giustifica l'intervento con l'esigenza di evitare divergenze normative nazionali che ostacolino la libera circolazione dei prodotti e di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Obiettivi e ratio dell'intervento
La direttiva mira ad armonizzare i requisiti tecnici essenziali per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di imbarcazioni da diporto, moto d'acqua, componenti e motori, assicurando condizioni uniformi nel mercato interno. I considerando evidenziano che gli Stati membri avevano introdotto o progettato misure nazionali diverse in materia di rumore ed emissioni, con potenziale pregiudizio per la libera circolazione e per la concorrenza. La direttiva si colloca quindi nell'ambito dell'armonizzazione tecnica e rinvia, per le procedure di prova e misurazione, a norme europee armonizzate.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 sostituito delimita con precisione i prodotti interessati:
- per progettazione e costruzione: imbarcazioni da diporto, imbarcazioni da diporto parzialmente completate, moto d'acqua e componenti dell'allegato II destinati a essere installati;
- per le emissioni di gas di scarico: motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su imbarcazioni da diporto e moto d'acqua, nonché motori installati su tali unità oggetto di una "modifica rilevante del motore";
- per le emissioni acustiche: imbarcazioni con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, moto d'acqua e motori fuoribordo o entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati a essere installati su imbarcazioni da diporto.
La direttiva precisa anche che, per i prodotti di cui alle lettere a), punto ii), e b) e c), le disposizioni si applicano dalla prima immissione sul mercato e/o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore della direttiva.
Sono escluse numerose categorie, tra cui:
- imbarcazioni da regata, canoe, kayak, gondole, pedalò, tavole a vela e surf;
- imbarcazioni storiche progettate prima del 1950 e ricostruite con materiali originari;
- imbarcazioni sperimentali senza successiva immissione sul mercato;
- imbarcazioni realizzate per uso personale, se non immesse sul mercato nei 5 anni successivi;
- unità commerciali destinate al trasporto passeggeri con equipaggio, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria, aliscafi e imbarcazioni a vapore a combustione esterna;
- motori destinati a specifiche categorie escluse e alcuni motori storici o per uso personale.
Definizioni chiave
La direttiva riformula varie definizioni tecniche rilevanti per la qualificazione del prodotto e per la scelta delle procedure di conformità:
- "imbarcazione da diporto": unità tra 2,5 e 24 metri destinate ad attività sportive e ricreative, anche se noleggiate o usate per addestramento;
- "moto d'acqua": natante inferiore a 4 metri con motore a combustione interna e pompa a getto d'acqua come propulsione principale;
- "motore di propulsione": qualsiasi motore a combustione interna, a scintilla o per compressione, usato per la propulsione;
- "modifica rilevante del motore": modifica idonea a far superare i limiti di emissione o ad aumentare la potenza nominale oltre il 15%;
- "trasformazione rilevante dell'imbarcazione": trasformazione che modifica il mezzo di propulsione, comporta modifica rilevante del motore o rende l'unità una diversa imbarcazione;
- "famiglia di motori": raggruppamento di motori con caratteristiche di emissione simili;
- "costruttore" e "mandatario": soggetti su cui gravano gli obblighi di conformità.
Requisiti di progettazione e costruzione
L'allegato I viene riscritto e rafforza i requisiti essenziali di sicurezza. Le categorie di progettazione sono ridefinite, con particolare precisazione delle categorie A e D. Viene anche specificato che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi siano loro applicabili.
Tra gli interventi di rilievo:
- identificazione dell'imbarcazione mediante numero di identificazione obbligatorio;
- specifiche sulla targhetta del costruttore, inclusa la portata massima consigliata, escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
- introduzione di una regola specifica per le moto d'acqua che funzionano senza conducente, con dispositivo automatico di arresto o di limitazione della velocità in movimento circolare;
- revisione delle prescrizioni su serbatoi di carburante, separazione dalle fonti di calore e di ignizione, ventilazione e caratteristiche dei serbatoi per benzina e gasolio;
- rafforzamento dei requisiti antincendio, con divieto di messa in servizio prima dell'installazione dell'attrezzatura appropriata;
- misure contro lo scarico accidentale di sostanze inquinanti e prescrizioni per i servizi igienici e i dispositivi di evacuazione dei rifiuti a terra.
Requisiti sulle emissioni di gas di scarico
La parte B dell'allegato I introduce requisiti essenziali specifici per i motori di propulsione. I motori devono recare informazioni identificative chiare e indelebili, tra cui marchio del costruttore, tipo o famiglia, numero identificativo unico e, nei casi previsti, marcatura CE.
La direttiva stabilisce che i motori devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo da non superare i valori limite di emissione di gas di scarico, con riferimento a una tabella tecnica e a cicli di prova specifici. Per i motori sopra i 130 kW sono indicati i cicli E3 (IMO) o E5 (nautica da diporto). I carburanti di riferimento sono richiamati da direttive specifiche.
È inoltre previsto un requisito di durata:
- il costruttore deve fornire istruzioni per installazione e manutenzione idonee a garantire il rispetto dei limiti per tutta la durata normale di esercizio;
- la durata normale è fissata in 480 ore o 10 anni per motori entrobordo e entrobordo con comando a poppa, 350 ore o 5 anni per motori di moto d'acqua, 350 ore o 10 anni per motori fuoribordo.
Ogni motore deve essere accompagnato da un manuale del proprietario in una o più lingue della Comunità determinate dallo Stato membro di commercializzazione.
Requisiti sulle emissioni acustiche
La parte C dell'allegato I disciplina il rumore di imbarcazioni e motori. Le unità interessate devono rispettare valori massimi di pressione sonora misurati secondo la norma armonizzata; la tabella dei limiti è richiamata nel testo, con possibilità di tolleranza di 3 dB per unità con due o più motori.
Per le imbarcazioni con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato sono previste soluzioni alternative alla prova del rumore:
- numero di Froude inferiore a 1,1 e rapporto potenza/dislocamento inferiore a 40, con installazione conforme alle istruzioni del costruttore;
- parametri di progettazione identici o compatibili con quelli di un'imbarcazione di riferimento certificata.
Il manuale del proprietario deve contenere istruzioni per mantenere l'imbarcazione o il motore in condizioni tali da garantire, per quanto possibile, la conformità ai limiti acustici.
Procedure di valutazione della conformità
La direttiva costruisce un sistema articolato di moduli di valutazione, con partecipazione degli organismi notificati nei casi previsti. Per la progettazione e costruzione delle imbarcazioni sono consentiti diversi moduli in funzione della categoria di progettazione e della lunghezza dello scafo. Per esempio:
- per categorie A e B sono previsti moduli Aa, B+C, B+D, B+E, B+F, G o H;
- per la categoria C sono previste soluzioni differenziate a seconda che siano rispettate o meno le norme armonizzate relative ad alcuni punti dell'allegato I.A;
- per la categoria D e per le moto d'acqua sono previsti moduli analoghi;
- per i componenti dell'allegato II sono previsti moduli specifici B+C, B+D, B+F, G o H.
Per le emissioni di gas di scarico si applicano in via generale il modulo B seguito da C oppure alternative equivalenti con D, E, F, G o H. Per le emissioni acustiche sono previste procedure diverse a seconda del tipo di prodotto e del metodo di valutazione utilizzato.
La direttiva introduce anche la possibilità di certificazione successiva alla costruzione, quando il costruttore o il suo mandatario non assumano la responsabilità della conformità. In tal caso un soggetto stabilito nella Comunità può presentare domanda a un organismo notificato, fornire la documentazione tecnica disponibile e ottenere una relazione/certificazione successiva alla costruzione, apponendo poi la marcatura CE con il numero dell'organismo notificato.
Marcatura CE, dichiarazione di conformità e documentazione tecnica
L'articolo 10 stabilisce che, all'immissione sul mercato, devono recare la marcatura CE:
- imbarcazioni da diporto, moto d'acqua e componenti conformi ai requisiti essenziali;
- motori fuoribordo conformi agli allegati I.B e I.C;
- motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato conformi agli allegati I.B e I.C.
La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e, nei casi previsti, accompagnata dal numero dell'organismo responsabile delle procedure di valutazione. È vietato qualsiasi marchio che possa indurre in errore circa significato o forma della marcatura CE.
L'allegato XV impone una dichiarazione scritta di conformità che accompagni imbarcazioni, moto d'acqua, componenti e motori, con elementi minimi quali identità del costruttore, descrizione del prodotto, norme armonizzate applicate, eventuali altre direttive, eventuale attestato CE del tipo, organismo notificato e soggetto autorizzato alla firma. Per determinati motori deve inoltre essere resa una dichiarazione specifica di conformità alle emissioni di gas di scarico, con divieto di messa in servizio prima che l'imbarcazione, ove richiesto, sia stata dichiarata conforme.
L'allegato XIII richiede una documentazione tecnica sufficiente a consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, comprensiva, se necessario, di disegni, schemi, calcoli, risultati di prove di stabilità, galleggiabilità, emissioni di gas e rumore.
Organismi notificati, indipendenza e sorveglianza
La direttiva rafforza il ruolo degli organismi notificati e ne richiede l'indipendenza. L'allegato XIV specifica che l'organismo, il direttore e il personale incaricato non possono essere progettista, costruttore, fornitore, installatore o mandatario dei prodotti controllati e non possono intervenire nella loro progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione; inoltre l'organismo notificato non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori.
L'allegato XVI disciplina il modulo E, cioè la garanzia di qualità del prodotto:
- il costruttore applica un sistema qualità approvato per verifiche e prove del prodotto finito;
- presenta domanda a un organismo notificato, con documentazione sul sistema qualità e sulla tipologia approvata;
- l'organismo valuta il sistema, effettua visita degli impianti e notifica le conclusioni;
- sono previste sorveglianza periodica e visite senza preavviso;
- il costruttore conserva la documentazione e le decisioni degli organismi per almeno 10 anni dall'ultima fabbricazione.
Controlli sulla produzione e verifica statistica
Gli allegati VIII, X e soprattutto XVII introducono regole più puntuali per verificare la conformità della produzione, specialmente sulle emissioni. L'allegato XVII stabilisce un metodo statistico basato su campioni di motori di serie: la serie è considerata conforme se la condizione X + k·S ≤ L è soddisfatta, con X media aritmetica, S deviazione standard, L valore limite e k fattore statistico dipendente dalla dimensione del campione. Tale procedura è richiamata per le verifiche di conformità delle famiglie di motori e per la valutazione delle emissioni di gas di scarico e acustiche.
Salvaguardia, non conformità e cooperazione amministrativa
Se uno Stato membro accerta che un prodotto con marcatura CE può compromettere sicurezza, salute, beni o ambiente, deve adottare misure provvisorie di ritiro, divieto o limitazione dell'immissione sul mercato e/o della messa in servizio. Se un prodotto non conforme reca indebitamente la marcatura CE, lo Stato membro competente deve adottare le misure appropriate e informare Commissione e altri Stati membri.
È mantenuta e rafforzata la procedura di comitato per l'aggiornamento tecnico, in coerenza con la decisione 1999/468/CE. L'articolo 6 bis consente alla Commissione di adottare, con assistenza del comitato permanente, modifiche degli allegati tecnici connessi all'evoluzione della conoscenza e dei dati scientifici, escludendo però modifiche dirette o indirette dei valori limite di emissione, del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento. Il termine per il parere del comitato è fissato a tre mesi.
Termini di recepimento, applicazione e periodi transitori
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2004 e applicare le misure dal 1° gennaio 2005. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.
Sono previsti regimi transitori per l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti conformi alle regole nazionali esistenti alla data di entrata in vigore:
- fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
- fino al 31 dicembre 2005 per i motori ad accensione per compressione e i motori a scoppio a quattro tempi;
- fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Riesame e prospettive future
La Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 2006 una relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche ambientali dei motori e riesaminare, tra l'altro, la necessità di rivedere le categorie di progettazione delle imbarcazioni. Se opportuno, entro il 31 dicembre 2007 deve presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto della riduzione ulteriore delle emissioni, dei controlli sui motori in uso, delle tecniche economicamente efficienti, della riduzione dell'evaporazione e fuoriuscita di carburante, di eventuali norme internazionali e di semplificazioni procedurali.
Disposizioni principali
Estensione dell'ambito e definizioni
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della direttiva 94/25/CE, ampliando l'ambito a imbarcazioni da diporto, moto d'acqua, componenti dell'allegato II e motori di propulsione, con disciplina distinta per progettazione/costruzione, emissioni di gas di scarico ed emissioni acustiche. Vengono definite, tra l'altro, "imbarcazione da diporto" (scafo tra 2,5 e 24 m), "moto d'acqua", "motore di propulsione", "modifica rilevante del motore", "trasformazione rilevante dell'imbarcazione", "famiglia di motori", "costruttore" e "mandatario".
Libera circolazione e marcatura CE
È vietato agli Stati membri impedire l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei prodotti conformi recanti la marcatura CE. La disciplina si applica anche alle imbarcazioni parzialmente completate e ai componenti dell'allegato II se accompagnati dalla relativa dichiarazione di conformità e destinati a essere incorporati in un'imbarcazione. Per alcuni motori è sufficiente una dichiarazione del costruttore ai sensi dell'allegato XV.3. È consentita l'esposizione di prodotti non conformi in fiere e dimostrazioni se chiaramente indicati come non immettibili sul mercato o non mettibili in servizio.
Procedure di valutazione della conformità
L'articolo 8 ridefinisce le procedure di valutazione della conformità per progettazione, costruzione, emissioni di gas di scarico ed emissioni acustiche, attribuendole al costruttore o al suo mandatario stabilito nella Comunità; in assenza di questi, la responsabilità può essere assunta da un soggetto stabilito nella Comunità che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio. Sono previsti moduli di valutazione differenti a seconda del tipo di prodotto e della categoria di progettazione, inclusi modulo A, Aa, B, C, D, E, F, G e H, con ricorso a organismi notificati nei casi previsti.
Requisiti essenziali di sicurezza, emissioni e rumore
L'allegato I è integrato e modificato: sono ridefinite le categorie di progettazione delle imbarcazioni, chiariti requisiti generali, identificazione dell'imbarcazione, targhetta del costruttore, serbatoi carburante, attrezzatura antincendio e prevenzione dello scarico. Sono aggiunti i requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori (limiti per CO, HC, NOx e particolato, durata del motore, manuale del proprietario) e alle emissioni acustiche (limiti, criteri alternativi basati su Froude e rapporto potenza/dislocamento, imbarcazione di riferimento certificata, manuale del proprietario).
Marcatura CE e documentazione
L'articolo 10 prevede che, al momento dell'immissione sul mercato, imbarcazioni, moto d'acqua, componenti, motori fuoribordo e motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato conformi debbano recare la marcatura CE visibile, leggibile e indelebile, accompagnata, nei casi richiesti, dal numero di identificazione dell'organismo notificato. È vietato apporre marchi che possano indurre in errore circa il significato o la forma della marcatura CE. L'allegato XV disciplina la dichiarazione scritta di conformità che accompagna prodotti e motori.
Sanzioni, salvaguardia e controllo del mercato
L'articolo 7, come sostituito, consente agli Stati membri di adottare misure provvisorie per ritirare dal mercato o limitare prodotti correttamente progettati e usati ma ritenuti pericolosi per sicurezza, salute o ambiente, e prevede misure contro prodotti non conformi recanti indebitamente la marcatura CE, con informazione alla Commissione e agli altri Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di recepimento.
Termini di trasposizione e regimi transitori
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2004 e applicarle dal 1° gennaio 2005. È previsto un periodo transitorio per l'immissione sul mercato e/o messa in servizio di prodotti conformi alle norme nazionali vigenti: fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e per i motori ad accensione per compressione e a scoppio a quattro tempi; fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Riesame della disciplina
Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione deve presentare una relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle prestazioni ambientali dei motori e sulla necessità di rivedere le categorie di progettazione delle imbarcazioni; se opportuno, entro il 31 dicembre 2007 deve formulare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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