Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2003/57

Direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/57/CE della Commissione modifica l'allegato I della direttiva 2000/32/CE per mantenere e precisare i limiti massimi di diossine già previsti dal precedente quadro normativo, in vista dell'abrogazione della direttiva 1999/29/CE dal 1 agosto 2003. L'obiettivo è assicurare continuità di tutela della salute pubblica e degli animali, chiarendo anche il significato di "minerali" e raccogliendo in un testo unico le regole sulle diossine. La direttiva introduce inoltre un'articolazione dei termini di recepimento, con una parte delle misure applicabile dal 1 agosto 2003 e un'altra dal 1 marzo 2004, e dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2439/1999 dal 1 marzo 2004.

Modifica tecnica della direttiva 2000/32/CE per aggiornare e chiarire i limiti massimi di diossine in talune materie prime per mangimi, additivi e mangimi composti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alla disciplina UE sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. L'intervento riguarda in particolare talune materie prime per mangimi, i mangimi composti e specifici additivi del gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, nonché alcune deroghe e limiti per pesce fresco destinato a specifiche specie o usi. Rileva inoltre per i soggetti della filiera dei mangimi e, indirettamente, per la tutela della salute pubblica e animale.

Direttiva 2003/57/CE - modifica della disciplina sulle sostanze indesiderabili nei mangimi

La direttiva interviene sul sistema UE di controllo delle diossine nell'alimentazione degli animali, aggiornando la direttiva 2000/32/CE in funzione dell'imminente abrogazione della direttiva 1999/29/CE dal 1 agosto 2003. La ratio, espressamente richiamata nei considerando, è garantire continuità di tutela della salute pubblica e animale, evitando vuoti normativi e riunendo in un testo più chiaro le regole applicabili alle diossine.

Obiettivi e finalità

La Commissione precisa che i tenori massimi in diossine già fissati dal previgente quadro devono rimanere operativi anche dopo il 1 agosto 2003. Per questo la direttiva modifica la disciplina vigente al fine di:

  • mantenere in vigore i limiti massimi già esistenti;
  • chiarire alcune nozioni tecniche, in particolare il termine "minerali";
  • raccogliere in modo più organico le norme sulle diossine;
  • introdurre limiti specifici per taluni additivi e per il pesce fresco destinato a particolari usi.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda la disciplina delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, con particolare riferimento alle diossine presenti in:

  • talune materie prime per mangimi;
  • mangimi composti;
  • additivi del gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti;
  • pesce fresco e prodotti correlati destinati a specifiche categorie di animali.

La direttiva opera a livello di recepimento nazionale da parte degli Stati membri e incide sulla filiera dei mangimi; gli effetti sono rilevanti anche per la tutela della salute pubblica e della salute animale.

Base normativa e natura dell'intervento

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/32/CE. Si tratta di una direttiva modificativa: non disciplina ex novo l'intera materia, ma aggiorna un allegato tecnico della normativa già in vigore. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Modifica dell'allegato I e limiti in materia di diossine

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 2000/32/CE secondo quanto previsto nell'allegato della direttiva 2003/57/CE. Il contenuto dell'allegato è incentrato su limiti massimi e note tecniche relative alle diossine.

In particolare:

  • il punto 27 della tabella è sostituito con un nuovo testo, non riportato integralmente nel corpo della direttiva ma richiamato come parte integrante della modifica;
  • la nota 5 è soppressa e sostituita da nuove note.

Le nuove note precisano che:

  • le concentrazioni sono calcolate come "upperbound", cioè assumendo che tutti i valori dei congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari a tale limite;
  • i limiti massimi saranno rivisti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, con particolare attenzione alla loro futura inclusione nei tenori da fissare;
  • i limiti saranno ulteriormente rivisti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 per ridurre in modo significativo i livelli massimi;
  • il pesce fresco consegnato direttamente e usato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia è esentato dal limite massimo;
  • per il pesce fresco destinato direttamente ad animali da compagnia e ad animali da zoo o da circo è previsto un limite massimo di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto;
  • i prodotti e le proteine animali lavorate ottenute da questi animali non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

Chiarimento della nozione di "minerali"

Tra i considerando, la Commissione segnala la necessità di evitare confusioni interpretative precisando che con "minerali" devono intendersi le materie prime per mangimi di cui all'allegato della direttiva 96/25/CE. Il chiarimento ha rilievo operativo per l'applicazione uniforme dei limiti e per la qualificazione dei prodotti interessati.

Recepimento, applicazione e obblighi procedurali per gli Stati membri

L'articolo 2 prevede un sistema di recepimento scaglionato:

  • per la parte generale della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure nazionali entro il 31 luglio 2003 e applicarle dal 1 agosto 2003;
  • per le disposizioni relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti contenuto nella tabella allegata, il termine di recepimento è fissato al 29 febbraio 2004, con applicazione dal 1 marzo 2004.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • far sì che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati del riferimento all'atto di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2439/1999

L'articolo 3 dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2439/1999, relativo alle condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali, a decorrere dal 1 marzo 2004. La direttiva riconduce così la materia a un quadro normativo più coerente all'interno della disciplina sui mangimi.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per gli operatori della filiera mangimistica e per i consulenti legali e fiscali, il testo è rilevante soprattutto perché:

  • introduce e conferma limiti tecnici cogenti sulle diossine;
  • richiede attenzione alla classificazione dei prodotti e degli additivi interessati;
  • impone di verificare le date di applicazione differenziate tra 1 agosto 2003 e 1 marzo 2004;
  • prevede future revisioni dei limiti, con possibile impatto su controlli, conformità e documentazione tecnica.

In sintesi, la direttiva non introduce una disciplina autonoma e generale, ma rafforza e rifinisce il sistema di controllo dei contaminanti nei mangimi, con obblighi di recepimento rapidi e con effetti immediati sulla conformità di settore.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 2000/32/CE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 2000/32/CE conformemente all'allegato della direttiva 2003/57/CE, aggiornando i limiti relativi alle diossine nelle materie prime per mangimi, nei mangimi composti e in specifici additivi.

Recepimento e applicazione differenziata nel tempo

L'articolo 2 prevede due scadenze di recepimento: per le disposizioni diverse da quelle relative alle lettere c) e j) dell'elenco di prodotti nella tabella allegata, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie entro il 31 luglio 2003 e applicarle dal 1 agosto 2003; per le disposizioni relative alle lettere c) e j), il termine è il 29 febbraio 2004 con applicazione dal 1 marzo 2004. È richiesto un riferimento alla direttiva negli atti nazionali e la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2439/1999

L'articolo 3 abroga, a decorrere dal 1 marzo 2004, il regolamento (CE) n. 2439/1999 sulle condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Contenuto dell'allegato: limiti e chiarimenti tecnici

L'allegato sostituisce il punto 27 della tabella dell'allegato I della decisione/direttiva richiamata nel testo, inserisce nuove note esplicative e abroga/sostituisce la nota 5. Tra le precisazioni vi sono la definizione di "concentrazioni upperbound", la previsione di una revisione dei limiti entro il 31 dicembre 2004 e nuovamente entro il 31 dicembre 2006, nonché regole specifiche per il pesce fresco destinato a mangimi per animali da pelliccia e per il pesce fresco destinato direttamente ad animali da compagnia, zoo o circo, con limite massimo di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto per questi ultimi.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresalute pubblicasalute animalemangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.