Direttiva 2003/61
Direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/61/CE aggiorna varie direttive settoriali in materia di commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione, introducendo un quadro uniforme per le analisi comparative comunitarie di controllo a posteriori. Precisa finalità, ambito, soggetti abilitati, poteri della Commissione e possibilità di contributo finanziario dell’Unione entro i limiti di bilancio annuali. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 10 ottobre 2003.
Modifica le direttive settoriali sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione per disciplinare le analisi comparative comunitarie, il relativo coordinamento tecnico e il contributo finanziario dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle prove e analisi comparative comunitarie effettuate all’interno della Comunità/Unione su campioni prelevati mediante sondaggi di sementi e materiali di moltiplicazione immessi sul mercato ai sensi delle direttive modificate: sementi di piante foraggere, cereali, barbabietole, ortaggi, oleaginose e da fibra, tuberi-seme di patate, materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, piantine di ortaggi, materiali di moltiplicazione di ortaggi, materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante ornamentali. Le analisi possono includere, a seconda del settore, materiali o sementi provenienti da paesi terzi, idonei all’agricoltura biologica o commercializzati nell’ambito di misure di conservazione in situ, diversità genetica o utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Restano esclusi i soggetti diversi dalle autorità statali o dalle persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato, che sono gli unici autorizzati a realizzare tali prove e analisi quando previste dalle disposizioni modificate.
Direttiva 2003/61/CE: analisi comparative comunitarie per sementi e materiali di moltiplicazione
La direttiva interviene su un insieme di direttive settoriali relative alla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione, con l’obiettivo di rendere omogenee le regole sulle prove e analisi comparative comunitarie di controllo a posteriori. Il testo chiarisce la base giuridica delle verifiche, rafforza il coordinamento tecnico della Commissione e disciplina in modo espresso il possibile sostegno finanziario dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle direttive che regolano la commercializzazione di sementi e materiali di propagazione in vari comparti agricoli e ornamentali. Dai considerando emerge l’esigenza di:
- assicurare che, quando le direttive settoriali lo prevedono, le disposizioni di coordinamento, esecuzione e controllo delle analisi comparative siano adottate secondo procedure uniformi;
- mantenere la possibilità di un contributo comunitario per l’esecuzione di tali analisi;
- estendere le verifiche anche a sementi e materiali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi, idonei all’agricoltura biologica o rilevanti per la conservazione in situ e l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche;
- armonizzare il testo delle disposizioni pertinenti per migliorare trasparenza e certezza giuridica.
Ambito di applicazione settoriale
La direttiva modifica le norme applicabili a:
- sementi di piante foraggere (direttiva 66/401/CEE);
- sementi di cereali (direttiva 66/402/CEE);
- materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (direttiva 68/193/CEE);
- piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, esclusi i semi (direttiva 92/33/CEE);
- materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti (direttiva 92/34/CEE);
- materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (direttiva 98/56/CE);
- sementi di barbabietole (direttiva 2002/54/CE);
- sementi di ortaggi (direttiva 2002/55/CE);
- tuberi-seme di patate (direttiva 2002/56/CE);
- sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 2002/57/CE).
Le analisi comparative comunitarie sono effettuate all’interno della Comunità/Unione su campioni prelevati mediante sondaggi e riguardano prodotti immessi sul mercato in base a disposizioni obbligatorie o discrezionali delle direttive interessate.
Contenuto delle analisi comparative comunitarie
Per tutti i settori modificati, il testo prevede che le prove e le analisi comparative siano finalizzate al controllo a posteriori e possano includere:
- sementi o materiali di moltiplicazione raccolti o prodotti in paesi terzi;
- prodotti adatti all’agricoltura biologica;
- prodotti commercializzati nell’ambito di misure per la conservazione in situ, la conservazione della diversità genetica o l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
Nel caso di piantine di ortaggi, materiali di moltiplicazione di ortaggi, materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, piante ornamentali, vite e tuberi-seme di patate, i controlli ricomprendono espressamente anche campioni riguardanti lo stato sanitario delle piante.
Finalità tecnico-controllistiche
La finalità comune delle prove e analisi è duplice:
- armonizzare i metodi tecnici di certificazione o di esame;
- verificare che sementi e materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste dalle rispettive direttive.
Per i settori ortofrutticoli e ornamentali, nonché per la vite e le patate, è sottolineata la componente fitosanitaria del controllo.
Ruolo della Commissione e procedure di adozione
In ciascun articolo sostitutivo, la Commissione è incaricata di adottare le disposizioni necessarie affinché le prove e analisi siano effettuate, secondo la procedura prevista dall’articolo di comitato richiamato dalla direttiva settoriale corrispondente. La Commissione deve inoltre informare il comitato competente:
- dei provvedimenti tecnici per l’esecuzione delle prove e delle analisi;
- dei risultati ottenuti.
Nei casi in cui emergano problemi fitosanitari, è previsto anche l’obbligo di informare il comitato fitosanitario permanente. Per la direttiva 98/56/CE, quando le prove riguardano organismi contemplati dalla direttiva 2000/29/CE, il comitato fitosanitario permanente deve essere consultato sui protocolli delle prove comunitarie.
Soggetti legittimati a eseguire le prove
Le prove e le analisi comparative comunitarie possono essere realizzate solo da:
- autorità statali;
- persone giuridiche che operano sotto la responsabilità dello Stato.
Si tratta quindi di un ambito riservato a soggetti pubblici o para-pubblici sotto controllo statale, con esclusione di operatori privati indipendenti.
Contributo finanziario della Comunità
La direttiva conferma che la Comunità può contribuire finanziariamente alle prove e analisi previste, ma il contributo:
- non può eccedere gli stanziamenti annuali decisi dall’autorità di bilancio;
- è limitato alle prove e analisi individuate secondo la procedura prevista in ciascun articolo settoriale.
Il testo introduce così una base giuridica più chiara per il sostegno finanziario comunitario, collegandolo in modo espresso alle spese obbligatorie del bilancio UE.
Disposizione specifica sui tuberi-seme di patate
La modifica della direttiva 2002/56/CE contiene una previsione ulteriore e più incisiva. La Commissione può vietare, totalmente o parzialmente, la commercializzazione di tuberi-seme di patate raccolti in una determinata zona della Comunità se, per tre annate consecutive, la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o certificati, coltivati in tale zona e in uno o più campi di prova comparativa, risulta sensibilmente inferiore ai requisiti minimi dell’allegato I, punti 1 c, 2 c, 3 e 4.
Il divieto deve essere sospeso quando sia accertato, con sufficiente grado di certezza, che i tuberi-seme di base e certificati della zona soddisferanno in futuro tali requisiti minimi.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 ottobre 2003, adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è che la direttiva non crea direttamente un regime autonomo e completo, ma impone agli Stati membri di adeguare le rispettive normative di settore, assicurando:
- procedure di controllo post-commercializzazione uniformi;
- possibilità di finanziamento UE nei limiti di bilancio;
- esclusività dei soggetti pubblici o sotto responsabilità statale per l’esecuzione dei test;
- specifiche misure correttive, nel comparto pataticolo, in caso di risultati ripetutamente inferiori agli standard minimi.
L’effetto pratico per gli operatori è quindi mediato dal recepimento nazionale e dalle decisioni tecniche della Commissione adottate secondo le procedure comitatologiche richiamate dalle direttive modificate.
Disposizioni principali
Oggetto delle analisi comparative comunitarie
Per ciascun settore disciplinato dalle direttive modificate, sono previste prove e analisi comparative comunitarie su campioni prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriori delle sementi o dei materiali di moltiplicazione immessi sul mercato sia in base a disposizioni obbligatorie sia discrezionali. Le analisi possono includere prodotti raccolti in paesi terzi, adatti all’agricoltura biologica o commercializzati per conservazione in situ, diversità genetica o utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
Finalità delle prove e analisi
Le prove e analisi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione o di esame e a verificare che sementi e materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste dalle rispettive direttive. In alcuni settori è espressamente richiamato anche il controllo dello stato sanitario delle piante e, per la vite e gli ortaggi da seme/da piantina, il profilo fitosanitario.
Poteri della Commissione e procedura comitatologica
La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nei rispettivi articoli di comitato richiamati dalle direttive settoriali, le disposizioni necessarie per l’effettuazione delle prove e analisi comparative. Essa informa i comitati competenti sui provvedimenti tecnici di esecuzione e sui risultati; nei casi pertinenti informa anche il comitato fitosanitario permanente, e per i temi relativi alla direttiva 2000/29/CE consulta tale comitato sui protocolli delle prove comunitarie.
Contributo finanziario comunitario
La Comunità può contribuire finanziariamente alle prove e analisi previste, ma il contributo non può superare gli stanziamenti annuali decisi dall’autorità di bilancio. Le prove e analisi ammissibili al contributo e le modalità di erogazione sono stabilite secondo la procedura prevista dai singoli articoli settoriali.
Soggetti autorizzati a svolgere le prove
Le prove e le analisi possono essere realizzate solo dalle autorità statali o da persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato.
Misura specifica per i tuberi-seme di patate
Per i tuberi-seme di patate la Commissione può vietare, in tutto o in parte, la commercializzazione di tuberi-seme raccolti in una determinata zona della Comunità se, per tre annate consecutive, la discendenza di campioni ufficialmente prelevati di tuberi-seme di base o certificati coltivati in quella zona e in campi di prova comparativa risulta sensibilmente inferiore ai requisiti minimi dell’allegato I, punti 1 c, 2 c, 3 e 4. Il divieto deve essere sospeso quando vi sia sufficiente certezza che i tuberi-seme della zona soddisferanno in futuro tali requisiti.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 10 ottobre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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