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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 5378 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N.54/2018 TRIBUTI LOCALI - Diritti Camerali - Prescrizione - Termine decennale - Ragioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto, poiché ai diritti camerali si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 del codice civile, in assenza di una specifica disposizione legislativa che stabilisca un termine diverso. La pretesa della Camera di commercio è quindi ritenuta prescritta solo se è decorso il termine di dieci anni, non quello di cinque.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai diritti camerali. Il ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di un'obbligazione periodica, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, del codice civile. La decisione ha invece ritenuto che l'importo dei diritti camerali venga determinato annualmente mediante una nuova e autonoma valutazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/1993. Pertanto, l'obbligazione non costituisce una prestazione periodica soggetta al termine quinquennale, ma è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

Norme richiamate

  • Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

    La norma disciplina la determinazione dei diritti annuali dovuti alle Camere di commercio.

    Poiché l'ammontare del diritto camerale è stabilito anno per anno sulla base di una nuova e autonoma determinazione, ogni annualità costituisce un'obbligazione autonoma e non una prestazione periodica ai fini della prescrizione.

  • Art. 2948, n. 4, del codice civile

    Prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    La disposizione non si applica ai diritti camerali, perché questi non sono considerati una prestazione periodica unitaria, ma obbligazioni autonome determinate per ciascun anno.

  • Art. 2946 del codice civile

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    In mancanza di uno specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per i diritti camerali, si applica il termine ordinario decennale.

Massime di principio

  • Quando un tributo o un diritto viene determinato autonomamente per ciascun anno, la relativa obbligazione può essere considerata distinta per ogni annualità e non necessariamente una prestazione periodica soggetta alla prescrizione quinquennale.
  • Il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile non si applica automaticamente a tutte le obbligazioni pagabili annualmente: occorre verificare se si tratti di una prestazione periodica in senso giuridico oppure di obbligazioni autonome annualmente determinate.
  • In assenza di una norma speciale che stabilisca un diverso termine, alle obbligazioni tributarie può applicarsi il termine ordinario decennale dell'art. 2946 del codice civile.
  • Per valutare la prescrizione è necessario individuare l'annualità del debito, la data in cui il pagamento è divenuto esigibile e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Testo integrale

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