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Sentenza

Sentenza del 17/07/2019 n. 19171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo a maggiore IRPEF per gli anni d'imposta 1991-1992, contestando: l'applicazione della presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base sociale; la valutazione della propria asserita posizione di socio meramente fiduciario ed estraneo alla gestione; l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale; e l'omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, anche per mancata notifica dell'accertamento societario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, accertati utili extracontabili in una società composta da pochi soci, opera la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo prova contraria. La semplice affermazione di essere un socio fiduciario, non supportata da elementi concreti, non è stata ritenuta sufficiente. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione della sentenza regionale e insussistente l'omessa pronuncia sulla motivazione dell'avviso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 13.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Articoli 2727 e 2729 del codice civile

    Disciplinano le presunzioni semplici. La Corte ha ritenuto legittimo desumere, dalla ristretta base sociale e dal reciproco controllo tra i soci, la distribuzione pro quota degli utili extracontabili, purché il contribuente possa fornire prova contraria.

  • Articolo 2697 del codice civile

    Impone a chi vuole far valere un diritto di provare i fatti costitutivi e a chi contesta di provare i fatti impeditivi o estintivi. Il socio deve quindi dimostrare concretamente la mancata distribuzione degli utili o la propria estraneità, anche mediante presunzioni idonee.

  • Articolo 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, del codice di procedura civile

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente: violazione o falsa applicazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione. La Corte ha escluso la sussistenza di tali vizi.

  • Articolo 112 del codice di procedura civile

    Vieta al giudice di omettere la pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta. Nel caso concreto la CTR aveva esaminato, seppure respingendola, la contestazione relativa alla motivazione dell'avviso.

  • Articolo 404 del codice di procedura civile

    Prevede l'opposizione di terzo quale rimedio esperibile da chi ritenga lesi i propri diritti da una sentenza pronunciata tra altre parti. La CTR aveva indicato tale rimedio in relazione all'accertamento definitivo riguardante la società.

  • Articolo 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990

    Richiamato dal contribuente in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione quando consente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne l'an e il quantum.

  • Articolo 7 della legge n. 212 del 2000

    Richiamato in materia di motivazione degli atti tributari. L'avviso è valido se mette il contribuente in condizione di conoscere la pretesa fiscale e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci in proporzione alle quote possedute.
  • La presunzione può essere superata soltanto con elementi concreti che dimostrino, ad esempio, l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società, oppure la reale estraneità del socio alla gestione e alla distribuzione.
  • La qualifica di socio fiduciario o meramente nominale non può essere provata con una semplice dichiarazione difensiva: occorrono documenti, circostanze specifiche o altri elementi probatori coerenti.
  • Il cosiddetto divieto di doppia presunzione non impedisce l'utilizzo di una presunzione semplice collegata a una presunzione legale, purché il ragionamento complessivo sia logicamente fondato.
  • Un avviso di accertamento è motivato in modo sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di contestarne l'esistenza e l'ammontare.
  • La mancata riproduzione integrale di atti presupposti nell'avviso non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se il contribuente può conoscerne il contenuto e ha concretamente esercitato il proprio diritto di difesa.

Testo integrale

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