Tribunale, Ordinanza T-4/23
Order of the General Court (Ninth Chamber) of 23 January 2024. — PS v European External Action Service. — Civil service – Members of the contract staff – Change of place of employment – Liability – Close link with the claim for annulment – Inadmissibility. — Case T-4/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge come irricevibile il ricorso di un membro del personale contrattuale dell’EEAS che chiedeva sia l’annullamento di decisioni amministrative legate alla sua riassegnazione a Bruxelles, sia il risarcimento dei danni asseritamente subiti. La Corte rileva che la domanda di risarcimento è strettamente connessa a una precedente azione di annullamento già dichiarata irricevibile e che il ricorrente non può recuperare, tramite il risarcimento, il mancato rispetto dei termini di reclamo/ricorso previsti dallo Statuto. Le spese sono poste a carico del ricorrente.
Azione di un membro del personale contrattuale dell’EEAS volta a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla riassegnazione a Bruxelles e l’annullamento delle decisioni amministrative connesse: irricevibilità per stretto collegamento con un’azione di annullamento già dichiarata irricevibile.
La questione giuridica
Se una domanda di risarcimento proposta da un membro del personale dell’Unione sia ricevibile quando i danni allegati derivano dalla stessa riassegnazione oggetto di una precedente azione di annullamento già dichiarata irricevibile; e se, in tale contesto, la domanda di risarcimento possa essere esaminata autonomamente oppure debba essere dichiarata irricevibile per stretto collegamento con la domanda di annullamento e per mancato rispetto della fase precontenziosa prevista dallo Statuto.
Principio di diritto
Nel contenzioso del pubblico impiego dell’Unione, la domanda di risarcimento è irricevibile quando i danni fatti valere derivano strettamente da un atto avverso il quale il dipendente avrebbe dovuto proporre tempestivamente reclamo e/o ricorso, ma che non è stato contestato nei termini; inoltre, la domanda di risarcimento non può essere utilizzata per eludere la decadenza maturata rispetto a un’azione di annullamento dichiarata irricevibile. Se la domanda risarcitoria è strettamente connessa a un’impugnazione già respinta come irricevibile, anche il risarcimento deve essere respinto come irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 3a delle condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
Riassegnazione del personale EEAS e domanda di risarcimento dichiarata irricevibile
L’ordinanza riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da un membro del personale contrattuale dell’EEAS contro decisioni amministrative connesse alla sua riassegnazione da Washington a Bruxelles. Il Tribunale si pronuncia in fase preliminare sull’irricevibilità dell’azione, in un contesto di pubblico impiego europeo.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato come membro del personale contrattuale dell’EEAS con sede di assegnazione a Washington. Dopo la soppressione del posto e la decisione iniziale di cessazione del contratto, l’EEAS aveva poi revocato la cessazione e disposto la riassegnazione del dipendente a Bruxelles, con successivi adattamenti sulla data di presa di servizio. Il 23 luglio 2021 il ricorrente aveva sottoscritto un addendum al contratto che fissava Bruxelles quale nuovo luogo di impiego a decorrere dal 1° settembre 2021.
Successivamente, il ricorrente aveva presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro l’addendum e una richiesta di risarcimento ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1. L’amministrazione aveva respinto il reclamo come irricevibile e la domanda risarcitoria come in parte irricevibile e in parte infondata. Dopo un nuovo reclamo e una nuova richiesta di risarcimento, l’EEAS aveva adottato la decisione del 30 settembre 2022, ancora una volta di rigetto del reclamo come manifestamente irricevibile.
Oggetto delle domande dinanzi al Tribunale
Nel giudizio il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione del 30 settembre 2022 che respingeva il reclamo;
- ove necessario, l’annullamento della decisione del 22 febbraio 2022 nella parte relativa alla richiesta di risarcimento;
- la condanna dell’EEAS al pagamento di EUR 65 000 per danno professionale e reputazionale, EUR 75 000 per danno alla salute e non patrimoniale, ed EUR 3 289 200 per danno materiale.
L’EEAS eccepiva l’irricevibilità del ricorso.
Quadro normativo e regole processuali applicate
Il Tribunale richiama il sistema di tutela previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari:
- se il danno deriva da un atto lesivo, occorre presentare tempestivamente un reclamo contro l’atto;
- se il danno deriva da un comportamento non contenente una decisione, la procedura inizia con una richiesta di risarcimento.
Richiama inoltre la possibilità di statuire sull’irricevibilità senza proseguire nel merito ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, nonché il criterio di soccombenza per le spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1.
Ragionamento del Tribunale: rapporto tra annullamento e risarcimento
Il Tribunale ribadisce che, nel contenzioso di funzione pubblica, la domanda di risarcimento è in linea di principio autonoma rispetto all’azione di annullamento, ma tale autonomia cede quando il risarcimento è strettamente collegato a un ricorso di annullamento già respinto o dichiarato irricevibile.
Nel caso di specie, i pregiudizi allegati dal ricorrente derivavano tutti dalla riassegnazione a Bruxelles. Il Tribunale osserva che la domanda risarcitoria era quindi strettamente connessa all’azione di annullamento proposta contro l’addendum del 23 luglio 2021, già dichiarata irricevibile con ordinanza del 19 giugno 2023 nella causa T-327/22. Di conseguenza, non poteva essere esaminata autonomamente.
Mancata contestazione tempestiva dell’atto lesivo
Il Tribunale aggiunge che l’addendum del 23 luglio 2021 era stato considerato, nella precedente ordinanza, una misura meramente confermativa della decisione del 23 marzo 2021, come modificata il 7 luglio 2021, relativa al luogo di impiego e alla data di presa di servizio. Poiché tale decisione non era stata tempestivamente contestata con reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il ricorrente non poteva aggirare la decadenza proponendo successivamente un’azione di risarcimento.
Il Tribunale richiama sul punto la giurisprudenza secondo cui un dipendente che non contesti nei termini gli atti lesivi non può ottenere, tramite una successiva domanda risarcitoria, una sorta di proroga dei termini di ricorso.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile in toto. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, viene condannato a sopportare le spese di causa.
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