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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-55/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 24 January 2024. — Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark SALVAJE – Earlier national word mark SALVANA – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Genuine use of the earlier mark – Article 42(2) and (3) of Regulation No 207/2009 (now Article 47(2) and (3) of Regulation 2017/1001). — Case T-55/23

Giurisprudenza europea62023TJ0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Tiendanimal contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione fondata sul marchio tedesco SALVANA. Ha ritenuto provato l’uso genuino del marchio anteriore, nonostante l’impiego in una veste grafica leggermente modificata, e ha confermato l’esistenza di un rischio di confusione con il segno SALVAJE per prodotti e servizi relativi al nutrimento e alla cura degli animali. La pronuncia chiarisce anche la corretta individuazione del periodo di uso rilevante ai sensi della normativa applicabile ratione temporis.

Opposizione a marchio UE: uso genuino del marchio anteriore nazionale SALVANA e sussistenza del rischio di confusione con il segno figurativo SALVAJE.

La questione giuridica

Se la prova fornita dall’opponente fosse sufficiente a dimostrare l’uso genuino del marchio anteriore nazionale SALVANA nel periodo rilevante e se, alla luce della somiglianza tra i segni e dell’identità/similarità dei prodotti e servizi, sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Principio di diritto

Nei procedimenti di opposizione al marchio UE, l’uso genuino del marchio anteriore va valutato secondo il periodo rilevante fissato dalla disciplina sostanziale applicabile ratione temporis; il fatto che il marchio sia utilizzato in una forma grafica leggermente diversa non impedisce di per sé la prova dell’uso genuino, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio registrato. Inoltre, il rischio di confusione può sussistere anche tra un marchio figurativo/composito e un marchio verbale quando i segni condividono una parte iniziale sostanzialmente identica, i prodotti/servizi sono identici o simili e l’elemento figurativo del segno posteriore ha carattere distintivo debole: in tali condizioni, il Tribunale conferma il diniego di registrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625

Opposizione al marchio UE SALVAJE contro il marchio anteriore SALVANA

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO resa in un procedimento di opposizione. Il contenzioso concerne la domanda di registrazione del marchio figurativo SALVAJE per prodotti e servizi di classe 31 e 35, opposta dal titolare del marchio tedesco anteriore SALVANA.

Fatti e procedimento amministrativo

Tiendanimal aveva chiesto la registrazione del segno figurativo SALVAJE per:

  • classe 31: alimenti per animali;
  • classe 35: vendita all’ingrosso, al dettaglio e via reti telematiche di alimenti per animali, giochi per animali e prodotti/utensili per la cura e l’igiene degli animali.

L’opposizione di Salvana Tiernahrung GmbH si fondava sul marchio nazionale tedesco SALVANA, registrato per prodotti delle classi 5 e 31, tra cui supplementi alimentari per animali e alimenti per animali. L’opponente fu invitata a fornire la prova dell’uso genuino del marchio anteriore; la Divisione di opposizione riconobbe un uso genuino limitatamente ad alcune merci e accolse parzialmente l’opposizione. La Commissione di ricorso confermò sia l’uso genuino sia il rischio di confusione.

Domande esaminate dal Tribunale

Il Tribunale è stato investito di due censure principali:

  • violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, per asserita insufficienza della prova dell’uso genuino del marchio SALVANA;
  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per insussistenza di un rischio di confusione tra SALVANA e SALVAJE.

Il Tribunale ha anche chiarito che non aveva competenza a statuire sulla decisione della Divisione di opposizione né a impartire ordini a EUIPO, potendo solo annullare o riformare le decisioni delle Commissioni di ricorso.

Normativa applicabile ratione temporis

Poiché la domanda di marchio UE era stata depositata il 4 dicembre 2015, il Tribunale ha precisato che la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili erano quelle del regolamento n. 2017/1001 e del regolamento delegato n. 2018/625.

In particolare, il Tribunale ha ricordato che:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ha un contenuto identico all’attuale articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
  • per la prova dell’uso genuino, dovevano applicarsi gli articoli 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, e non gli articoli 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001.

Uso genuino del marchio anteriore

Il Tribunale ha ribadito i criteri consolidati sull’uso genuino: esso sussiste quando il marchio è impiegato conformemente alla sua funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti, in modo pubblico ed esterno, con un uso reale sul mercato e non meramente simbolico.

Quanto alla forma di utilizzo contestata, il Tribunale ha ritenuto che la rappresentazione grafica impiegata dall’opponente non alterasse il carattere distintivo del marchio registrato. L’elemento figurativo principale, cioè la lettera "s" stilizzata inserita in un quadrato, poteva essere percepito come abbreviazione di SALVANA o come semplice elemento decorativo di richiamo; in ogni caso, non modificava la percezione del segno come marchio verbale SALVANA. I contorni grafici, il colore e la stilizzazione erano stati qualificati come meri ornamenti.

Il Tribunale ha inoltre osservato che la Commissione di ricorso aveva erroneamente individuato il periodo rilevante di uso facendolo decorrere dalla data di deposito della domanda anziché dalla data di pubblicazione della domanda stessa, come impone l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, tale errore è stato giudicato irrilevante, poiché le prove prodotte coprivano comunque il periodo pertinente e dimostravano uso effettivo per parte del quinquennio rilevante.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale ha confermato le valutazioni della Commissione di ricorso sulla relazione tra i prodotti e servizi in contestazione:

  • identità tra gli alimenti per animali coperti dai due segni;
  • somiglianza media tra gli alimenti per animali del marchio anteriore e i servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e via internet di alimenti per animali;
  • somiglianza media anche rispetto ai servizi di vendita relativi a prodotti per la cura e l’igiene animale, poiché tali servizi ricomprendono beni che possono includere alimenti e supplementi per animali.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

Il territorio rilevante è stato individuato nella Germania, in quanto il marchio anteriore è un marchio nazionale tedesco.

Quanto al pubblico, il Tribunale ha distinto tra:

  • consumatori finali interessati agli alimenti per animali, con livello di attenzione da medio ad alto;
  • consumatori finali interessati ai supplementi per animali, con livello di attenzione superiore alla media;
  • professionisti per i servizi di vendita all’ingrosso, con livello di attenzione elevato;
  • pubblico generale per i servizi di vendita al dettaglio, con attenzione media.

Confronto tra i segni SALVANA e SALVAJE

Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione di una somiglianza media: i due termini hanno sette lettere, condividono le prime cinque lettere nella stessa sequenza e il marchio SALVAJE incorpora sostanzialmente l’inizio del marchio SALVANA.

Sul piano fonetico, i segni sono stati considerati similari in misura media: entrambi sono articolati in tre sillabe, le prime due coincidono e la diversa terminazione non neutralizza la somiglianza iniziale né il ritmo complessivo.

Sul piano concettuale, il confronto è stato giudicato neutro. Il Tribunale ha escluso che il pubblico tedesco comprenda normalmente il termine spagnolo "salvaje" come equivalente dell’inglese "savage", rilevando l’assenza di prova di una simile conoscenza linguistica. L’elemento figurativo del segno SALVAJE, rappresentante la testa di un lupo o di un cane di tipo Husky, è stato considerato semanticamente debole perché evoca direttamente il settore dei prodotti per animali.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nel giudizio complessivo, il Tribunale ha attribuito rilievo a tre fattori decisivi:

  • la parziale identità e la somiglianza media tra i prodotti e i servizi;
  • la somiglianza visiva e fonetica media tra i segni;
  • la distintività intrinseca media del marchio anteriore SALVANA.

Ha poi osservato che, nel segno posteriore, l’elemento figurativo non era tale da oscurare il componente verbale SALVAJE, che resta quello con maggiore capacità distintiva e quello che il pubblico utilizzerà per identificare il marchio. Perciò, anche il pubblico più attento potrebbe credere che i prodotti e servizi contrassegnati da SALVAJE provengano dalla stessa impresa titolare di SALVANA o da imprese economicamente collegate.

Argomenti difensivi respinti

Il Tribunale ha respinto anche le argomentazioni fondate su:

  • una presunta coesistenza pacifica di altri marchi contenenti la sequenza "salva", perché tale circostanza non era provata rispetto al pubblico tedesco e non dimostrava l’assenza di confusione;
  • precedenti decisioni di EUIPO e del Tribunale, considerate non vincolanti e comunque riferite a casi diversi;
  • una mera lista di marchi UE con la sequenza "salva", ritenuta insufficiente per escludere il rischio di confusione.

Dispositivo

Il Tribunale ha:

  • respinto il ricorso integralmente;
  • condannato la ricorrente alle spese sostenute dall’interveniente;
  • dichiarato che EUIPO sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in opposizione, l’uso genuino del marchio anteriore può essere provato anche quando esso è usato in una forma grafica leggermente diversa, purché il carattere distintivo del segno registrato rimanga invariato; inoltre, una somiglianza visiva e fonetica media tra due segni, unita all’identità o alla somiglianza dei prodotti/servizi e alla distintività almeno normale del marchio anteriore, è sufficiente a fondare un rischio di confusione anche se il marchio posteriore è figurativo e il suo elemento grafico ha carattere distintivo debole.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaprocedimenti di opposizioneuso genuino del marchiorischio di confusionecomparazione dei segni e dei prodotti

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