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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-603/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 24 January 2024. — Agus sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark ROYAL MILK – Genuine use of the mark – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Proof of genuine use ‘in respect of some of the goods or services’ – Article 58(2) of Regulation 2017/1001 – Determination of an independent subcategory of goods. — Case T-603/22

Giurisprudenza europea62022TJ0603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la revoca parziale del marchio ROYAL MILK per mancato uso genuino. La prova di uso prodotta dall’istante riguardava solo il latte in polvere per uso alimentare, ritenuto una sottocategoria autonoma rispetto alla più ampia classe di latte e prodotti lattiero-caseari. Conseguentemente, la tutela del marchio non poteva essere mantenuta per l’intera categoria rivendicata.

Revoca parziale di un marchio UE per mancato uso genuino: sufficienza dell’uso provato per la sottocategoria autonoma "milk powder for food purposes" rispetto alla classe ampia "milk and milk products"

La questione giuridica

Se l’uso del marchio provato per il prodotto "milk powder for food purposes" sia idoneo a conservare la registrazione per la più ampia categoria di "milk and milk products with the exception of ice creams and milk desserts", oppure se tale prodotto costituisca una sottocategoria autonoma ai sensi dell’articolo 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001; in subordine, se la limitazione della tutela così operata incida indebitamente sull’interesse legittimo del titolare ad estendere la gamma dei prodotti.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il titolare di un marchio registrato per una categoria ampia deve provare l’uso genuino per ciascuna sottocategoria autonoma quando la categoria sia suddivisibile in gruppi distinti; nel caso di specie, "milk powder for food purposes" costituisce una sottocategoria autonoma rispetto a "milk and milk products with the exception of ice creams and milk desserts" perché, dal punto di vista del consumatore rilevante, ha finalità e destinazione d’uso differenti, legate anche a caratteristiche oggettive quali conservabilità, assenza di refrigerazione e facilità di trasporto. Ne deriva la legittimità della revoca parziale per tutte le merci diverse da quella sottocategoria, e il ricorso è integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Classificazione di Nizza (Accordo di Nizza)

Revoca parziale di un marchio UE per mancato uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza di un marchio UE figurativo, registrato per una serie di prodotti della classe 29. Il punto centrale è se l’uso dimostrato per il solo "milk powder for food purposes" basti a mantenere la registrazione per la più ampia categoria "milk and milk products with the exception of ice creams and milk desserts".

Fatti e procedimento amministrativo

Agus sp. z o.o. aveva depositato la domanda di marchio UE nel 2011 e il segno era stato registrato nel 2012 per, tra l’altro, "milk and milk products with the exception of ice creams and milk desserts" in classe 29. Nel 2020 Alpen Food Group BV ha chiesto la revoca per mancato uso genuino ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di annullamento ha accolto la domanda per tutti i prodotti, salvo che per "milk powder for food purposes". La commissione di ricorso ha poi confermato che il latte in polvere costituisce una sottocategoria distinta della categoria originaria.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in due parti:

  • errata interpretazione della nozione di "independent subcategory of goods" ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001;
  • compressione ingiustificata del suo interesse legittimo a sviluppare la gamma di prodotti protetti dal marchio.

Secondo la ricorrente, il latte in polvere sarebbe soltanto una forma del latte, senza autonoma rilevanza rispetto al latte liquido e agli altri prodotti lattiero-caseari, e l’aggiunta dell’espressione "for food purposes" avrebbe ristretto indebitamente la portata della registrazione.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, che prevede la revoca se il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per cinque anni;
  • l’articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, secondo cui la revoca opera solo per i prodotti o servizi per i quali il motivo di decadenza sussiste;
  • la giurisprudenza secondo cui il registro non deve conservare marchi inutilizzati come monopolio statico, ma riflettere l’uso effettivo nel mercato;
  • il principio per cui l’uso deve essere genuino, ossia conforme alla funzione essenziale del marchio di garantire l’origine commerciale dei prodotti.

Ragionamento del Tribunale sulla sottocategoria autonoma

Il Tribunale ricorda che, per categorie ampie e divisibili, il titolare deve provare l’uso per ciascuna sottocategoria autonoma; viceversa, per categorie omogenee e non ulteriormente scomponibili è sufficiente l’uso di alcuni prodotti della categoria.

Nel caso concreto, il Tribunale approva l’analisi dell’EUIPO: il latte in polvere è un prodotto trasformato mediante essiccazione, con maggiore durata di conservazione, assenza di necessità di refrigerazione e migliore trasportabilità rispetto al latte liquido. Tali caratteristiche, per il consumatore rilevante, incidono sul fine e sull’uso del prodotto, che differiscono da quelli del latte liquido e di altri prodotti lattiero-caseari come formaggi, yogurt, burro o crème fraîche.

Il Tribunale sottolinea che il criterio decisivo per individuare una sottocategoria è il fine e l’uso previsto del prodotto, mentre la natura materiale del bene, in quanto tale, non è determinante. Inoltre, respinge l’argomento secondo cui una sottocategoria dovrebbe necessariamente comprendere una pluralità di prodotti: anche il "milk powder for food purposes" può includere diverse varianti di polveri lattiero-casearie e prodotti analoghi, sufficientemente omogenei per funzione e destinazione.

Confutazione delle censure della ricorrente

Il Tribunale ritiene infondate le doglianze della ricorrente:

  • il confronto non può essere svolto tra il latte in polvere e singoli prodotti della categoria generale, ma rispetto alla categoria considerata nel suo insieme;
  • la circostanza che il latte in polvere possa essere reidratato non elimina le differenze funzionali rilevanti;
  • l’aggiunta di "for food purposes" non estende indebitamente la limitazione, poiché la registrazione riguardava la classe 29, cioè prodotti alimentari per consumo umano, e non altre categorie eventualmente utilizzabili anche in ambito dietetico, medico o zootecnico.

Interesse legittimo del titolare ad ampliare la gamma di prodotti

La seconda parte del motivo viene respinta perché, una volta accertato che il latte in polvere costituisce una sottocategoria autonoma, la revoca delle altre merci è una conseguenza conforme all’articolo 58 del regolamento 2017/1001. Il principio di uso parziale tutela il titolare solo nei limiti dei prodotti per i quali sia provato l’uso genuino o di sottocategorie non arbitrariamente scomponibili; non consente di mantenere la tutela su categorie eterogenee in assenza di uso effettivo.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Agus sp. z o.o., risultata soccombente, è condannata alle spese sostenute da EUIPO e dall’interveniente. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso restano regolate dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

Materiemarchi uerevoca per mancato usoproprietà intellettualeclassificazione dei prodottispese di giudizio

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