Tribunale, Sentenza T-602/22
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2024. — Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi SpA (Veritas) contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documento comunicato nell’ambito di una procedura EU Pilot di rimborso dell’IVA – Documento proveniente da uno Stato membro – Diniego di accesso – Previo accordo dello Stato membro – Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali – Obbligo di motivazione. — Causa T-602/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Veritas contro il diniego di accesso alla lettera inviata dalle autorità italiane alla Commissione nell’ambito di una procedura EU Pilot sul rimborso dell’IVA. Conferma che l’Italia aveva validamente opposto il proprio dissenso alla divulgazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 e che la Commissione aveva svolto un esame prima facie sufficiente. La divulgazione avrebbe potuto pregiudicare diversi procedimenti giurisdizionali nazionali pendenti e la parità delle armi tra le parti.
Accesso ai documenti UE: legittimo il diniego, su opposizione dell’Italia ex articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, alla lettera trasmessa nell’ambito di una procedura EU Pilot, perché la divulgazione avrebbe pregiudicato procedimenti giurisdizionali nazionali pendenti e la parità delle armi
La questione giuridica
Se la Commissione potesse legittimamente negare l’accesso alla lettera delle autorità italiane del 17 ottobre 2019, comunicata nell’ambito di una procedura EU Pilot, sulla base dell’opposizione dello Stato membro ex articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 e dell’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali ex articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino; in particolare: se fosse necessario un previo atto formale dello Stato membro, quale fosse l’intensità del controllo della Commissione, e se la motivazione del diniego fosse sufficiente.
Principio di diritto
Quando il diniego di accesso riguarda un documento proveniente da uno Stato membro, la Commissione può fondarsi sull’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 anche in presenza di una consultazione ex paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia effettivamente manifestato il proprio dissenso alla divulgazione prima della decisione finale e abbia addotto motivi riconducibili a una delle eccezioni dell’articolo 4, paragrafi 1-3. In tale ipotesi la Commissione non deve svolgere una valutazione esaustiva delle ragioni dello Stato membro, ma solo un controllo prima facie di plausibilità e un esame diligente; il Tribunale esercita poi un controllo completo sulla corretta applicazione dell’eccezione. Nel caso concreto, la divulgazione della lettera italiana avrebbe potuto compromettere procedimenti civili nazionali pendenti sul rimborso dell’IVA e la parità delle armi, sicché il diniego è stato confermato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Accesso ai documenti: diniego relativo a una lettera italiana trasmessa nell’ambito di una procedura EU Pilot
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Veritas contro la decisione con cui la Commissione ha negato l’accesso alla lettera delle autorità italiane del 17 ottobre 2019, acquisita nell’ambito della procedura EU Pilot 9456/19/TAXUD in materia di rimborso dell’IVA indebitamente fatturata sulla tariffa TIAI. Il Tribunale esamina la compatibilità del diniego con il regolamento n. 1049/2001, in particolare con l’articolo 4, paragrafi 2 e 5.
Fatti e svolgimento della procedura
La procedura EU Pilot era stata avviata dalla Commissione a seguito, tra l’altro, di una denuncia della ricorrente, al fine di verificare la corretta applicazione del diritto dell’Unione in relazione al rimborso dell’IVA sulla tariffa TIAI. Dopo aver ricevuto la risposta delle autorità italiane, la Commissione comunicava di non voler avviare una procedura di infrazione.
Successivamente Veritas chiedeva copia della risposta italiana. La Commissione negava inizialmente l’accesso richiamando l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e poi confermava il diniego nella decisione del 15 luglio 2022, questa volta sulla base dell’opposizione dell’Italia ex articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Nel corso del giudizio il Tribunale ordinava alla Commissione di produrre il documento contestato.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente deduceva due motivi principali:
- violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 e dell’obbligo di motivazione, per l’asserita mancanza di una valida opposizione preventiva dell’Italia;
- violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, in combinato disposto con il paragrafo 5, nonché dell’obbligo di esame diligente e di motivazione, per insufficienza dell’analisi sul pregiudizio alla tutela dei procedimenti giurisdizionali.
Quadro normativo e giurisprudenziale
Il Tribunale richiama il regolamento n. 1049/2001, in particolare:
- articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, sulla tutela dei procedimenti giurisdizionali;
- articolo 4, paragrafo 4, sulla consultazione dei terzi;
- articolo 4, paragrafo 5, sul previo accordo dello Stato membro autore del documento;
- articoli 7 e 8, che disciplinano la procedura in due fasi e la motivazione del diniego.
Richiama inoltre l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sull’obbligo di leale collaborazione.
Sul primo motivo: validità dell’opposizione dell’Italia e motivazione
Il Tribunale respinge anzitutto la censura di motivazione: la decisione impugnata spiegava chiaramente che la Commissione si era avvalsa della consultazione dell’Italia e che le autorità italiane avevano espresso opposizione alla divulgazione della lettera. L’assenza del richiamo all’articolo 4, paragrafo 5, nella risposta iniziale non impediva di comprendere la base giuridica della decisione finale.
Sul merito, il Tribunale afferma che l’articolo 4, paragrafo 5, non richiede una specifica richiesta formale dello Stato membro né un esercizio in due tempi della sua opposizione. È sufficiente una manifestazione effettiva di volontà di non consentire la divulgazione prima della decisione finale. Inoltre, la consultazione ex paragrafo 4 non esclude l’applicazione successiva del paragrafo 5: le due disposizioni operano su piani diversi, la prima per i terzi in generale e la seconda per gli Stati membri.
Nel caso concreto, le comunicazioni italiane del 31 marzo, 5 aprile e 6 maggio 2022 evidenziavano un dissenso effettivo e tempestivo rispetto alla divulgazione. La Commissione poteva quindi fondarsi sull’articolo 4, paragrafo 5, senza dover svolgere una valutazione esaustiva delle ragioni di opposizione dello Stato membro.
Sul secondo motivo: tutela dei procedimenti giurisdizionali e controllo della Commissione
Il Tribunale ricorda che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, tutela la parità delle armi, la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale. Per i documenti non redatti esclusivamente ai fini di una controversia specifica, la giurisprudenza richiede un nesso pertinente con un procedimento pendente; ma, quando si tratta di un documento proveniente da uno Stato membro, il contesto rilevante è quello dei procedimenti nazionali nei quali lo Stato è parte.
La Commissione aveva illustrato, al punto 2.1 e 2.2 della decisione, che la lettera italiana conteneva la posizione dello Stato membro sul rimborso dell’IVA e che la sua divulgazione avrebbe potuto porre l’amministrazione italiana in svantaggio nelle controversie nazionali pendenti, consentendo alle controparti di conoscere anticipatamente la linea difensiva pubblica o riservata. Il Tribunale ritiene che tale analisi integri un controllo prima facie sufficiente, senza necessità per la Commissione di accertare in modo pieno e autonomo un pregiudizio concreto ed effettivo.
Sussistenza del pregiudizio ai procedimenti nazionali
Il Tribunale considera rilevante che la tabella prodotta dalla Commissione indicasse numerosi procedimenti pendenti, non solo uno. Tra essi, nove erano ancora in corso al momento della decisione finale e vertevano proprio sul rimborso dell’IVA sulla tariffa TIAI.
La lettera del 17 ottobre 2019 era una presa di posizione delle autorità italiane su una questione centrale di tali controversie; la sua divulgazione avrebbe potuto:
- alterare la parità delle armi, dando accesso privilegiato alle controparti alle argomentazioni dello Stato membro;
- compromettere la difesa dell’amministrazione italiana;
- esercitare pressioni esterne sull’attività giurisdizionale e incidere sulla serenità del giudizio.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di un documento proveniente da uno Stato membro e collegato a giudizi nazionali, non è pertinente invocare il criterio della "particolare plausibilità" di un rinvio pregiudiziale, elaborato in casi concernenti documenti delle istituzioni UE.
Dispositivo
Il ricorso è respinto integralmente. Veritas è condannata alle spese della Commissione, mentre le spese della Repubblica italiana, interveniente, restano a suo carico.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che:
- l’opposizione di uno Stato membro ex articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 non richiede una formula sacramentale né una richiesta formale preventiva;
- la Commissione, quando riceve un’opposizione motivata di uno Stato membro, deve solo verificarne la plausibilità prima facie, non riesaminare integralmente il merito;
- l’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali può coprire anche documenti non redatti per una controversia specifica, se strettamente connessi a giudizi nazionali pendenti;
- nel contesto di un documento di uno Stato membro, il rischio di alterazione della parità delle armi e di pressioni esterne sulla giurisdizione nazionale basta a giustificare il diniego di accesso.
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