Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-202/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 24 January 2024. — TA Towers ApS v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing building materials – Ground for invalidity – Failure to comply with the requirements for protection – Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002 – No individual character – Article 6 of Regulation No 6/2002. — Case T-202/22

Giurisprudenza europea62022TJ0202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario relativo a segmenti per torri eoliche per mancanza di carattere individuale. Ha ritenuto che l’utente informato percepirebbe differenze significative nella forma dei segmenti e nel numero delle pieghe, tali da produrre un’impressione generale diversa rispetto al disegno anteriore. È stata invece respinta la richiesta di annullare direttamente la decisione della Cancellation Division, poiché il Tribunale non può pronunciarsi su questioni non ancora esaminate dalla commissione di ricorso.

Disegno comunitario registrato per segmenti di torri e sua validità: la Corte annulla la decisione dell’EUIPO per errata valutazione dell’assenza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, il Tribunale è stato chiamato a verificare se il disegno registrato relativo a segmenti per torri presentasse carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, e in particolare se la commissione di ricorso avesse correttamente definito il settore di riferimento, il "utente informato", il grado di libertà del progettista e, soprattutto, se avesse correttamente valutato l’impressione generale prodotta rispetto al disegno anteriore.

Principio di diritto

Un disegno comunitario registrato non può essere dichiarato nullo per mancanza di carattere individuale se, dalla prospettiva dell’utente informato, le differenze visibili tra il disegno contestato e il disegno anteriore, in particolare quanto alla forma dei fogli/segmenti e al numero di pieghe, sono sufficientemente marcate da escludere un’impressione generale di déjà vu. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente apprezzato la forma del disegno anteriore e, in conseguenza, ha annullato la decisione impugnata; la domanda volta all’annullamento della decisione della Cancellation Division è stata invece respinta come inammissibile, perché il Tribunale non poteva sostituirsi su capi non esaminati dalla commissione di ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 8(1) del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25(1)(b) del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 36(2) del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 52 e 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61(3) del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190(2) del regolamento di procedura del Tribunale

Disegno comunitario per segmenti di torri: annullamento della decisione di nullità

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da TA Towers ApS avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per "building materials", più precisamente segmenti per torri eoliche. La controversia verte sulla sussistenza del carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

TA Towers ApS è titolare del disegno comunitario registrato n. 6 352 332-0001, depositato il 28 marzo 2019. Il disegno riguarda materiali da costruzione, descritti come segmenti per torri di turbine eoliche, classificati nella classe Locarno 25.01. Wobben Properties GmbH ha chiesto la dichiarazione di nullità del disegno ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando come motivo l’articolo 25(1)(b) in combinato disposto con gli articoli 4 e 8, e sostenendo anche mancanza di novità, assenza di carattere individuale e mera funzione tecnica di talune caratteristiche.

La Cancellation Division ha accolto la domanda di nullità ritenendo che il disegno contestato fosse privo di carattere individuale rispetto a un disegno anteriore contenuto in una domanda di brevetto internazionale pubblicata il 20 maggio 2010. La commissione di ricorso ha confermato tale impostazione, ritenendo che l’impressione generale fosse simile per l’utente informato.

Domande sottoposte al Tribunale

Nel ricorso, la società titolare del disegno ha chiesto:

  • l’annullamento della decisione della commissione di ricorso;
  • l’annullamento anche della decisione della Cancellation Division;
  • la condanna alle spese di EUIPO e dell’interveniente.

Ha dedotto tre motivi principali: violazione dell’articolo 6(1) del regolamento n. 6/2002, violazione dell’articolo 8(1) e violazione dell’articolo 62 del medesimo regolamento.

Quadro normativo e metodo di valutazione del carattere individuale

Il Tribunale richiama il criterio dell’articolo 6(1) del regolamento n. 6/2002: un disegno ha carattere individuale se l’impressione generale che produce sull’utente informato differisce da quella prodotta da qualsiasi disegno anteriore reso pubblico prima della data di deposito. L’articolo 6(2) impone inoltre di considerare il grado di libertà del progettista.

Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ricorda che l’analisi si svolge in quattro fasi:

  • individuazione del settore dei prodotti cui il disegno è destinato;
  • individuazione dell’utente informato e del suo livello di attenzione;
  • valutazione del grado di libertà del progettista;
  • confronto sintetico delle impressioni generali prodotte dal disegno contestato e dai disegni anteriori.

Settore interessato e utente informato

Quanto al settore, il Tribunale osserva che la descrizione del deposito indicava i prodotti come materiali da costruzione sotto forma di segmenti per torri di turbine eoliche. La commissione di ricorso aveva quindi correttamente identificato il settore dei segmenti per torri. Il fatto che il disegno contestato rappresenti un solo elemento e il disegno anteriore un insieme più ampio non incide sulla corretta individuazione del settore.

Per l’utente informato, il Tribunale conferma la definizione adottata dall’EUIPO: un professionista del settore delle costruzioni, con una certa conoscenza dei segmenti per torri e un livello di attenzione relativamente elevato. Non è però un esperto tecnico né un soggetto che conosce in dettaglio tutti i disegni esistenti sul mercato. La dimensione limitata o specializzata del mercato non trasforma l’utente informato in un super-professionista.

Grado di libertà del progettista

Il Tribunale conferma anche che il margine di libertà del progettista è limitato da esigenze tecniche: i segmenti devono avere determinate dimensioni, peso, resistenza e caratteristiche funzionali per consentire l’assemblaggio della torre e resistere a condizioni ambientali difficili. Tuttavia, resta un certo margine quanto a dimensioni, numero, forma e disposizione delle pieghe.

Confronto tra i disegni e errore di valutazione dell’impressione generale

Il punto decisivo è il confronto tra il disegno contestato e il disegno anteriore. Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha commesso un errore nel descrivere il foglio del disegno anteriore come rettangolare: in realtà le estremità piegate hanno lunghezze diverse e la forma visibile non è rettangolare. Al contrario, il disegno contestato appare rettangolare. Questa differenza di forma è visibile e rilevante per l’utente informato, perché la forma del segmento incide sull’aspetto finale della torre assemblata.

Il Tribunale osserva inoltre che:

  • il disegno anteriore presenta quattro pieghe, mentre il disegno contestato ne presenta due;
  • la diversa forma dei segmenti conduce a risultati finali diversi, rispettivamente un cilindro per il disegno contestato e un tronco di cono per il disegno anteriore;
  • le somiglianze comuni, consistenti nella presenza di pannelli paralleli e pieghe longitudinali, non neutralizzano le differenze percepite.

Secondo il Tribunale, queste differenze sono sufficientemente marcate da escludere l’impressione di déjà vu. L’utente informato, proprio perché professionale e attento, attribuirebbe rilievo alla forma del segmento, che è uno degli elementi più visibili e importanti.

Esito del ricorso principale

Il Tribunale accoglie quindi il primo motivo relativo all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 e annulla la decisione della terza commissione di ricorso. Non è necessario esaminare gli altri motivi, perché l’annullamento è già giustificato dall’errore sulla valutazione del carattere individuale.

Domanda di annullamento della decisione della Cancellation Division

La domanda diretta ad annullare anche la decisione della Cancellation Division viene respinta. Il Tribunale ricorda che il potere di riforma ex articolo 61(3) del regolamento n. 6/2002 non consente di pronunciarsi su questioni sulle quali la commissione di ricorso non si è ancora espressa. Nel caso di specie, la domanda di nullità si fondava anche su altri motivi e su altri anteriorità, ma la commissione di ricorso non li aveva esaminati; pertanto non ricorrevano i presupposti per una riforma della decisione di primo grado.

Spese

Ai sensi delle regole sulle spese, EUIPO e Wobben Properties GmbH, risultate soccombenti, sono condannate a sopportare ciascuna metà delle spese sostenute da TA Towers ApS davanti al Tribunale. Sono inoltre tenute a farsi carico, nei limiti previsti dall’articolo 190(2) del regolamento di procedura, delle spese del procedimento davanti alla commissione di ricorso, ma non di quelle del procedimento davanti alla Cancellation Division.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, la valutazione del carattere individuale deve concentrarsi sull’impressione generale prodotta sull’utente informato, tenendo conto del settore, del grado di libertà del progettista e delle caratteristiche visivamente rilevanti del disegno. Se il disegno contestato presenta differenze percepibili e significative nella forma e nella struttura rispetto al disegno anteriore, tali da incidere sull’aspetto complessivo del prodotto finito, la nullità per mancanza di carattere individuale non può essere confermata.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno comunitario registratocarattere individualeutente informatospese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.