Tribunale, Sentenza T-636/22
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 24 January 2024. — U.I. Lapp GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark labkable Solutions for cables – Earlier EU figurative marks LAPP KABEL STUTTGART and LAPP KABEL and earlier word mark LAPP – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-636/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "labkable solutions for cables" e i marchi anteriori di U.I. Lapp GmbH. Ha ritenuto che il pubblico rilevante avesse in generale un livello di attenzione medio e che, nonostante le differenze visive e concettuali, la forte somiglianza fonetica dei segni, unita all'identità o elevata somiglianza dei prodotti, fosse sufficiente a creare confusione. Per questo ha anche riformato la decisione, respingendo il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e accogliendo l'opposizione.
Opposizione a marchio UE: sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo "labkable solutions for cables" e i marchi anteriori "LAPP KABEL STUTTGART", "LAPP KABEL" e "LAPP" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto "labkable solutions for cables" fosse idoneo a essere registrato come marchio UE nonostante l'opposizione fondata sui marchi anteriori "LAPP KABEL STUTTGART", "LAPP KABEL" e "LAPP", e in particolare se, alla luce dell'identità o forte somiglianza dei prodotti e della percezione del pubblico rilevante, esistesse un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, in presenza di prodotti identici o altamente simili e di un pubblico rilevante composto sia da consumatori finali sia da professionisti con livello di attenzione medio, la sola bassa somiglianza visiva e concettuale non basta a escludere il rischio di confusione quando i segni presentano una forte somiglianza fonetica; nel caso concreto, il segno "labkable solutions for cables" e i marchi anteriori "LAPP KABEL STUTTGART" e "LAPP KABEL" generano un rischio di confusione, sicché la decisione della commissione di ricorso che lo aveva escluso è stata annullata e l'opposizione è stata accolta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1001
Rischio di confusione tra "labkable solutions for cables" e i marchi anteriori LAPP
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale si è pronunciato sulla portata dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in un contesto di prodotti tecnici della classe 9, in particolare cavi e componenti elettrici.
Fatti e procedimento amministrativo
Labkable Asia Ltd aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "labkable solutions for cables" per beni della classe 9: cavi elettrici, connettori, filo di rame isolato e prese elettriche. U.I. Lapp GmbH aveva presentato opposizione fondandola sui marchi anteriori figurativi "LAPP KABEL STUTTGART" e "LAPP KABEL" e sul marchio denominativo "LAPP", oltre che sulla denominazione sociale e su segni usati in Germania.
La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione limitatamente ai marchi figurativi anteriori, ritenendo provata la loro rinomanza/uso effettivo per alcuni prodotti della classe 9 e ravvisando un rischio di confusione. La commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale esito, escludendo il rischio di confusione sulla base delle differenze visive e concettuali tra i segni.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente ha dedotto tre motivi:
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, primo comma, del regolamento.
Il Tribunale ha esaminato nel merito soprattutto il primo motivo, relativo al rischio di confusione, ritenendo superfluo pronunciarsi sugli altri due una volta accertata l'illegittimità della decisione impugnata.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di articolo 8, paragrafo 1, lettera b):
- necessità di una valutazione globale del rischio di confusione;
- interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
- percezione del pubblico rilevante, che normalmente conserva un ricordo imperfetto dei marchi;
- sufficienza del rischio di confusione in una parte del territorio dell'Unione, quando si tratta di marchi UE anteriori.
Richiama inoltre la giurisprudenza classica su valutazione complessiva, elementi dominanti e distintivi, e confronto visivo, fonetico e concettuale.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale ha corretto la valutazione della commissione di ricorso sul livello di attenzione. Ha ritenuto che il pubblico rilevante fosse composto sia da consumatori finali sia da professionisti, in tutto il territorio dell'Unione, e che il loro livello di attenzione fosse in media soltanto normale per tutti i prodotti in causa.
Ha escluso che alcuni cavi, inclusi quelli in fibra ottica e i fili per trasmissione dati, fossero acquistati solo da professionisti con attenzione elevata: si tratta, secondo il Tribunale, di articoli tecnici ma relativamente basilari, acquistabili anche dal grande pubblico in contesti di fai-da-te o presso rivenditori generici.
Confronto dei prodotti
Il Tribunale ha confermato che i prodotti coperti dai marchi anteriori, per i quali era stata dimostrata l'uso effettivo, sono identici o altamente simili a quelli rivendicati dal segno richiesto. Questo punto non era seriamente contestato dal ricorrente.
Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti
Sul piano visivo, fonetico e concettuale il Tribunale ha esaminato i segni nel loro complesso, ritenendo che nessun elemento fosse del tutto trascurabile.
Per il marchio richiesto ha riconosciuto che:
- l'elemento "labkable" è dominante e distintivo per dimensione e posizione;
- il pubblico tenderà però a scomporlo in "lab" e "kable";
- "lab" richiama l'idea di "laboratory" ed è distintivo;
- "kable" è per alcuni consumatori una grafia alterata di "cable" o "kabel" e dunque descrittivo o debolmente distintivo.
Per i marchi anteriori ha ritenuto che:
- "lapp" è distintivo per il pubblico rilevante;
- "kabel" è descrittivo per una parte del pubblico, ma non per gli anglofoni;
- nel marchio "LAPP KABEL STUTTGART", "stuttgart" non è né puramente non distintivo né trascurabile;
- nel marchio figurativo "LAPP KABEL" l'elemento figurativo non è meramente decorativo e non vi è un vero elemento dominante unico.
Confronto visivo
Il Tribunale ha condiviso solo in parte la valutazione della commissione di ricorso. Ha riconosciuto una somiglianza visiva bassa, ma ha osservato che:
- "labkable" e "lapp kabel" condividono molte lettere e una struttura complessivamente simile;
- tuttavia, il doppio "pp" e la diversa grafia incidono in modo evidente;
- l'elemento "stuttgart" e quello figurativo del secondo marchio aggiungono differenze visive ulteriori.
Confronto fonetico
Sul piano fonetico il Tribunale ha attribuito maggiore peso alla somiglianza che non la commissione di ricorso. Ha ritenuto che:
- l'espressione "solutions for cables" probabilmente non verrà pronunciata;
- "stuttgart" sarà invece verosimilmente pronunciato nel marchio n. 1;
- tra "labkable" e "lapp kabel" esiste una forte somiglianza fonetica per tutto il pubblico rilevante;
- la somiglianza è alta con il marchio n. 2 e media con il marchio n. 1, proprio per la presenza di "stuttgart" nel secondo caso.
Confronto concettuale
Il Tribunale ha confermato che i segni sono concettualmente diversi per una parte del pubblico e solo debolmente simili per un'altra. In particolare:
- "lab" allude a "laboratory";
- "stuttgart" richiama la città tedesca;
- "lapp" non ha significato per la maggioranza del pubblico;
- per chi collega "kable/kabel" all'idea di cavo, i segni risultano solo debolmente simili concettualmente.
Ha inoltre precisato che quando uno dei segni ha un significato e l'altro no, la differenza concettuale può essere rilevante, ma nel caso concreto non era sufficiente a neutralizzare la somiglianza fonetica.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce dell'identità o alta somiglianza dei prodotti, del livello di attenzione solo medio del pubblico e della forte somiglianza fonetica dei segni, il Tribunale ha concluso che il rischio di confusione sussiste.
Ha quindi ritenuto errata la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui escludeva ogni rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori n. 1 e n. 2. In conseguenza, ha annullato integralmente la decisione impugnata.
Riforma della decisione e dispositivo
Il Tribunale ha anche accolto la domanda di riforma. Ha ritenuto di poter statuire nel merito, poiché dagli elementi di causa risultava che la commissione di ricorso avrebbe dovuto confermare la decisione della divisione di opposizione. Di conseguenza:
- ha respinto l'appello amministrativo presentato dinanzi all'EUIPO;
- ha accolto l'opposizione contro la registrazione del marchio "LABKABLE SOLUTIONS FOR CABLES";
- ha condannato EUIPO alle spese e Labkable Asia Ltd alle proprie spese.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che, in materia di opposizione al marchio UE, una forte somiglianza fonetica può bastare a fondare il rischio di confusione anche quando i segni presentano differenze visive e concettuali, se i prodotti sono identici o altamente simili e il livello di attenzione del pubblico è solo medio. In tali circostanze, la diversa percezione di alcuni elementi non neutralizza automaticamente il rischio di associazione economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 gen 2024Tribunale, Sentenza T-347/21
- Sentenza · 24 gen 2024Tribunale, Sentenza T-405/21
- Sentenza · 24 gen 2024Tribunale, Sentenza T-409/21
- Sentenza · 24 gen 2024Tribunale, Ordinanza T-537/22
- Sentenza · 24 gen 2024Tribunale, Sentenza T-537/22
- Sentenza · 24 gen 2024Tribunale, Sentenza T-562/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →