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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Vivo impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 al fine di evadere imposte per importo di euro 1.274.047,96 e IVA evasa pari a euro 267.550,07). Il ricorso per cassazione sollevava tre motivi: (1) violazione normativa per omessa integrazione del capo di imputazione e mancata imputazione di Paul Vrasneag come coautore o concorrente (si deduceva che Vrasneag avrebbe dovuto essere giudicato come concorso di reato e non assunto come testimone), con riflessi sulla valutazione delle sue dichiarazioni; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la ricostruzione del giudice di merito circa la natura societaria dell'attività, l'attribuzione dei flussi finanziari e l'affidabilità degli accertamenti della Guardia di Finanza; (3) insufficiente motivazione sulla quantificazione dell'evasione fiscale, deducendo l'irragionevolezza del metodo induttivo utilizzato e la mancata prova di movimentazioni bancarie riconducibili all'imputato e ai familiari. È stata anche prospettata l'estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti operata dai giudici di merito: l'attività era svolta in realtà da una societas facti fra De Vivo e i familiari, mentre Vrasneag aveva ruolo meramente formale ed era stato definitivamente assolto in altro processo, per cui poteva essere valutato come testimone 'puro'. La Corte ha confermato la congruità degli accertamenti della Guardia di Finanza e delle indagini bancarie a supporto della quantificazione dell'imposta evasa e dell'attribuzione dei proventi a De Vivo. Ha inoltre escluso la prescrizione, computando il termine decennale ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 con scadenza 30/09/2024. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma sostanziale che punisce le condotte finalizzate all'evasione fiscale; nel caso concreto è stata applicata per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 finalizzata all'evasione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Prevede il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie contestata; la Corte ha interpretato che per il reato in oggetto la prescrizione si computa in 10 anni, facendo scadere il termine il 30/09/2024.

  • cod. pen. art. 40, comma 2

    Riferito dalla difesa come possibile base per addebitare responsabilità concorrente ad altro soggetto per non aver impedito l'evento; la Corte ha osservato che il reato è monosoggettivo e pertanto l'omessa citazione di altri presunti responsabili non inficia la legittimità dell'imputazione.

  • cod. proc. pen. art. 192, comma terzo

    Norma sulle modalità di valutazione della testimonianza del coimputato; la Corte ha precisato che una persona definitivamente assolta per i medesimi fatti in procedimento connesso è assimilata a testimone, rendendo inapplicabile la valutazione speciale prevista per il coimputato.

  • cod. proc. pen. art. 616

    Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è respinto; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nei reati tributari l'accertamento induttivo operato dalla Guardia di Finanza è ammissibile se corredato da riscontri documentali concreti e verifiche bancarie che confermino i flussi finanziari: la mera natura induttiva non ne determina l'invalidità se la motivazione di merito è adeguata.
  • Una persona definitivamente assolta in un procedimento collegato per non aver commesso il fatto può essere assunta e valutata come testimone 'puro'; conseguentemente non si applicano le regole cautelari speciali previste per il coimputato.
  • Il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000, così come applicato nella specie, è monosoggettivo: l'omessa imputazione di altri soggetti che avrebbero potuto concorrere non annulla automaticamente la validità dell'imputazione nei confronti dell'unico accusato.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera e sostanziale dei fatti già apprezzati dal giudice di merito quando la motivazione non presenti illogicità manifeste; le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti spesso risultano inammissibili.
  • La prescrizione per reati tributari rileva secondo i termini previsti dalla normativa speciale (art. 17 d.lgs. 74/2000) e va calcolata alla data di commissione dell'illecito; controllare sempre la decorrenza e i termini specifici applicabili.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'imposizione delle spese e, in casi di manifesta infondatezza, somme equitative a favore della Cassa delle ammende.

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