Cassazione Civile, Ordinanza n. 33223/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rilascio di immobile per finita locazione. Il tribunale aveva accertato la scadenza del contratto di locazione e ordinato al conduttore il rilascio, ritenendo valida la disdetta comunicata dalla locatrice alla prima scadenza ai sensi della legge sull’equo canone/locazioni abitative e non pretestuoso il motivo indicato, cioè l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato. In appello, il conduttore contestava: la mancata declaratoria di improcedibilità della domanda per assenza della locatrice all’incontro di mediazione; la pretesa nullità del contratto per omessa registrazione dopo la prima annualità, con disconoscimento dei modelli F24 prodotti; la validità della disdetta e la serietà del motivo addotto; nonché l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente pagate in eccedenza rispetto al pattuito. In cassazione, i motivi vengono formulati come violazione dell’art. 434 c.p.c. per asserita erronea declaratoria di genericità dei motivi di appello, violazione dell’art. 2719 c.c. e della disciplina sulla registrazione dei contratti di locazione, violazione dell’art. 3 l. 431/1998 e degli artt. 112 e 345 c.p.c., oltre a omessa pronuncia sulla riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché non rispettavano l’onere di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dei motivi di appello ritenuti generici, né spiegato in concreto perché fossero specifici ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità sostanziale, poiché non censurava un autonomo passaggio decisivo della motivazione della sentenza d’appello in tema di registrazione del contratto. Il quarto motivo è stato in parte assorbito dall’inammissibilità dei primi due/tre motivi, e in parte inammissibile perché introduceva questioni di fatto e domande non adeguatamente emergenti dalla sentenza impugnata e non autosufficientemente illustrate nel ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
La censura di appello deve essere specifica; la doglianza in cassazione contro la declaratoria di genericità deve indicare in modo autosufficiente il contenuto dei motivi di gravame e spiegare perché fossero sufficientemente puntuali.
art. 342 c.p.c.
Il motivo d'appello deve individuare specificamente le censure alla decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità dell'appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la precisa indicazione e trascrizione, nei limiti necessari, degli atti e dei motivi rilevanti, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso erano incardinati su violazione di legge, nullità processuali e vizio motivazionale, ma sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per introduzione di questioni nuove.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della copia deve essere specifico; la censura non poteva comunque superare il rilievo, non impugnato, relativo alla documentazione complessivamente valutata dalla Corte d’appello.
art. 1, comma 346, l. 311/2004
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto in caso di omessa registrazione, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità.
art. 3, comma 1, lett. e), l. 431/1998
Norma invocata per giustificare la disdetta alla prima scadenza per necessità di eseguire lavori di ristrutturazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
Richiamato in relazione alla mediazione obbligatoria e alla pretesa improcedibilità della domanda; la Corte non esamina il merito della questione per difetto di autosufficienza.
art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010
Richiamato dal ricorrente sulla partecipazione al procedimento di mediazione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la doglianza non è stata accolta perché assorbita o perché introduceva questioni non autosufficientemente dedotte.
art. 345 c.p.c.
La censura relativa alla pretesa novità della questione in appello è stata assorbita/inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione la declaratoria di genericità di un motivo di appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto del motivo di gravame e spiegare in modo puntuale perché esso fosse specifico; il mero rinvio all’atto di appello non basta.
- L’esercizio del potere di esame diretto degli atti nel giudizio di legittimità non esonera dal rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso: i fatti processuali rilevanti e i motivi di appello devono essere indicati nel ricorso stesso.
- È inammissibile il motivo di cassazione che censuri solo una parte della motivazione della sentenza impugnata e non aggredisca tutti i profili decisivi posti a base della decisione di merito.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione che presuppongano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, né questioni non desumibili dalla sentenza impugnata senza specifica allegazione del loro previo dibattito processuale.
- La doglianza di omessa pronuncia presuppone che la domanda o eccezione sia stata effettivamente devoluta e sia riconoscibile dalla sentenza impugnata; in difetto di adeguata localizzazione e trascrizione della questione, il motivo è inammissibile.
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