Ordinanza n. 198/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e la comunicazione dei motivi ostativi, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo richiama deferimenti all’autorità giudiziaria relativi ad almeno una decina di episodi attribuiti al ricorrente, ritenuti ostativi a un giudizio positivo sulla sua affidabilità. Il ricorrente ha fatto valere, in senso contrario, una sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto e un parere favorevole al rilascio del porto d’armi, nel quale tuttavia erano state evidenziate numerose segnalazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di prima delibazione, ha ritenuto che l’assoluzione penale per non aver commesso il fatto non fosse sufficiente, da sola, a fondare un giudizio positivo di affidabilità ai fini del rinnovo del porto d’armi, potendo essere sufficiente anche una sola segnalazione all’autorità giudiziaria. Ha inoltre rilevato che il parere favorevole dei Carabinieri dava comunque atto di numerose segnalazioni. Quanto al periculum in mora, il giudice ha escluso che dal diniego derivasse un danno irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla cautela nel rilascio del porto d’armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un danno irreparabile e per la prevalenza dell’interesse pubblico alla cautela.
art. 530, comma 2, c.p.p.
per non aver commesso il fatto
La formula assolutoria richiamata non è stata ritenuta sufficiente, nella fase cautelare, a dimostrare l’affidabilità necessaria per il rinnovo della licenza di porto d’armi.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o del rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’amministrazione può fondare il giudizio negativo di affidabilità anche su segnalazioni o deferimenti all’autorità giudiziaria, senza che sia necessariamente intervenuta una condanna penale.
- In sede cautelare, una sentenza di assoluzione penale per non aver commesso il fatto non determina automaticamente un giudizio positivo di affidabilità ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, quando permangano ulteriori segnalazioni rilevanti considerate dall’amministrazione.
- La sospensione cautelare di un diniego di rinnovo del porto d’armi richiede la dimostrazione di un danno irreparabile; in assenza di tale requisito, può prevalere l’interesse pubblico alla cautela nella disponibilità delle armi.
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