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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21639/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato il contributo causale del falso in bilancio rispetto al dissesto aziendale. In particolare, lamentava che il nesso causale sarebbe stato interrotto o comunque attenuato da successivi interventi societari (rifinanziamento, dismissione di asset, ricapitalizzazione, apporto di nuovo capitale, negoziazione del debito, ricorso alla cassa integrazione) e che la Corte avrebbe confuso la fattispecie con quella di bancarotta semplice (art. 217 l.f.). Inoltre censurava la valutazione dell'elemento soggettivo, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo specifico/intenzionale, attribuendo rilevanza irrilevante alle scelte dirette a salvare la società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente integrato e ripreso la motivazione di primo grado (doppia conforme) e che non vi sia omissione motivazionale. Sul piano oggettivo, la Corte ha confermato il nesso causale tra il falso in bilancio del 2008 e il dissesto/aumento dell'esposizione debitoria, perché il mendacio occultò perdite rilevanti e consentì la prosecuzione dell'attività, inducendo terzi a mantenere affidamenti che aggravavano il dissesto; pertanto gli interventi di 'salvataggio' non hanno efficacemente interrotto il nesso causale. Sul piano soggettivo, la sentenza ha ritenuto adeguatamente provato il dolo complesso (dolo generico di rappresentazione mendace, dolo specifico di profitto ingiusto e dolo intenzionale di inganno dei destinatari) sulla base degli elementi probatori (omissione delle perdite nel 2008 e loro iscrizione nel 2009, pattern contabile, comportamento degli amministratori). Ha inoltre richiamato l'inammissibilità dei rilievi generici e il requisito di autosufficienza del ricorso quando si sollevano doglianze che rimandano a documentazione non integralmente riportata nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare (R.D. 16 maggio 1942, n. 267)

    Norma di riferimento per la bancarotta impropria da reato societario: il giudice ha ritenuto che il falso in bilancio che oculta perdite e induce a proseguire la gestione possa cagionare o aggravare il dissesto, integrando la fattispecie quando il mendacio abbia reso indiscernibile una perdita tale da impedire l'emersione di cause di scioglimento e provocare ulteriori perdite.

  • art. 2621 cod. civ.

    Riferimento al reato di false comunicazioni sociali: la cassazione conferma che la falsificazione contabile, se idonea a simulare uno stato di solidità e a ottenere nuovi finanziamenti o forniture, può concorrere all'aggravamento del dissesto.

  • art. 2482-ter cod. civ.

    Norma che impone la convocazione dell'assemblea per ricostituire il capitale sociale o deliberare lo scioglimento; la sentenza osserva che il bilancio falsato ha eluso l'emersione dell'obbligo previsto da tale articolo.

  • art. 2485 cod. civ.

    Richiama l'obbligo per gli amministratori di provvedere 'senza indugio' nei casi di cause di scioglimento; la mancata emersione della causa per effetto del falso ha ritardato l'adozione degli obblighi civilistici.

  • art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ.

    Causa di scioglimento per perdita del capitale sociale: la Corte ha ritenuto che il mendacio abbia occultato una perdita che avrebbe comportato lo scioglimento se tempestivamente rilevata.

  • art. 2486, comma 1, cod. civ.

    Obbligo degli amministratori di operare per la conservazione e integrità del patrimonio fino alla nomina dei liquidatori; la sentenza ricollega la falsità contabile all'elusione di tale dovere.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso di cause: la Corte evidenzia che non esclude la responsabilità il fatto che vi fosse una causa preesistente del dissesto; il falso può concorrere all'evento anche aggravandolo.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di accedere all'atto di impugnazione per valutare l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto legittimo esaminare l'atto di appello per questo scopo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami formali sulla estensione dei limiti di enunciazione del motivo d'impugnazione; citato in relazione alla descrizione sintetica dei motivi nel ricorso.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richieste sulla autosufficienza del ricorso: la Corte sottolinea che chi deduce vizio di manifesta illogicità richiamando documentazione deve rendere il ricorso autosufficiente mediante allegazione o trascrizione integrale degli atti.

Massime di principio

  • La falsificazione del bilancio integra bancarotta impropria da reato societario quando il mendacio oculta perdite tali da impedire l'emersione di una causa di scioglimento (es. perdita del capitale sotto il minimo legale) e quindi provoca o aggrava il dissesto, anche se intervengono successivi rifinanziamenti o altre misure 'di salvataggio'.
  • Interventi successivi (rifinanziamento, ricapitalizzazione, dismissione di asset, negoziazione debitoria, ecc.) non interrompono automaticamente il nesso causale: è necessario valutare se tali interventi siano stati determinati o resi possibili dal falso e se abbiano effettivamente neutralizzato l'effetto della falsità; in presenza di concorso causale ai sensi dell'art. 41 c.p. il contributo del falso può essere sufficiente.
  • Il dolo nelle fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali ha struttura complessa (dolo generico di mendacio, dolo specifico di profitto ingiusto e dolo intenzionale di inganno): non è 'in re ipsa' e deve essere provato con elementi concreti che evidenzino consapevolezza e volontà di operare artifici contabili anomali e ingannevoli.
  • Nelle impugnazioni di merito, la Corte d'appello può motivare per relazione quando l'appellante ripropone argomenti già adeguatamente esaminati in primo grado (cd. doppia conforme); censure nuove o specifiche richiedono motivazione puntuale da parte del giudice dell'impugnazione.
  • Per essere ammissibili in Cassazione, i motivi che richiamano atti o documenti decisivi devono rendere il ricorso autosufficiente mediante l'allegazione o la trascrizione integrale di tali atti; le doglianze generiche o non supportate risultano inammissibili.

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