Cassazione Civile, Ordinanza n. 21808/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente e tre rapporti di mutuo intrattenuti con una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. I correntisti avevano dedotto l’illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, interessi superiori ai tassi soglia e commissioni/spese non pattuite o indeterminate. Il tribunale, dopo l’interruzione del giudizio per l’apertura della liquidazione e la riassunzione nei confronti sia della banca in LCA sia dell’istituto subentrato, aveva dichiarato improcedibili le domande verso la banca in LCA, rideterminato i saldi dei conti correnti e respinto le domande sui mutui. In appello l’istituto subentrato contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo che i conti fossero passati in sofferenza e che, in base al D.L. n. 99/2017 e al contratto di cessione del 26 giugno 2017, le passività relative a rapporti già estinti o comunque non funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria non fossero state trasferite. La controparte e la società cessionaria incidentale sostenevano invece il subentro dell’istituto cessionario anche nei rapporti oggetto di lite. In Cassazione, il ricorso principale deduceva omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi sulla natura deteriorata dei rapporti e sull’avvenuta produzione dell’atto ricognitivo, nonché violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; il ricorso incidentale riproponeva in sostanza le stesse questioni per sostenere la trasmissione dei crediti alla società cessionaria incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici, perché non riproducevano adeguatamente il contenuto del motivo di appello né si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che i rapporti di conto corrente non erano estinti né in sofferenza al momento dell’introduzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che le doglianze sull’atto ricognitivo e sull’interpretazione del contratto di cessione non scalfivano un’ulteriore ratio della decisione di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., perché tardivo rispetto al termine di impugnazione. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione risulti esaminata o quando la doglianza non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo specifico la regola giuridica asseritamente violata e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per omessa pronuncia richiede una vera omissione su una domanda o eccezione ritualmente introdotta e non una semplice mancata adesione alla tesi di parte.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve essere articolato nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e non può risolversi in una rivalutazione del merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, indicando e localizzando puntualmente gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, è precluso il controllo diretto della Corte.
art. 334 c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’impugnazione incidentale è stata proposta oltre il termine di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso principale sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto; tale effetto non opera per il ricorso incidentale tardivo divenuto inefficace.
D.L. n. 99/2017, art. 2, comma 1, lett. c)
La disposizione è richiamata per il quadro normativo della liquidazione coatta amministrativa e della cessione delle attività e passività delle banche venete.
D.L. n. 99/2017, art. 3, comma 1
È richiamato come base della cessione delle posizioni attive e passive nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa.
art. 1362 c.c.
Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con il decisum di merito.
art. 1363 c.c.
Le clausole contrattuali vanno lette complessivamente; la doglianza è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 1365 c.c.
Il comportamento complessivo delle parti può concorrere all’interpretazione del contratto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nei motivi per la legittimazione processuale, senza accoglimento delle censure.
art. 111 c.p.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla legittimazione e alla corretta instaurazione del contraddittorio, senza incidenza sull’esito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non ricostruisce con precisione il contenuto del motivo di appello e non indica puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda.
- La censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un presupposto fattuale autonomo, la critica che investa solo una questione accessoria o una diversa ricostruzione del fatto è inidonea.
- Nel contenzioso relativo alla cessione delle posizioni attive e passive delle banche venete, la qualificazione della posizione come estinta o non estinta al momento dell’introduzione del giudizio assume rilievo decisivo ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato, ma la censura in cassazione deve comunque confrontarsi con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- L’interpretazione del contratto di cessione e degli eventuali atti ricognitivi successivi non può essere dedotta in cassazione come mera rivalutazione del materiale probatorio se la sentenza impugnata ha già dato una motivazione autonoma e sufficiente sulla irrilevanza di tali atti rispetto alla disciplina contrattuale opponibile ai terzi.
- Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’impugnazione incidentale è stata proposta oltre il termine di impugnazione.
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