Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1807/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento 1) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli n. 630 del 30 maggio 2026; 2) nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, ivi compresa la nota dell’ARPAC acquisita al prot. dell’Ente n. 549098 in data 14 maggio 2026, con cui sono state trasmesse le risultanze dei monitoraggi acustici effettuati il giorno 8 maggio u.s.;

Giustizia amministrativa202603559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale recante misure temporanee di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore derivanti da attività commerciali in via Cavallerizza a Chiaia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco di Napoli, nonché gli atti connessi e la nota ARPAC relativa ai monitoraggi acustici eseguiti l’8 maggio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Le censure contestavano, in particolare, la riconducibilità dell’ordinanza al potere previsto dall’art. 50, commi 5 e 7-bis, TUEL e, conseguentemente, la carenza dei relativi presupposti. I ricorrenti sostenevano inoltre, in base a una relazione tecnica asseverata, l’erroneità degli accertamenti acustici. Nel giudizio sono intervenuti ad opponendum un comitato locale e persone fisiche, mentre il TAR ha lasciato impregiudicate le questioni di rito concernenti la loro legittimazione attiva e la legittimazione passiva dell’ARPAC.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. In via preliminare, ha qualificato l’ordinanza in base al suo contenuto effettivo e agli effetti prodotti, ritenendo che, nonostante il richiamo all’art. 50, comma 5, TUEL, essa costituisca espressione del potere speciale previsto dall’art. 9 della l. n. 447/1995 in materia di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Le censure riferite alla non conformità dell’atto al paradigma dell’art. 50 TUEL sono state quindi ritenute non pertinenti. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 9 della l. n. 447/1995: l’urgenza richiede l’attualità del pericolo e non è esclusa dal fatto che la situazione fosse nota da tempo; l’ARPAC aveva accertato il superamento del limite differenziale notturno, rilevando un valore di 15,5 dB a fronte del limite di 3 dB. La relazione tecnica prodotta dai ricorrenti non contestava il superamento del limite e, non essendo supportata da analisi o accertamenti idonei, non è stata ritenuta sufficiente a smentire le risultanze dell’ARPAC, la cui metodologia era stata dichiarata conforme alla normativa tecnica di settore. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse patrimoniale degli operatori economici è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela della salute e della quiete dei residenti, suscettibile di ricomprendere il benessere psicofisico compromesso dall’inquinamento acustico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 447/1995

    Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco [...] con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

    La disposizione introduce un autonomo e speciale potere di ordinanza in materia di inquinamento acustico, non riducibile alla mera riproduzione del generale potere contingibile e urgente del sindaco. Il potere è normalmente esercitabile quando gli accertamenti tecnici delle competenti agenzie ambientali rilevino un fenomeno di inquinamento acustico, in assenza di un ordinario potere amministrativo idoneo a ottenere l’immediato abbattimento delle emissioni.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    Il richiamo a tale disposizione nell’ordinanza non ne determina la qualificazione giuridica, che deve essere individuata in base al contenuto effettivo e agli effetti concretamente prodotti.

  • art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000

    Le censure fondate sulla non conformità dell’ordinanza al paradigma dei commi 5 e 7-bis dell’art. 50 TUEL non colgono nel segno quando il provvedimento è sostanzialmente riconducibile al potere speciale previsto dall’art. 9 della l. n. 447/1995.

  • art. 2 l. n. 447/1995

    L’inquinamento acustico, per la sua definizione normativa, costituisce una minaccia per la salute pubblica e rileva quale presupposto sostanziale dell’intervento previsto dall’art. 9 della medesima legge.

  • art. 32 Cost.

    La disciplina speciale sull’inquinamento acustico è orientata all’attuazione della tutela costituzionale della salute dei cittadini.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • D.P.C.M. 1 marzo 1991

    Richiamato, insieme alla normativa tecnica di settore, quale fonte del limite differenziale delle immissioni sonore.

  • D.P.C.M. 14 novembre 1997

    Richiamato, insieme alla normativa tecnica di settore, quale fonte del limite differenziale delle immissioni sonore.

  • D.M. Ambiente 16 marzo 1998

    Richiamato tra le disposizioni tecniche applicabili alle misurazioni e ai limiti delle emissioni sonore.

Massime di principio

  • Il potere previsto dall’art. 9 della l. n. 447/1995 costituisce un autonomo potere speciale di ordinanza in materia di inquinamento acustico e deve essere distinto dal generale potere contingibile e urgente disciplinato dal TUEL.
  • La qualificazione di un’ordinanza sindacale deve essere effettuata in base al contenuto effettivo dell’atto e agli effetti concretamente prodotti, nonostante il nomen iuris o il richiamo normativo utilizzato dall’amministrazione.
  • Ai fini dell’urgenza richiesta dall’art. 9 della l. n. 447/1995 è sufficiente l’attualità del pericolo per la salute pubblica o l’ambiente; la circostanza che la situazione lesiva fosse conosciuta da tempo non esclude, di per sé, il requisito dell’urgenza.
  • L’accertamento tecnico dell’inquinamento acustico effettuato dall’agenzia regionale competente costituisce elemento idoneo a sorreggere l’ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995, salvo che sia efficacemente contraddetto da analisi tecniche di pari attendibilità e specificità.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse patrimoniale degli operatori economici può recedere rispetto all’interesse alla tutela della salute e della quiete dei residenti, poiché l’inquinamento acustico può incidere sul benessere psicofisico della popolazione.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.