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Sentenza

Sentenza del 02/12/2019 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Avviso di accertamento - Attività di produzione di energia elettrica connessa a quella agraria - Reddito agrario o reddito d'impresa - Principio della prevalenza - Non applicabilità della franchigia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento relativo alla qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica da biomasse, sostenendo che tale attività, in quanto connessa all'attività agricola ai sensi dell'art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005, dovesse concorrere alla formazione del reddito agrario e beneficiare del relativo regime fiscale. La questione riguardava in particolare l'applicabilità del principio della prevalenza previsto dall'art. 32 del TUIR e della cosiddetta franchigia.

La decisione

La produzione di energia elettrica da biomasse è stata riconosciuta come attività connessa a quella agraria. Tuttavia, per poter rientrare nel reddito agrario, è necessario dimostrare l'effettiva prevalenza dell'attività agricola secondo i criteri dell'art. 32 del TUIR. Non è invece applicabile il principio della franchigia, poiché la produzione di energia elettrica da biomasse, pur essendo qualificata come attività connessa dalla legge, non è stata inclusa nei decreti ministeriali richiamati dalla disciplina fiscale. Ne consegue la conferma della ripresa a reddito d'impresa per la parte non riconducibile al reddito agrario.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006)

    La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

    La produzione di energia elettrica da biomasse è qualificata come attività agricola connessa, ma tale qualificazione non comporta automaticamente l'inclusione integrale dei relativi proventi nel reddito agrario.

  • Art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il reddito agrario può comprendere le attività connesse all'attività agricola solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, tra cui l'effettiva prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella connessa.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 febbraio 2015

    Poiché la produzione di energia elettrica da biomasse non è stata inserita tra le attività disciplinate dal decreto, non può beneficiare automaticamente del regime della franchigia previsto per le attività espressamente ricomprese.

Massime di principio

  • La qualificazione legislativa di un'attività come agricola connessa non è sufficiente, da sola, a far rientrare tutti i relativi ricavi nel reddito agrario.
  • Per la produzione di energia da biomasse occorre verificare concretamente la prevalenza dell'attività agricola e il collegamento effettivo con i prodotti agricoli o forestali dell'impresa.
  • Il regime agevolato o la franchigia non possono essere applicati in via analogica ad attività non espressamente incluse nei decreti ministeriali di riferimento.
  • La parte di reddito derivante dall'attività energetica che non soddisfa i requisiti del reddito agrario deve essere trattata come reddito d'impresa.
  • In caso di accertamento, il contribuente deve documentare sia la prevalenza dell'attività agricola sia l'origine e la quantità delle biomasse utilizzate.

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