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Sentenza

Sentenza del 02/12/2019 n. 3194 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Credito risultante dalla dichiarazione - Determinazione della base imponibile - Ruolo ex articolo 36 bis d.P.R. 600/73 - Esclusione - Avviso di rettifica o avviso di accertamento - Necessità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva effettuato nel 2010 un investimento in un impianto fotovoltaico e, nel 2015, aveva presentato bilanci e dichiarazioni integrative per usufruire della detassazione prevista dall’art. 6 della legge n. 388/2000. L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto le perdite e il credito risultanti dalle dichiarazioni integrative, ritenendole tardive, e aveva recuperato il presunto minor credito IRPEF mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella. La società contestava sia l’utilizzo del ruolo, ritenendo necessaria un’attività di accertamento con avviso motivato, sia il disconoscimento sostanziale del credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e annullato la cartella di pagamento. Ha stabilito che il controllo automatizzato ex art. 36-bis è utilizzabile soltanto per errori materiali, di calcolo o per verifiche meramente cartolari fondate sui dati dichiarati, mentre non può essere impiegato per risolvere questioni giuridiche o accertare situazioni soggettive e oggettive incidenti sulla base imponibile. Il disconoscimento del credito derivante dalla Tremonti Ambiente richiedeva quindi un avviso di recupero del credito o un avviso di accertamento, e non la diretta iscrizione a ruolo. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la tardività della dichiarazione integrativa non impedisse alla società di far valere in giudizio l’errore dichiarativo e, esaminando il merito, ha riconosciuto spettante il credito per l’investimento ambientale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato è ammesso per verifiche meramente cartolari e per errori materiali o di calcolo; il credito d’imposta può essere disconosciuto con tale procedura solo se esposto in misura superiore a quella prevista dalla legge o se non spetta sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione.

    La norma non consente all’Amministrazione di risolvere, tramite ruolo, questioni giuridiche o di accertare presupposti soggettivi e oggettivi complessi. In tali casi occorre un avviso di recupero o un avviso di accertamento motivato.

  • Art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000 - Tremonti Ambiente

    La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

    L’investimento ambientale, ove ne siano provati i presupposti, può generare una detassazione con effetti sulla determinazione del reddito, delle perdite e dei crediti d’imposta.

  • Art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione dei redditi può essere integrata per correggere errori od omissioni.

    La sentenza interpreta la disciplina, anche nella versione precedente alle modifiche del d.l. n. 193/2016, nel senso che il contribuente può correggere errori favorevoli o sfavorevoli entro i termini dell’azione accertativa; in ogni caso, anche oltre i termini della dichiarazione integrativa, può contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto.

  • Art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato quando l’Amministrazione procede a una rettifica o a un accertamento non riconducibile a un semplice controllo automatizzato.

  • Art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Rileva quale riferimento per i termini entro cui l’Amministrazione può esercitare l’attività di accertamento e, secondo la pronuncia, anche per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore.

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina il termine per chiedere il rimborso dei versamenti diretti, distinto dai termini previsti per la dichiarazione integrativa.

  • Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    La giurisprudenza richiamata lo considera analogo all’art. 36-bis per i controlli automatizzati IVA: la riscossione diretta è legittima solo in presenza di dati incontestabili e verifiche meramente cartolari.

  • Art. 1, comma 640, legge n. 190/2014

    È richiamato come elemento sistematico a sostegno del collegamento tra dichiarazioni integrative e termini di decadenza dell’attività accertativa.

  • D.L. n. 193/2016

    La sentenza lo considera una modifica prevalentemente chiarificatrice della disciplina delle dichiarazioni integrative, non una innovazione sostanziale incompatibile con la possibilità, già riconosciuta, di integrare dichiarazioni a favore del contribuente.

  • Cassazione, sentenze n. 11292/2016, n. 14949/2018, n. 5785/2018, n. 7960/2019 e n. 17956/2019

    I precedenti affermano che il controllo automatizzato non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche o disconoscere crediti che richiedano valutazioni; inoltre, il contribuente può sempre opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria facendo valere errori dichiarativi incidenti sull’obbligazione fiscale.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato e la diretta iscrizione a ruolo sono legittimi solo quando l’imposta deriva da dati già presenti in dichiarazione o da semplici errori materiali e di calcolo.
  • Se il Fisco deve valutare l’esistenza, la qualificazione o i presupposti di un credito, di un’agevolazione, di una perdita o di una componente della base imponibile, deve emettere un avviso di accertamento o un avviso di recupero adeguatamente motivato.
  • Una cartella fondata su un controllo automatizzato può essere annullata quando il disconoscimento del credito presuppone valutazioni giuridiche o istruttorie non compatibili con l’art. 36-bis.
  • La tardività della dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente al contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale e di dimostrare l’esistenza del credito o dell’agevolazione.
  • La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza: il contribuente può correggere errori o omissioni e, in sede contenziosa, può far valere la reale entità dell’obbligazione tributaria, purché ne fornisca adeguata prova.
  • In presenza di agevolazioni fiscali per investimenti, la prova documentale e tecnica dell’investimento e dei relativi requisiti è essenziale per ottenere il riconoscimento del beneficio.

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