Sentenza del 02/12/2019 n. 2355 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Reggio Emilia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di somme ai fini IRPEF, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2008. L'Ufficio sosteneva che non vi fosse stata violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 e ribadiva la fondatezza dell'accertamento. La contribuente ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, deducendo la mancata consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e la conseguente violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per la presentazione di osservazioni prima dell'emissione dell'avviso.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. È stato ritenuto decisivo il fatto che, dopo l'accesso presso i locali dell'impresa, fosse stato redatto soltanto un processo verbale di contraddittorio e non fosse stata consegnata una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Tale omissione ha impedito il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento è stato quindi considerato illegittimo per violazione del contraddittorio preventivo, senza che le successive attività dell'Amministrazione, compreso l'eventuale accertamento con adesione, potessero sanare il vizio. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Quando l'Amministrazione effettua un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, deve rilasciare il processo verbale di chiusura delle operazioni e attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, salvo una specifica e motivata ragione di urgenza. Un verbale di contraddittorio o un verbale delle singole operazioni non sostituisce necessariamente il verbale di chiusura.
Art. 12, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
La verbalizzazione delle osservazioni svolte durante la verifica è distinta dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, dal quale decorre il termine dilatorio di sessanta giorni.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 luglio 2013, n. 18184
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni determina, in via generale, l'illegittimità dell'avviso emesso prima della sua scadenza, a meno che l'Ufficio dimostri una concreta, specifica e motivata situazione di urgenza.
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza n. 27623 del 30 ottobre 2018
La pronuncia è richiamata come conforme all'orientamento secondo cui il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, deve essere rispettato dopo la chiusura delle operazioni di verifica, salvo motivate ragioni di urgenza.
Massime di principio
- In caso di accesso o verifica presso i locali del contribuente, occorre distinguere il verbale delle operazioni o del contraddittorio dal processo verbale di chiusura delle operazioni: solo quest'ultimo, in linea generale, fa decorrere il termine di sessanta giorni.
- L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è normalmente illegittimo, salvo che l'Amministrazione indichi e dimostri specifiche ragioni di particolare urgenza.
- La partecipazione del contribuente ad attività successive, compreso l'accertamento con adesione o un ulteriore contraddittorio, non sana automaticamente la mancata osservanza del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7.
- La violazione del termine dilatorio può comportare l'annullamento dell'atto impositivo indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
- L'Amministrazione non può fondarsi su precedenti relativi a controlli svolti senza accesso ai locali del contribuente quando la fattispecie concreta comprende un accesso: la presenza dell'accesso rende applicabili le garanzie procedurali dell'art. 12, comma 7.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data e il contenuto del processo verbale di chiusura, la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale presenza di una motivazione concreta dell'urgenza.
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