Sentenza del 02/12/2019 n. 2346 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cessione, nel 2011, di un'azienda individuale operante nella vendita di tabacchi e articoli di cartoleria, regalo, estetica e cura della persona, da R.P. alla sorella R.G., per un corrispettivo complessivo di 48.000 euro, di cui 15.000 euro attribuiti all'avviamento. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto incongruo tale valore, rideterminandolo in 79.243 euro sulla base dei redditi medi degli ultimi tre anni e di comparazioni con altre cessioni di aziende analoghe. I contribuenti sostenevano che il trasferimento fosse avvenuto all'interno dello stesso nucleo familiare, dopo una lunga collaborazione della cessionaria nell'attività, e che tali circostanze giustificassero un valore inferiore a quello di mercato. L'Agenzia ha contestato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso, sostenendo che il valore dell'avviamento dovesse essere determinato secondo il valore venale in comune commercio, senza attribuire rilievo decisivo a condizioni soggettive o contingenti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il metodo utilizzato per la determinazione dell'avviamento e confermando l'avviso di rettifica e liquidazione. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui l'avviamento costituisce una componente autonoma del valore dell'azienda e, ai fini dell'imposta di registro, deve essere stimato considerando il prezzo normalmente realizzabile sul mercato, senza dare rilievo determinante a rapporti familiari, motivazioni personali o altre circostanze soggettive che abbiano inciso sul corrispettivo concretamente pattuito. È stato inoltre rilevato che l'Ufficio aveva già applicato una significativa riduzione, pari a circa il 49%, per tenere conto del lavoro prestato dalla cessionaria. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro per il primo grado e 1.000 euro per il grado di appello.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996
media dei redditi degli ultimi tre anni
La disposizione è stata utilizzata come criterio normativo per la determinazione del maggior valore dell'avviamento sulla base della redditività media dell'azienda. Il metodo è stato ritenuto legittimo e non è stato efficacemente contestato dai contribuenti in appello.
Principio giurisprudenziale sull'avviamento ai fini dell'imposta di registro
l'avviamento è una componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono
L'avviamento deve essere considerato autonomamente nella determinazione del valore venale dell'azienda ceduta, poiché rappresenta il maggior valore del complesso aziendale rispetto ai singoli beni che lo compongono.
Cass. trib., sentenza n. 8642 del 15 aprile 2011
il valore che deve essere preso in considerazione per la determinazione della base imponibile è il prezzo che il bene ha in comune commercio
Ai fini dell'imposta di registro rileva il valore normalmente praticabile sul mercato, ossia il prezzo che il venditore avrebbe maggiore probabilità di ottenere e l'acquirente di pagare in condizioni normali, prescindendo da situazioni soggettive e momentanee.
Cass. sentenza n. 9115 del 6 giugno 2012
La sentenza richiama e consolida il principio secondo cui, nella cessione d'azienda, l'avviamento deve essere incluso nella base imponibile dell'imposta di registro e valutato secondo il valore venale in comune commercio.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'avviamento deve essere determinato in base al valore venale in comune commercio e non necessariamente al prezzo dichiarato dalle parti.
- Rapporti familiari, motivazioni personali, condizioni di salute del venditore o trasferimenti effettuati all'interno della famiglia non escludono, di per sé, la rilevanza fiscale dell'avviamento né giustificano automaticamente un valore dichiarato inferiore a quello di mercato.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare criteri reddituali e dati comparativi relativi ad aziende analoghe, purché l'atto sia adeguatamente motivato e il metodo applicato sia previsto o riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- Il lavoro prestato dal cessionario nell'azienda può essere considerato come elemento correttivo della stima, ma deve risultare concretamente valutato; in questo caso è stata ritenuta sufficiente una riduzione prossima al 50%.
- Se il contribuente non contesta tempestivamente in appello una specifica statuizione favorevole all'Ufficio, quella statuizione può diventare definitiva e non essere più rimessa in discussione nei gradi successivi.
- Per contestare efficacemente una rettifica dell'avviamento non è sufficiente richiamare generiche peculiarità familiari: occorre fornire elementi contabili, economici e comparativi idonei a dimostrare che il valore di mercato dell'azienda o dell'avviamento era effettivamente inferiore a quello determinato dall'Amministrazione.
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