Sentenza del 02/12/2019 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Alloggi del personale militare. Esenzione di cui all'art. 7 del D.lgs n. 504/1992. Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'ICI per l'anno d'imposta 2006 di immobili e autorimesse accatastati come abitazioni civili e pertinenze, concessi in locazione come alloggi di servizio a personale militare e civile e alle relative famiglie. Il Genio Militare sosteneva che gli immobili fossero infrastrutture militari e destinati a finalità istituzionali, anche perché ubicati all'interno di un comprensorio militare e assegnati a personale soggetto a esigenze di rappresentanza, sicurezza, pronta reperibilità e custodia. L'ente impositore sosteneva invece che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. 504/1992 richiedesse non solo la proprietà pubblica dell'immobile, ma anche la sua destinazione esclusiva, diretta e immediata ai compiti istituzionali dell'ente proprietario. L'uso abitativo individuale da parte di terzi, mediante concessione e pagamento di un canone, sarebbe stato un utilizzo indiretto e prevalentemente privato.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello di A. S.r.l. e riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l'esenzione e annullato l'avviso di accertamento. È stato stabilito che gli alloggi di servizio per militari e famiglie, pur appartenendo allo Stato e potendo essere qualificati dalla normativa amministrativa come infrastrutture militari, non sono direttamente e immediatamente destinati ai compiti istituzionali quando vengono concessi a singoli assegnatari per esigenze abitative dietro pagamento di un canone. Non sono risultate decisive né l'ubicazione all'interno della zona militare né la natura non lucrativa o asseritamente manutentiva del canone, considerato invece un corrispettivo per il godimento abitativo, cui si aggiungono spese personali e condominiali. L'ICI è quindi dovuta. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. a), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici indicati, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione opera solo in presenza di due requisiti cumulativi: proprietà o possesso qualificato da parte di un ente pubblico e destinazione esclusiva, diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente proprietario. La norma è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.
Art. 3, comma 1, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
La concessione del godimento dell'immobile a un terzo mediante locazione non trasferisce la soggettività passiva ICI dal proprietario al conduttore, salvo le ipotesi specificamente previste dalla legge, come il leasing o la concessione su area demaniale.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca. Non è sufficiente richiamare in astratto la natura pubblica dell'ente o la qualificazione amministrativa dell'immobile.
Art. 5 della legge n. 497/1978
La qualificazione degli alloggi come infrastrutture militari non è stata ritenuta decisiva ai fini fiscali, poiché la disciplina speciale dell'esenzione richiede comunque la verifica concreta della destinazione diretta e immediata ai compiti istituzionali.
D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 230, 233 e 278-294
La disciplina dei beni della Difesa e degli alloggi di servizio distingue varie categorie di alloggi e prevede, per quelli individuali oggetto della causa, la corresponsione di un canone e di ulteriori spese. Tali elementi hanno confermato la natura abitativa e corrispettiva dell'utilizzo, incompatibile con l'esenzione fondata sull'uso istituzionale diretto.
Art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La decisione richiama, per confronto, l'esenzione relativa agli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali. Anche in tale ambito la verifica deve essere concreta e il carattere non commerciale dell'utilizzo va rigorosamente accertato, soprattutto quando vi sia una locazione o il pagamento di rette.
Massime di principio
- Per applicare l'esenzione prevista per gli immobili pubblici non basta che il bene appartenga allo Stato o a un altro ente pubblico: occorre dimostrare che sia utilizzato direttamente e immediatamente dall'ente proprietario per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
- La concessione dell'immobile a terzi per il loro godimento personale, in particolare per esigenze abitative proprie e della famiglia, costituisce normalmente un utilizzo indiretto e privato, anche se i beneficiari sono dipendenti pubblici o militari e l'assegnazione risponde a esigenze organizzative del servizio.
- Il pagamento di un canone è un forte indice della natura abitativa e privatistica del rapporto e normalmente esclude l'esenzione; la circostanza che il canone copra in tutto o in parte costi di manutenzione non è sufficiente a trasformarlo in un utilizzo istituzionale diretto.
- La collocazione dell'immobile dentro una caserma, in una zona militare o in un'area ad accesso limitato non è decisiva: prevale l'uso concreto dell'immobile e non la sua ubicazione o qualificazione amministrativa.
- Le categorie catastali e la concreta destinazione abitativa costituiscono elementi rilevanti nella valutazione fiscale. Chi invoca l'esenzione deve fornire prova specifica di una diversa destinazione effettiva.
- Le norme di esenzione tributaria, in quanto derogatorie, non possono essere estese per analogia a situazioni solo indirettamente collegate a finalità pubbliche.
- In situazioni analoghe, l'esenzione può essere sostenuta solo documentando cumulativamente la titolarità pubblica del bene, l'uso esclusivo, l'impiego diretto da parte dell'ente proprietario e l'assenza di un godimento abitativo individuale fondato su un rapporto locativo.
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