Ordinanza n. 140/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione della Giunta Regionale Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, n. DPE/117 del 23.10.2025 con cui veniva approvato l’Elenco delle istanze ammissibili nonché l’Elenco delle istanze non ammissibili limitatamente all’inclusione dell’istanza del Comune ricorrente tra quelle non ammissibili; -della deliberazione di G.R. n. 703 del 30.10.2025 con la quale la Giunta ha approvato il Piano degli interventi Anno 2026 di cui all'Allegato 1 – ossia l'elenco dei 16 soggetti beneficiari del contributo di cui alla L. 145/2018 già ricompresi nelle prime sedici posizioni di cui all'elenco delle istanze “ammissibili” approvato con la determina DPE/117 del 23.10.2025; – dell'Allegato 1, nella parte in cui non ha inserito in detto “allegato1” l’istanza del Comune di Rosello del 15.10.2025 in quanto rientrante fra le prime sedici istanze “AMMISSIBILI”, con conseguente riformulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari del contributo di cui all'allegato 1; - del DGR n. 609 del 22.09.2025 con cui veniva approvato il criterio di ordine cronologico di arrivo delle istanze di finanziamento ai fini della formazione dell’Elenco delle istanze ammissibili, solo in parte qua, in quanto oggetto di applicazione; - della Determinazione Direttoriale n. DPE/113 del 09.10.2025 solo in parte qua, in quanto oggetto di applicazione; - dell’Avviso pubblico, Allegato A della Determinazione Direttoriale n. DPE/113 del 09.10.2025, solo in parte qua, in quanto oggetto di applicazione; - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusi, per quanto di ragione, ivi inclusa ogni eventuale attività istruttoria svolta dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti in ordine alla ammissibilità/non ammissibilità delle istanze pervenute, alla verifica dei requisiti di ricevibilità e completezza delle istanze, alla formulazione degli elenchi delle istanze “Ammissibili “ e “ Non Ammissibili” con conseguente riformulazione dell'elenco delle istanze ammissibili, con l’inserimento del Comune di Rosello nella graduatoria degli enti ammessi al finanziamento secondo l’ordine di ricevimento dell’istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso dell'udienza camerale il Comune ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sulla domanda cautelare. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: atti regionali di approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili e del Piano degli interventi 2026, nella parte in cui l'istanza del Comune di Rosello non è stata inclusa tra i beneficiari del contributo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Rosello ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale che aveva approvato gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, la deliberazione di approvazione del Piano degli interventi per l'anno 2026 e i relativi allegati, nonché gli atti presupposti, inclusi il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, la determinazione direttoriale e l'avviso pubblico. La contestazione riguardava l'esclusione dell'istanza comunale dal novero dei soggetti beneficiari del contributo previsto dalla legge n. 145/2018 e la richiesta di riformulazione dell'elenco secondo l'ordine di ricevimento delle istanze. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudice non ha esaminato il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; la decisione è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei presupposti cautelari.
l. 145/2018
È indicata quale fonte del contributo oggetto del Piano degli interventi regionale, ma il testo non contiene una specifica interpretazione delle relative disposizioni.
Massime di principio
- La domanda cautelare diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse a ottenere la pronuncia cautelare.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla tutela cautelare non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione degli atti amministrativi contestati.
- In caso di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese della fase cautelare.
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