Cassazione Penale, Sentenza n. 25766/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, pur ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per reati di scambio elettorale politico mafioso (capo 16) e corruzione (capi 17 e 24), aveva annullato la misura cautelare in carcere per mancanza di esigenze cautelari ed aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sostenendo che intercettazioni e atti amministrativi dimostrerebbero un accordo tra l'allora sindaco Poziello (per tramite di Andrea Abbate) e i reggenti del clan Mallardo, con obbligo di riversare parte delle tangenti al clan (riferimenti a incontri e conversazioni del 17/01/2020, 17/05/2020 e intercettazioni del 08/01/2020 e 13/09/2020). Inoltre si contestava la valutazione sulle esigenze cautelari, rilevando il rischio di reiterazione di analoghi reati anche se Poziello non fosse più sindaco.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale per il riesame fosse lineare, coerente e sufficientemente argomentata: il Tribunale aveva escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa perché dal materiale non emergeva un vincolo o un obbligo di versare parte dei proventi al clan e gli attori della vicenda avevano agito per interessi di arricchimento personale. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato l'assenza di concretezza del pericolo di reiterazione (Poziello non è stato eletto sindaco nel 2020, ha mantenuto solo la qualifica di consigliere fino all'ottobre 2024 e poi non ricopriva incarichi pubblici; tempo trascorso, notorietà dei fatti e incensuratezza). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la ricostruzione delle intercettazioni e delle risultanze di fatto è questione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non quando manifestamente illogica. Pertanto il ricorso è stato respinto/dichiarato inammissibile e l'ordinanza del Tribunale è stata confermata.
Norme richiamate
Norma richiamata come base procedurale per il reclamo al Tribunale (riesame avverso misure cautelari), ossia il rito adottato dal Tribunale per valutare la misura cautelare.
art. 416-bis.1 (riferito nel testo come aggravante di agevolazione mafiosa)
La norma dell'aggravante è stata interpretata dalla Corte come applicabile solo se è dimostrabile un effettivo vincolo o obbligo dell'indagato di destinare proventi illeciti all'organizzazione mafiosa; in mancanza di elementi che attestino tale impegno, l'aggravante può essere esclusa.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato della Cassazione
richiamate pronunce (es. Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021; Sez. U, n.22471 del 26/02/2015)
La Corte riconferma che in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti o l'interpretazione delle intercettazioni, salvo che tale interpretazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
Massime di principio
- L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede elementi che dimostrino un concreto vincolo tra l'indagato e l'organizzazione (es. obbligo di versare proventi): mere convergenze di interesse o contatti non sono sufficienti.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione non riesamina le interpretazioni probatorie se risultano logiche e coerenti.
- Per disporre o confermare misure cautelari è necessario che sussistano esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione); la perdita di una carica pubblica e il tempo trascorso possono indebolire tale necessità.
- Se le condotte perseguono prevalentemente interessi personali di arricchimento, ciò può indurre il giudice a escludere l'aggravante mafiosa, a meno che non sia provato un accordo che comprenda la spartizione dei proventi con il clan.
- Il pubblico ministero che intenda sostenere l'aggravante mafiosa deve produrre elementi chiari e coerenti che colleghino ciascun episodio corruttivo alla logica di sostegno/incremento dell'organizzazione criminale.
- Nelle strategie difensive, evidenziare mancanze nella prova dell'obbligo di trasferimento di risorse al clan e la carenza di attualità del rischio di reiterazione è efficace per ottenere l'esclusione della misura cautelare o dell'aggravante.
- La notorietà dei fatti e la situazione personale (es. incensuratezza) sono elementi che possono essere integrati nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
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