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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18825/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionati)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ministeriale che aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per 34 operazioni di trasferimento di denaro contante eseguite in violazione del divieto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Gli interessati proposero opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione di merito limitando il thema decidendum alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, alla luce delle sopravvenute modifiche normative. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Brescia rigettò nuovamente l'opposizione, ritenendo che, anche applicando il nuovo regime, la sanzione risultasse più gravosa e che non potesse operarsi la continuazione perché non provata e comunque non dedotta nel giudizio originario. Contro questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con sette motivi: il primo denunciava la violazione del giudicato di rinvio e della disciplina speciale, per avere la Corte territoriale effettuato una comparazione astratta tra vecchio e nuovo regime senza svolgere gli apprezzamenti di fatto imposti dall'art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007; i motivi dal secondo al sesto censuravano, sotto vari profili, la motivazione apparente, la violazione dell'art. 384 c.p.c., l'omesso esame della concreta applicabilità della continuazione e la mancata valutazione delle prove offerte; il settimo sosteneva che, trattandosi di pluralità di trasferimenti in un'unica contestazione e per importo complessivo elevato, dovesse applicarsi un'unica sanzione entro i limiti edittali previsti dalla disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al perimetro del precedente decisum e avesse errato nel limitarsi a un raffronto astratto dei soli minimi e massimi edittali. Ha affermato che la scelta del regime sanzionatorio più favorevole, nella disciplina antiriciclaggio sopravvenuta, richiede invece una valutazione concreta di tutte le circostanze rilevanti previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 231 del 2007, comprese quelle relative alla gravità, alla durata, alla responsabilità, al vantaggio, al pregiudizio, alla cooperazione, alle procedure adottate e alle precedenti violazioni, nonché alla eventuale continuazione o reiterazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991

    non effettuare trasferimenti di denaro contante oltre la soglia senza il tramite di intermediari abilitati

    norma violata alla base della sanzione amministrativa contestata

  • art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991

    sanzione nella misura massima del 40%

    regime sanzionatorio originario applicato nel provvedimento impugnato

  • art. 11, legge n. 689 del 1981

    criteri previsti dall'art. 11

    richiamato dalla corte territoriale per la determinazione della sanzione entro minimo e massimo edittale

  • art. 67, d.lgs. n. 231 del 2007

    Criteri per l'applicazione delle sanzioni

    la comparazione tra vecchia e nuova disciplina richiede una valutazione concreta di tutte le circostanze rilevanti e non un mero raffronto astratto dei limiti edittali

  • art. 63, d.lgs. n. 231 del 2007

    nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 90 del 2017

    disciplina previgente da confrontare con quella sopravvenuta ai fini della lex mitior

  • art. 69, d.lgs. n. 231 del 2007

    trattamento sanzionatorio più favorevole

    la scelta della disciplina più favorevole va compiuta in concreto alla luce del nuovo regime sanzionatorio

  • art. 8 e art. 8-bis, legge 21 novembre 1981, n. 689

    concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni

    si applicano anche alle sanzioni del decreto antiriciclaggio nella valutazione del trattamento più favorevole

  • art. 384 c.p.c.

    giudice di rinvio vincolato al decisum della Cassazione

    il giudice del rinvio deve attenersi al perimetro del giudicato rescindente e ai principi di diritto enunciati dalla Corte

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    motivazione della sentenza

    invocato dai ricorrenti per denunciare motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare l'omessa considerazione degli elementi probatori

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere che la prova della continuazione fosse stata offerta dai ricorrenti

  • art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007

    violazioni soggette a sanzione

    richiamato nel settimo motivo per sostenere l'applicazione di un'unica sanzione in caso di pluralità di trasferimenti contestati

  • art. 12 preleggi

    interpretazione della legge

    richiamato per sostenere la lettura sistematica della disciplina sanzionatoria sopravvenuta

Massime di principio

  • Quando una sentenza di cassazione ha già delimitato il thema decidendum in sede di rinvio, il giudice di merito non può riesaminare questioni ormai coperte dal decisum rescindente e deve attenersi al perimetro fissato dalla Corte.
  • Nella comparazione tra disciplina sanzionatoria previgente e sopravvenuta, il criterio della lex mitior non può essere applicato in modo meramente astratto sui soli minimi e massimi edittali, ma impone una valutazione concreta delle circostanze del caso e dei criteri legali di graduazione della sanzione.
  • In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, la determinazione del trattamento più favorevole richiede l'esame complessivo di tutti i parametri legali rilevanti, inclusi gravità, durata, responsabilità, vantaggio, pregiudizio, cooperazione, procedure di mitigazione del rischio e precedenti violazioni.
  • Se la disciplina sopravvenuta prevede criteri di applicazione e di graduazione della sanzione, il giudice non può sostituirli con un semplice metodo matematico o proporzionale ricavato dal regime precedente, ma deve svolgere gli apprezzamenti di fatto richiesti dalla nuova normativa.
  • Le regole sul concorso formale, sulla continuazione e sulla reiterazione delle violazioni devono essere considerate, quando pertinenti, nella scelta del regime sanzionatorio complessivamente più favorevole, e non possono essere escluse con motivazione solo assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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