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Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2024 in data 18 gennaio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’amministrazione il 21 dicembre 2024 e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 13 dicembre 2024. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione, l’omessa esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente e da insediare per i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha consentito l’esperimento del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia dato adempimento.
  • La notificazione della sentenza all’amministrazione presso un domicilio digitale idoneo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consentono di azionare l’ottemperanza nei confronti delle amministrazioni statali.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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