Sentenza n. 1131/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di esclusione dalla graduatoria regionale della domanda n. 40018CDE, prodotta dal ricorrente relativa all’avviso E. R. P. 2022 del Comune di Bellizzi del 29.12.2025 e notificato il 13.01.2026, nonché’, ove occorra della determina dirigenziale n. 1141 del 29.12.2025 con la quale si determinava l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli aventi diritto agli alloggi E.R.P. annualità 2022 del comune di Bellizzi e del bando e di ogni altro atto presupposto e consequenziale; PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente al beneficio dell’alloggio di residenza popolare di cui all’Avviso ERP anno 2022; PER LA CONDANNA del Comune di Bellizzi al risarcimento dei danni subiti e subenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della Determinazione del Responsabile Area Tecnica – Igiene e Servizi Al Territorio proposta n. 256 – Registro Generale n. 254 del 02.03.2026, pubblicata in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria ERP 2022 del Comune di Bellizzi e successiva determinazione di assegnazione dell’alloggio a un altro candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante assegnatario ERP)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato al primo posto nella graduatoria ERP relativa al Comune di Bellizzi, è stato escluso perché, al momento dell’esclusione, non risultava residente né titolare di un’attività lavorativa stabile nel Comune e perché una persona presso cui era ospitato aveva presentato domanda per un alloggio ERP in altro Comune. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, comma 5, e 2, comma 2, dell’Avviso ERP 2022, difetto di motivazione e di istruttoria, errore manifesto, violazione dell’art. 3 Cost. e mancata valutazione dello stato di necessità e bisogno. Ha rappresentato di avere lasciato l’alloggio in Bellizzi dopo il venir meno del reddito di cittadinanza, soggiornando dapprima presso la nonna e poi presso una conoscente. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale e dell’avviso, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché riferita a fonti prive di valore legislativo. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione comunale di assegnazione dell’alloggio a un altro candidato, deducendone l’illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’art. 3, comma 2, dell’Avviso ERP 2022 richieda il possesso delle condizioni socio-economiche-abitative alla data del 30 giugno 2022 e al momento dell’assegnazione, senza imporre che tali condizioni siano possedute in modo continuativo nel periodo intermedio. Il ricorrente risiedeva nel Comune di Bellizzi alla data del 30 giugno 2022 e aveva quindi legittimamente presentato la domanda. La persona presso cui era stato ospitato non poteva essere considerata componente del nucleo familiare indicato nella domanda, poiché la convivenza temporanea si era verificata successivamente e non integrava tale nozione. Inoltre, il momento dell’assegnazione non era ancora intervenuto e non coincideva con la formazione della graduatoria; pertanto il ricorrente era ancora in termini per trasferire la propria residenza a Bellizzi. Sono state quindi annullate la determinazione di esclusione del 13 gennaio 2026 e, per invalidità derivata, la determinazione del 2 marzo 2026 di assegnazione dell’alloggio ad altro candidato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della disciplina applicata; il giudice ha accolto il ricorso sulla base dell’interpretazione dell’avviso, senza decidere nel merito tale profilo costituzionale.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, dichiarata inammissibile perché riferita a norme prive di valore legislativo.
art. 1, comma 4, Avviso ERP 2022
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda, anche nell'ipotesi in cui uno o più componenti intendano costituire nuovo e autonomo nucleo familiare. Pertanto, ciascun componente del nucleo familiare indicato da un richiedente nella propria domanda non può partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.
La preclusione opera per i componenti del nucleo familiare indicati nella domanda; non si applica, secondo il giudice, alla persona presso cui il ricorrente sia stato temporaneamente ospitato dopo la presentazione della domanda, se non qualificabile come componente del nucleo familiare.
art. 2, comma 2, Avviso ERP 2022
Il richiedente può presentare domanda nell’ambito territoriale del Comune di residenza o del Comune ove svolga in maniera esclusiva e stabile l’attività lavorativa.
La legittimità della presentazione della domanda va verificata con riferimento alla situazione esistente alla data prevista dall’avviso; nel caso concreto il ricorrente risiedeva a Bellizzi alla data del 30 giugno 2022.
art. 3, comma 2, Avviso ERP 2022
Le condizioni socio-economiche-abitative dichiarate nella domanda devono essere possedute dal nucleo familiare alla data del 30 giugno 2022 e al momento dell'assegnazione dell'alloggio.
La disposizione individua due momenti di verifica dei requisiti, la data del 30 giugno 2022 e il momento dell’assegnazione, ma non richiede il possesso continuativo delle condizioni nel periodo intermedio.
l. reg. Campania n. 18/1997
È richiamata quale disciplina regionale dell’edilizia residenziale pubblica, ispirata alla verifica rigorosa dei requisiti di accesso e alla destinazione degli alloggi ai soggetti aventi diritto.
regolamento regionale Campania n. 11/2019
È richiamato quale fonte regolamentare posta a base dell’avviso ERP; la questione di legittimità costituzionale sollevata nei suoi confronti è stata ritenuta inammissibile perché non si tratta di una norma avente valore di legge.
Massime di principio
- Quando l’avviso per l’assegnazione di alloggi ERP prevede che le condizioni socio-economiche-abitative debbano essere possedute alla data di presentazione e al momento dell’assegnazione, senza richiedere espressamente la continuità del possesso, l’amministrazione non può escludere il candidato per una variazione intervenuta nel periodo intermedio, prima dell’assegnazione.
- Il requisito territoriale per la presentazione della domanda ERP deve essere verificato alla data espressamente stabilita dall’avviso; il successivo mutamento della residenza non determina automaticamente l’illegittimità originaria della domanda.
- La clausola che vieta la presentazione di più domande da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare non è applicabile, in assenza di adeguata prova, a una persona con la quale il candidato abbia avuto soltanto una convivenza o ospitalità temporanea successiva alla presentazione della domanda, se tale persona non era componente del nucleo familiare indicato nella domanda.
- Il momento della formazione della graduatoria non coincide necessariamente con il momento dell’assegnazione dell’alloggio; se l’avviso collega la verifica finale dei requisiti all’assegnazione, il candidato può regolarizzare il requisito territoriale fino a tale momento, salvo diversa e inequivoca previsione della disciplina applicabile.
- L’illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria determina l’illegittimità derivata del successivo provvedimento di assegnazione dell’alloggio ad altro candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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