Circolare ADM n. 11/2021
Entrata delle merci nel territorio doganale unionale: adempimenti e deroghe previsti dal nuovo quadro normativo in applicazione delle misure di sicurezza- Import Control System 2 (ICS2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il passaggio dal sistema ICS al nuovo Import Control System 2 (ICS2) per le misure di sicurezza all’entrata delle merci nel territorio doganale dell’Unione. Vengono descritti gli obblighi di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), i dati minimi richiesti, le modalità operative per operatori postali e corrieri espresso, le fasi di implementazione e i relativi periodi transitori. Sono inoltre riepilogate le nuove deroghe all’obbligo ENS e le date di decorrenza per il settore aereo e per le altre modalità di trasporto.
Entrata delle merci nel territorio doganale unionale: adempimenti e deroghe nel nuovo quadro ICS2
Entrata delle merci nel territorio doganale unionale: adempimenti e deroghe nel nuovo quadro ICS2
La circolare illustra il nuovo assetto delle misure di sicurezza in entrata nel territorio doganale dell’Unione, conseguente al passaggio dal sistema ICS al sistema Import Control System 2 (ICS2). Il documento richiama il quadro del Codice doganale dell’Unione e le modifiche introdotte dai regolamenti delegato (UE) 2020/877 ed esecutivo (UE) 2020/893, che rafforzano la raccolta preventiva dei dati per l’analisi del rischio doganale.
Quadro normativo e finalità delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza all’entrata si basano sulla presentazione anticipata della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), trasmessa dal vettore o da altri soggetti abilitati all’ufficio doganale di prima entrata prima dell’arrivo delle merci provenienti da Paesi terzi. Le informazioni sono utilizzate per l’analisi del rischio e, se necessario, per impedire il carico di merci potenzialmente pericolose. L’obiettivo dichiarato è la tutela della sicurezza, della salute pubblica, dell’ambiente e dei consumatori, nonché la protezione del mercato interno.
Architettura del nuovo sistema ICS2
ICS2 è il nuovo sistema informativo destinato a sostituire progressivamente l’attuale ICS. Esso supporta la presentazione, il trattamento, la conservazione e lo scambio delle ENS e dei risultati dei controlli tra autorità doganali nazionali e Commissione europea. La migrazione è articolata in tre fasi principali:
- release 1: 15 marzo 2021;
- release 2: 1° marzo 2023;
- release 3: 1° marzo 2024.
Per ciascuna fase è previsto un periodo transitorio di circa sei mesi, nel quale gli operatori economici possono aderire gradualmente al nuovo sistema.
Obblighi per operatori postali e corrieri espresso dal 15 marzo 2021
Per il trasporto aereo, la circolare distingue tra operatori postali e corrieri espresso. Le definizioni richiamate sono quelle di "spedizione espresso" e di "corriere espresso" introdotte dalla normativa unionale.
Dal 15 marzo 2021:
- per gli operatori postali viene meno l’esonero dalla ENS per le spedizioni postali con destinazione finale in uno Stato membro; è richiesto l’invio dei dati minimi della ENS, mediante dichiarazione PLACI, per le merci aeree provenienti da Paesi terzi e destinate all’UE;
- per i corrieri espresso viene meno l’esonero per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 22 euro; anch’essi devono trasmettere i dati minimi ENS per tutte le spedizioni aeree, indipendentemente dal valore.
Per le spedizioni di valore superiore a 22 euro continua a essere necessaria la ENS completa, che fino all’avvio della release 2 resta gestita tramite ICS.
Modalità operative della release 1
La circolare precisa che, per la fase iniziale di ICS2:
- il sistema AIDA è stato aggiornato dal 15 marzo 2021 con le nuove applicazioni ICS2 – Release 1;
- gli operatori postali e i corrieri espresso per via aerea utilizzano la Shared Trader Interface (STI) della Commissione europea per la trasmissione dei dati;
- il modulo nazionale AIDA National Entry System (NES) dialoga con il Common Repository centrale per la gestione delle ENS e del rischio sicurezza.
Gli operatori postali devono trasmettere alla STI i dati della PLACI House consignment prima del caricamento della spedizione sull’aeromobile, al fine di consentire l’analisi del rischio pre-imbarco. In caso di messaggio "do not load", la merce non deve essere caricata.
Gli operatori postali trasmettono inoltre la FULL House consignment e la notifica di arrivo mediante apposito messaggio. I corrieri espresso per via aerea, invece, continuano a trasmettere la ENS in AIDA nell’ambito di ICS e a presentare la notifica di arrivo tramite il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA).
Evoluzione degli obblighi dal 1° marzo 2023 e dal 1° marzo 2024
Dal 1° marzo 2023, per tutte le merci trasportate per via aerea, i vettori devono integrare il set minimo di dati della PLACI con gli ulteriori elementi necessari per la ENS completa. Da tale data i vettori aerei cessano l’uso di ICS e migrano verso ICS2, con un periodo transitorio fino al 2 ottobre 2023.
Dal 1° marzo 2024 l’obbligo di presentare la ENS completa si estende alle merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia, comprese le merci spedite per posta con tali modalità. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio fino al 1° ottobre 2024 per la migrazione al nuovo sistema.
Fino al 1° marzo 2024 permane l’esonero dalla ENS per le spedizioni postali e per le merci con valore inferiore a 22 euro quando il trasporto non è aereo.
Nuove deroghe all’obbligo di ENS
La circolare segnala ulteriori deroghe introdotte dal Regolamento (UE) 2020/877, valide indipendentemente dalla modalità di trasporto. L’obbligo di ENS non si applica a:
- importazioni di organi, altri tessuti umani o animali, e sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in emergenza;
- merci trasportate nell’ambito della mobilità militare con formulario UE 302;
- rifiuti delle navi, purché sia stata effettuata la notifica anticipata prevista dall’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 tramite l’interfaccia unica marittima nazionale o altri canali accettati dalle autorità competenti.
Resta infine ferma l’esenzione dall’obbligo di ENS negli scambi bilaterali tra UE e Svizzera e tra UE e Norvegia, in base ai relativi accordi internazionali.
Indicazioni operative finali
La circolare invita le Direzioni territoriali a diffondere il contenuto dell’atto presso gli uffici doganali, i quali devono prestare assistenza agli operatori interessati nell’applicazione delle nuove disposizioni e nella progressiva migrazione ai nuovi adempimenti ICS2.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del sistema ICS2
La circolare si colloca nel quadro del Codice doganale dell’Unione e delle modifiche introdotte dai regolamenti delegato (UE) 2020/877 e di esecuzione (UE) 2020/893. Il nuovo sistema ICS2 rafforza l’analisi preventiva del rischio sulle merci in entrata nell’UE, consentendo alle autorità doganali di valutare le informazioni prima dell’arrivo e, se necessario, di impedire il carico delle merci ritenute pericolose.
Fasi di attuazione e periodi transitori
La sostituzione dell’attuale ICS con ICS2 avviene in tre release: 15 marzo 2021, 1° marzo 2023 e 1° marzo 2024. Ogni fase corrisponde a specifici obblighi dichiarativi e prevede un periodo transitorio di circa sei mesi per consentire l’adesione graduale degli operatori al nuovo sistema, con comunicazione allo Stato membro e alla Commissione europea ove prevista.
Obblighi per operatori postali e corrieri espresso
Dal 15 marzo 2021 gli operatori postali devono trasmettere i dati minimi ENS per le spedizioni postali aeree dirette nell’UE; nella stessa data viene meno la deroga per le spedizioni espresso a basso valore, imponendo ai corrieri espresso la trasmissione dei dati minimi ENS per tutte le spedizioni aeree, indipendentemente dal valore. Le spedizioni con valore superiore a 22 euro continuano a richiedere la ENS completa fino all’avvio della release 2, restando temporaneamente gestite tramite ICS.
Modalità operative e flussi informativi in release 1
Per la release 1, il sistema AIDA è aggiornato dal 15 marzo 2021 e gli operatori postali e i corrieri espresso aerei trasmettono i dati tramite la Shared Trader Interface (STI) della Commissione europea. Il modulo nazionale AIDA NES dialoga con il Common Repository centrale. Gli operatori postali inviano i dati PLACI-ENS prima del caricamento e, successivamente, la FULL-ENS e la notifica di arrivo; i corrieri espresso continuano a usare ICS per la ENS e il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA) per la notifica di arrivo.
Estensione degli obblighi alle altre modalità di trasporto
Dal 1° marzo 2023 i vettori aerei, inclusi operatori postali, corrieri espresso e altri trasportatori, devono integrare i dati minimi PLACI con le ulteriori informazioni necessarie per la ENS completa. Dalla stessa data i vettori aerei cessano l’uso di ICS e migrano progressivamente a ICS2, con periodo transitorio fino al 2 ottobre 2023. Per il trasporto marittimo, vie navigabili interne, strada e ferrovia l’obbligo di ENS completa decorre dal 1° marzo 2024, con transizione fino al 1° ottobre 2024.
Nuove deroghe all’obbligo ENS
Il Regolamento (UE) 2020/877 introduce esoneri dall’obbligo di ENS per l’importazione di organi, tessuti e sangue umani o animali idonei a innesti o trasfusioni in emergenza, per le merci trasportate nell’ambito della mobilità militare con formulario UE 302 e per i rifiuti delle navi, se è stata effettuata la notifica anticipata prevista dalla direttiva (UE) 2019/883 tramite interfaccia unica marittima nazionale o canali accettati dalle autorità competenti. Restano inoltre gli esoneri previsti dagli accordi UE con Svizzera e Norvegia per gli scambi bilaterali.
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