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Circolare

Circolare ADM n. 14/2021

Procedure di importazione di gas naturale a mezzo gasdotto

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli89743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le procedure doganali per l’importazione di gas naturale tramite gasdotto, coordinando la disciplina interna con il Codice doganale dell’Unione e con gli adempimenti già previsti in materia di trasporto e dispacciamento del gas. Vengono confermati i ruoli di Snam Rete Gas quale gestore dell’infrastruttura e degli shipper quali soggetti tenuti alla dichiarazione, con indicazione dei flussi informativi, dei termini per la comunicazione preventiva, per l’iscrizione nelle scritture commerciali e per la presentazione della dichiarazione di importazione. La circolare chiarisce inoltre il trattamento doganale e IVA del gas naturale in importazione e le modalità di compilazione del DAU.

Procedure di importazione di gas naturale a mezzo gasdotto

Procedure di importazione di gas naturale a mezzo gasdotto

La circolare disciplina l’aggiornamento delle formalità doganali per l’importazione di gas naturale mediante infrastrutture di trasporto fisse, coordinando la disciplina nazionale di settore con il Codice doganale dell’Unione e con la normativa IVA interna. Vengono confermati i ruoli del gestore della rete, degli shipper e degli uffici doganali competenti, nonché gli adempimenti informativi e dichiarativi necessari per garantire vigilanza doganale e corretta applicazione del regime fiscale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale disposta dal D.lgs. n. 164/2000 e il conseguente riconoscimento dell’attività di trasporto e dispacciamento come attività di pubblico interesse. In tale contesto, il gestore dell’infrastruttura di trasporto e delle stazioni di misura è identificato in Snam Rete Gas S.p.A., alla quale compete l’allocazione dei quantitativi di gas transitati a ciascuno shipper.

Sono inoltre richiamate le precedenti istruzioni ADM contenute nella nota prot. n. 1064/2001 e nella successiva nota prot. n. 4446/2006, nonché le previsioni di settore relative ai rapporti con il MISE:

  • per i contratti di importazione di durata superiore a un anno, è richiesta la preventiva autorizzazione ministeriale;
  • per i contratti di durata inferiore a un anno, è necessaria la comunicazione al MISE entro il trentesimo giorno precedente l’avvio dell’attività, secondo il D.M. MISE 2 agosto 2011 attuativo dell’art. 28 del D.lgs. n. 93/2011.

Regime doganale applicabile al gas trasportato via gasdotto

La circolare applica l’art. 321 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplina il trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e il funzionamento del regime di transito unionale. Le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione e movimentate mediante tali infrastrutture si considerano vincolate al transito unionale dal momento dell’ingresso nel territorio doganale, con titolarità del regime in capo al gestore dell’infrastruttura.

Il transito si considera concluso quando il destinatario effettua l’opportuna iscrizione nelle proprie scritture commerciali. Da quel momento, le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea ai sensi dell’art. 321, par. 6, RE. Ne discende che i flussi di gas veicolati tramite gasdotto, se non già in posizione doganale unionale, devono essere oggetto di dichiarazione doganale e, in particolare, di dichiarazione di importazione da presentare all’ufficio doganale competente sul punto di entrata del gasdotto.

Adempimenti richiesti all’importatore

La circolare individua gli adempimenti a carico degli operatori coinvolti, anche se stabiliti fuori dall’Unione, al fine di aggiornare le formalità doganali in coerenza con la normativa unionale e garantire i controlli.

Gli adempimenti principali sono i seguenti:

  • presentazione del programma mensile provvisorio dei flussi di gas oggetto di importazione, corredato dall’autorizzazione o dalla comunicazione al MISE, tramite PEC all’ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di ingresso del gas nel territorio nazionale, entro la fine del mese precedente a quello delle operazioni;
  • iscrizione nelle scritture commerciali dei dati forniti da Snam Rete Gas S.p.A. sulla base dei quantitativi di allocazione provvisoria movimentati nel giorno/gas, entro il giorno successivo alla comunicazione di SRG;
  • presentazione, ai sensi dell’art. 162 CDU, della dichiarazione di importazione riepilogativa delle quantità definitive di gas naturale di competenza, validate e comunicate da SRG, entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo all’importazione.

Ruolo di Snam Rete Gas e conclusione del regime

Resta confermato l’obbligo di Snam Rete Gas S.p.A. di allocare i quantitativi giornalieri di gas transitati e di comunicare, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di effettivo ingresso nella rete di trasporto italiana, i quantitativi destinati ai singoli shipper. Tale comunicazione costituisce il presupposto per l’obbligo dello shipper di presentare la dichiarazione doganale definitiva.

La circolare sottolinea che, fino all’iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario, il gas è da considerarsi in regime di transito; solo successivamente si configura la temporanea custodia.

Soggetti non stabiliti nell’Unione europea

Per la presentazione della dichiarazione di importazione da parte di un soggetto non stabilito nell’Unione europea, la circolare precisa che è necessario che almeno il dichiarante sia stabilito nel territorio unionale, salve le deroghe previste dall’art. 170, par. 3, CDU. In tale ipotesi, è possibile presentare la dichiarazione per conto del soggetto non unionale dotato di codice EORI, purché il dichiarante agisca in nome proprio e per conto del rappresentato, quindi in rappresentanza indiretta.

Trattamento fiscale e compilazione del DAU

La circolare precisa che, nella fase di importazione, il gas naturale non è assoggettato ai dazi della tariffa doganale né ad accisa. Per quanto riguarda l’IVA, si applica il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, con imposta a carico del cessionario.

A fini di tutela erariale e per assicurare il corretto assolvimento dell’IVA interna, l’ufficio doganale deve poter disporre della documentazione che comprovi l’accertamento quantitativo del prodotto. Inoltre, nel DAU devono essere riportati:

  • nel campo 47, il codice 407;
  • nel campo 44, il codice certificato 04YY, seguito dall’identificativo IVA attribuito in Italia al cessionario-rivenditore tenuto al pagamento dell’IVA sulla successiva cessione.

Disposizioni finali e operatività degli uffici

Gli uffici delle dogane devono operare in conformità alle istruzioni contenute nella circolare, con possibilità di integrazioni mediante specifici disciplinari operativi per tenere conto di eventuali peculiarità locali. La circolare, quindi, uniforma le procedure di importazione del gas naturale via gasdotto alle regole unionali sul transito e alle esigenze di controllo fiscale e doganale.

Punti principali

Quadro normativo e contesto del settore gas

La circolare si inserisce nel quadro della liberalizzazione del mercato interno del gas naturale introdotta dal D.lgs. n. 164/2000 e richiama il ruolo del gestore dell’infrastruttura di trasporto e delle stazioni di misura, individuato in Italia in Snam Rete Gas S.p.A. Vengono richiamate le precedenti istruzioni ADM del 2001 e del 2006 e le regole di settore sulla comunicazione al MISE per i contratti di importazione di durata superiore o inferiore all’anno.

Applicazione del regime di transito unionale ai flussi di gas via gasdotto

Ai sensi dell’art. 321 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci in entrata nel territorio doganale dell’Unione trasportate tramite infrastrutture fisse si considerano vincolate al regime di transito unionale dal momento dell’ingresso, con titolarità in capo al gestore dell’infrastruttura. Il regime si conclude quando il destinatario effettua l’opportuna iscrizione nelle proprie scritture commerciali; da quel momento le merci non unionali sono in custodia temporanea.

Adempimenti dell’importatore e termini operativi

Per i flussi di gas non già in posizione doganale unionale è richiesta una dichiarazione di importazione da presentare all’ufficio doganale competente sul punto di entrata del gasdotto. La circolare distingue tre passaggi operativi: presentazione entro fine mese del programma mensile provvisorio dei flussi con allegata autorizzazione o comunicazione MISE; iscrizione nelle scritture commerciali dei dati di allocazione provvisoria comunicati da SRG entro il giorno successivo; presentazione della dichiarazione di importazione con le quantità definitive validate da SRG entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo.

Ruoli di SRG e shipper, e disciplina per soggetti non unionali

Resta fermo l’obbligo di SRG di allocare provvisoriamente i quantitativi giornalieri e di comunicare entro il 10° giorno del mese successivo i quantitativi definitivi transitati. Per i soggetti importatori non stabiliti nell’Unione, la circolare precisa che almeno il dichiarante deve essere stabilito nel territorio unionale, salvo le deroghe dell’art. 170, par. 3, CDU; è possibile la presentazione per conto del non unionale con codice EORI, in rappresentanza indiretta.

Trattamento fiscale e compilazione del DAU

In importazione il gas naturale non è soggetto ai dazi della tariffa doganale né ad accisa; per l’IVA si applica il reverse charge ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/1972. A tutela dell’erario l’ufficio doganale deve poter disporre della documentazione attestante l’accertamento quantitativo del prodotto. Nel DAU vanno indicati il codice 407 nel campo 47 e il codice certificato 04YY nel campo 44, seguito dall’identificativo IVA italiano del cessionario-rivenditore tenuto all’IVA sulla successiva cessione.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliimportazione di merciiva all'importazioneaccertamento e dichiarazione doganale

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