Circolare ADM n. 9/2021
Trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per le importazioni, il trattamento IVA applicabile ai beni Covid-19 già agevolati dall’art. 124 del DL n. 34/2020 e dalle successive modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 e dalla legge n. 21/2021. Vengono distinti i beni soggetti all’aliquota del 5% e quelli esenti, con specifico riferimento alla "strumentazione per diagnostica per COVID-19" e ai vaccini contro il Covid-19, nonché ai relativi codici NC/TARIC e ai codici addizionali doganali da utilizzare in dichiarazione. La circolare ribadisce inoltre l’applicabilità delle misure anche all’importazione ai sensi dell’art. 68 del DPR n. 633/1972 e conferma la vigenza delle indicazioni già fornite sulla decisione UE 2020/491 in materia di esenzione da dazi e IVA per taluni prodotti anti-pandemia.
Trattamento IVA all’importazione dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid-19
Trattamento IVA per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid-19
La circolare fornisce chiarimenti operativi sul trattamento IVA applicabile in dogana ai beni Covid-19, alla luce dell’art. 124 del DL n. 34/2020, della legge n. 178/2020 e della normativa unionale di recepimento della direttiva (UE) 2020/2020. L’obiettivo è coordinare il regime interno con le regole applicabili alle importazioni, ai sensi dell’art. 68, lettera c), del DPR n. 633/1972.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 124 del DL n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, ha introdotto un regime IVA agevolato per specifici beni ritenuti necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, inserendoli nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972, al numero 1-ter.1.
La legge n. 178/2020, art. 1, commi 452 e 453, ha poi previsto ulteriori misure:
- l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, per la strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per i servizi strettamente connessi;
- l’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, per i vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e per i servizi strettamente connessi.
Tali disposizioni costituiscono attuazione della direttiva (UE) 2020/2020, che consente agli Stati membri di applicare l’esenzione con diritto a detrazione per vaccini e dispositivi diagnostici Covid-19 fino al 31 dicembre 2022.
Aliquota IVA del 5% per i beni dell’Allegato 1
Per i beni indicati nell’Allegato 1, le importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.
La circolare ricomprende in tale elenco, tra gli altri:
- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrici, anche da trasporto;
- pompe infusionali e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua e maschere per ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione e aspiratori elettrici;
- umidificatori, laringoscopi, strumentazione per accesso vascolare;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva, pulsossimetri, ecotomografi portatili, elettrocardiografi, tomografi computerizzati;
- mascherine FFP2 e FFP3 e altre maschere con caratteristiche equivalenti;
- dispositivi di protezione individuale per finalità sanitarie, come guanti, visiere, occhiali protettivi, tute, calzari, soprascarpe, cuffie, camici impermeabili e chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro, soluzione idroalcolica, perossido al 3%;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
Per tali operazioni doganali è stato integrato in TARIC il codice addizionale nazionale Q102.
Esenzione IVA per i beni dell’Allegato 2
Per i beni indicati nell’Allegato 2 è prevista l’esenzione IVA in importazione, con utilizzo del codice addizionale Q103 in TARIC.
La disciplina si articola in due gruppi:
- i beni dell’Allegato 2.1 sono esenti per le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;
- i beni dell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC dal 1° gennaio 2021, sono esenti per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Tra i beni esenti rientrano:
- kit diagnostici Covid-19 e reattivi basati su reazioni immunologiche;
- kit di diagnosi con flaconcino e tampone per il campionamento;
- kit di campionamento;
- reagenti diagnostici basati su test PCR;
- strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro;
- vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri.
Chiarimento sulla strumentazione per diagnostica per Covid-19
La circolare chiarisce un errore materiale contenuto nell’art. 1, comma 452, della legge n. 178/2020, che richiamava il regolamento (UE) 2017/745. Tale rinvio va invece letto come riferimento al regolamento (UE) 2017/746, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020.
Il chiarimento è rilevante perché il regolamento (UE) 2017/745 disciplina i dispositivi medici in senso ampio, mentre per l’esenzione IVA in questione la norma unionale limita il beneficio ai soli dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi alla direttiva 98/79/CE o al regolamento (UE) 2017/746.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione IVA per la "strumentazione per diagnostica per COVID-19" spetta solo ai dispositivi in vitro conformi a tali requisiti.
Aspetti operativi in dogana e classificazione tariffaria
Per l’attuazione in dogana delle misure IVA, la circolare richiama il coordinamento con la tariffazione NC/TARIC e con i codici addizionali nazionali.
In particolare:
- Q102 identifica le importazioni dei beni soggetti all’aliquota del 5%;
- Q103 identifica le importazioni dei beni esenti IVA ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178/2020.
La circolare evidenzia inoltre che il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 ha introdotto, dal 1° gennaio 2021, nuovi codici NC/TARIC per vaccini Covid-19, reattivi per diagnostica Covid-19 e maschere protettive.
Decorrenza delle misure e coordinamento con precedenti istruzioni
La circolare precisa che:
- l’aliquota IVA del 5% si applica alle importazioni dei beni dell’Allegato 1 dal 1° gennaio 2021;
- l’esenzione IVA per i beni dell’Allegato 2 opera secondo le decorrenze indicate, fino al 31 dicembre 2022;
- per i beni dell’Allegato 2.2 l’esenzione si applica anche alle importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020.
Restano ferme le indicazioni della circolare n. 43/2020 con riguardo alla decisione della Commissione europea 2020/1573, che modifica la decisione (UE) 2020/491 sull’esenzione da dazi doganali all’importazione e dall’IVA per i prodotti necessari a contrastare la pandemia, con applicazione fino al 30 aprile 2021.
Punti principali
Quadro normativo e coordinamento con il diritto unionale
La circolare si colloca nel quadro dell’art. 124 del DL n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha introdotto un regime IVA agevolato per alcuni beni necessari al contenimento dell’emergenza Covid-19. Richiama poi l’art. 1, commi 452 e 453, della legge n. 178/2020, che ha esteso e precisato le esenzioni IVA per la strumentazione diagnostica Covid-19 e per i vaccini contro il Covid-19, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2020.
Beni soggetti all’aliquota IVA del 5%
Per i beni elencati nell’Allegato 1, le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 sono soggette all’aliquota IVA del 5%. La circolare elenca in modo analitico i prodotti interessati, tra cui ventilatori polmonari, monitor multiparametrici, pompe infusionali, tubi endotracheali, maschere FFP2/FFP3 e altre mascherine, dispositivi di protezione individuale, termometri, detergenti disinfettanti, carrelli per emergenza, estrattori RNA, tamponi, provette sterili e attrezzature per ospedali da campo.
Beni esenti da IVA all’importazione
Per i beni dell’Allegato 2 è prevista l’esenzione IVA in importazione, con decorrenze differenziate. I beni dell’Allegato 2.1 beneficiano dell’esenzione per le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022; i beni dell’Allegato 2.2, inseriti in TARIC dal 1° gennaio 2021, fruiscono dell’esenzione per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Rientrano nella disciplina i kit diagnostici e reagenti Covid-19, la strumentazione per diagnostica per Covid-19 e i vaccini autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri.
Chiarimento interpretativo sulla "strumentazione per diagnostica per COVID-19"
La circolare affronta il refuso contenuto nell’art. 1, comma 452, della legge n. 178/2020, che rinviava al regolamento (UE) 2017/745, relativo però ai dispositivi medici in generale. In coerenza con la direttiva (UE) 2020/2020 e con il chiarimento del Dipartimento delle Finanze, il riferimento deve intendersi fatto al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Pertanto, l’esenzione spetta solo ai dispositivi diagnostici in vitro Covid-19 conformi alla direttiva 98/79/CE o al regolamento (UE) 2017/746.
Applicazione in dogana e codici TARIC
Poiché l’art. 68, lettera c), del DPR n. 633/1972 estende la disciplina IVA anche alle importazioni, l’ADM fornisce indicazioni operative per la dichiarazione doganale. Per i beni assoggettati al 5% è stato istituito il Cadd Q102; per i beni esenti è stato istituito il Cadd Q103. La circolare segnala inoltre il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159, che ha introdotto nuovi codici NC/TARIC per vaccini Covid-19, reattivi per diagnostica Covid-19 e maschere protettive.
Decorrenze e coordinamento con precedenti istruzioni
Per i beni dell’Allegato 1 l’aliquota del 5% si applica alle importazioni dal 1° gennaio 2021. Per i beni esenti, la disciplina opera secondo le decorrenze sopra indicate fino al 31 dicembre 2022. Restano ferme le indicazioni della circolare n. 43/2020 in tema di esenzione da dazi doganali e IVA per i prodotti necessari a contrastare la pandemia, in base alla decisione della Commissione europea 2020/1573, applicabile fino al 30 aprile 2021.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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