Circolare ADM n. 15/2021
Importazione in esenzione dai dazi all’importazione e dall’Iva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la Decisione (UE) 2021/660 proroga fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, già prevista dalla Decisione (UE) 2020/491. Restano invariati i presupposti, le categorie di soggetti ammessi, le finalità delle merci e gli impegni richiesti agli importatori; viene invece spostato al 30 aprile 2022 il termine per le rendicontazioni obbligatorie degli Stati membri. La circolare richiama inoltre l’obbligo per enti e organizzazioni di attenersi alle condizioni e modalità operative già impartite, nonché le conseguenze sanzionatorie e di recupero dei diritti in caso di irregolarità.
Proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione da dazi e IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare la pandemia COVID-19
Proroga dell’esenzione da dazi e IVA per importazioni COVID-19
La circolare illustra gli effetti della Decisione (UE) 2021/660 del 19 aprile 2021, che modifica la Decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per le merci necessarie a contrastare la pandemia da COVID-19. La misura viene prorogata, mentre restano fermi i presupposti sostanziali e le modalità operative già disciplinate dall’ADM.
Quadro normativo e proroga temporale
La Commissione europea aveva originariamente stabilito, con la Decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, le condizioni per concedere l’esenzione da dazi e IVA alle importazioni di beni destinati al contrasto dell’emergenza sanitaria. La validità della misura era stata già estesa fino al 30 aprile 2021 dalla Decisione (UE) 2020/1573 del 28 ottobre 2020.
Con la Decisione (UE) 2021/660, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 140 del 23 aprile 2021, l’efficacia temporale della Decisione 2020/491 è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021, mediante modifica dell’articolo 3 della decisione originaria.
Ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione
La circolare evidenzia che la proroga non incide sui presupposti di cui all’articolo 1 della Decisione 2020/491. Restano quindi immutati:
- le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio;
- le finalità cui devono essere destinate le merci importate in esenzione;
- gli impegni che devono essere assunti dai soggetti beneficiari.
In altri termini, la novità introdotta dalla decisione europea è esclusivamente la prosecuzione temporale del regime agevolativo.
Rendicontazioni obbligatorie
La Decisione 2021/660 modifica anche il termine relativo alla trasmissione delle rendicontazioni obbligatorie da parte degli Stati membri, già previste dall’articolo 2 della Decisione 2020/491. Tale termine è differito al 30 aprile 2022.
Indicazioni operative per enti e organizzazioni
L’ADM ribadisce che gli enti e le organizzazioni che intendono effettuare importazioni rientranti nell’ambito della decisione prorogata devono rispettare rigorosamente le condizioni previste dalla disciplina unionale e le modalità operative già fornite con la circolare 43/2020 e con i successivi atti richiamati nel testo.
La circolare richiama quindi la continuità con le istruzioni già rese dall’Amministrazione, senza introdurre nuove procedure sostanziali per l’accesso al beneficio.
Controlli e conseguenze delle irregolarità
Le importazioni in esenzione rimangono soggette a controlli a posteriori. Qualora emergano irregolarità amministrative e/o penali, queste saranno perseguite secondo il quadro normativo specifico, con possibilità di recupero dei diritti doganali e fiscali eventualmente non corrisposti.
Punti principali
Proroga dell’esenzione fino al 31 dicembre 2021
La Commissione europea, con Decisione (UE) 2021/660 pubblicata nella GUUE L 140 del 23 aprile 2021, ha modificato l’articolo 3 della Decisione (UE) 2020/491, estendendo fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di importare in esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19.
Invariati presupposti, soggetti e finalità dell’agevolazione
La circolare precisa che non cambiano i presupposti previsti dall’articolo 1 della Decisione 2020/491, né le categorie di soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione. Restano ferme anche le finalità cui devono essere destinate le merci importate in esenzione e gli impegni che gli aventi titolo devono assumere per accedere al beneficio.
Rendicontazioni obbligatorie rinviate al 30 aprile 2022
La modifica introdotta dalla Decisione 2021/660 riguarda anche il termine per la trasmissione delle rendicontazioni obbligatorie da parte degli Stati membri, già previste dall’articolo 2 della Decisione 2020/491, che viene posticipato al 30 aprile 2022.
Condizioni operative e controlli successivi
Enti e organizzazioni che intendono effettuare importazioni rientranti nell’ambito della decisione prorogata devono attenersi scrupolosamente alle condizioni previste e alle modalità operative già diramate dall’ADM, richiamate dalla circolare 43/2020 e dagli atti successivi. Le importazioni in esenzione restano soggette a controlli a posteriori.
Sanzioni e recupero dei diritti
Eventuali irregolarità di natura amministrativa o penale emerse in sede di controllo possono comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal quadro normativo di riferimento, oltre al recupero dei diritti dovuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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