Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2016 n. 3553 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Cessione di azienda - Valori dichiarati - Beni e diritti di compravendita - Valore avviamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nell'ambito di una cessione d'azienda, con particolare riferimento alla congruità del valore dell'avviamento commerciale. La parte ha contestato, o comunque sottoposto a verifica, il valore attribuito ai beni, ai diritti oggetto della compravendita e all'avviamento. Il principio affermato è che i risultati del metodo di calcolo dell'avviamento devono presumersi congrui quando il contribuente si sia attenuto ai criteri previsti dall'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dal d.P.R. n. 460 del 1996.

La decisione

La decisione riconosce una presunzione di congruità a favore della quantificazione dell'avviamento effettuata secondo i criteri normativi richiamati. Ne consegue che l'Amministrazione non può disattendere automaticamente tale determinazione, ma deve fornire elementi concreti e adeguati per dimostrarne l'inattendibilità o la sottovalutazione. Il testo non indica espressamente l'esito processuale, né identifica le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    La norma disciplina i criteri di valutazione, ai fini dell'imposta di registro, dei beni e dei diritti oggetto degli atti, consentendo di verificare la corrispondenza tra il valore dichiarato e il valore venale in comune commercio.

  • d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    Il decreto fornisce criteri e modalità per la determinazione presuntiva del valore dell'avviamento commerciale. L'applicazione corretta di tali criteri sostiene la presunzione di congruità del valore dichiarato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni d'azienda, il valore dell'avviamento calcolato secondo i criteri normativi applicabili beneficia, in linea generale, di una presunzione di congruità.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare il valore dichiarato, ma deve motivare l'accertamento con elementi concreti e specifici, non mediante una mera rideterminazione automatica.
  • Il contribuente che documenta analiticamente l'applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 e del d.P.R. n. 460 del 1996 rafforza la propria posizione difensiva.
  • La presunzione di congruità non è necessariamente assoluta: può essere superata da prova contraria adeguata, riferita alle caratteristiche effettive dell'azienda, alla redditività, ai beni trasferiti e alle condizioni della cessione.
  • Per valutare l'esito di un caso analogo occorre distinguere tra la corretta applicazione del metodo di calcolo e la disponibilità, da parte dell'Amministrazione, di elementi specifici idonei a dimostrare che il valore dichiarato non rappresenta quello effettivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.