Sentenza del 07/06/2016 n. 3553 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Cessione di azienda - Valori dichiarati - Beni e diritti di compravendita - Valore avviamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nell'ambito di una cessione d'azienda, con particolare riferimento alla congruità del valore dell'avviamento commerciale. La parte ha contestato, o comunque sottoposto a verifica, il valore attribuito ai beni, ai diritti oggetto della compravendita e all'avviamento. Il principio affermato è che i risultati del metodo di calcolo dell'avviamento devono presumersi congrui quando il contribuente si sia attenuto ai criteri previsti dall'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dal d.P.R. n. 460 del 1996.
La decisione
La decisione riconosce una presunzione di congruità a favore della quantificazione dell'avviamento effettuata secondo i criteri normativi richiamati. Ne consegue che l'Amministrazione non può disattendere automaticamente tale determinazione, ma deve fornire elementi concreti e adeguati per dimostrarne l'inattendibilità o la sottovalutazione. Il testo non indica espressamente l'esito processuale, né identifica le parti; pertanto non è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
La norma disciplina i criteri di valutazione, ai fini dell'imposta di registro, dei beni e dei diritti oggetto degli atti, consentendo di verificare la corrispondenza tra il valore dichiarato e il valore venale in comune commercio.
d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460
Il decreto fornisce criteri e modalità per la determinazione presuntiva del valore dell'avviamento commerciale. L'applicazione corretta di tali criteri sostiene la presunzione di congruità del valore dichiarato.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda, il valore dell'avviamento calcolato secondo i criteri normativi applicabili beneficia, in linea generale, di una presunzione di congruità.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare il valore dichiarato, ma deve motivare l'accertamento con elementi concreti e specifici, non mediante una mera rideterminazione automatica.
- Il contribuente che documenta analiticamente l'applicazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 e del d.P.R. n. 460 del 1996 rafforza la propria posizione difensiva.
- La presunzione di congruità non è necessariamente assoluta: può essere superata da prova contraria adeguata, riferita alle caratteristiche effettive dell'azienda, alla redditività, ai beni trasferiti e alle condizioni della cessione.
- Per valutare l'esito di un caso analogo occorre distinguere tra la corretta applicazione del metodo di calcolo e la disponibilità, da parte dell'Amministrazione, di elementi specifici idonei a dimostrare che il valore dichiarato non rappresenta quello effettivo.
Testo integrale
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