Cassazione Civile, Sentenza n. 32146/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione distributiva relativa alla ripartizione del ricavato della vendita forzata di immobili gravati da ipoteca: Nemo, cessionaria pro soluto del credito originariamente concesso da Unicredit alla GHP, aveva ottenuto pagamento e chiedeva l'assegnazione del residuo ricavato per soddisfare crediti (anche chirografari) vantati con interventi tardivi. Il fallimento del terzo datore d'ipoteca (Bonizzato) e successivamente il fallimento della debitrice esecutata (GHP) hanno determinato contestazioni sulla spettanza del surplus ricavato dalla vendita (se spettante al terzo datore d'ipoteca, alla Nemo o al fallimento della GHP) e sulla procedibilità degli interventi e delle azioni esecutive dopo la dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha: rigettato i primi due motivi di ricorso proposti da Nemo (in particolare la censura sull'estromissione di Unicredit e il richiamo all'art. 41 TUB), ma ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto che il Tribunale di Verona abbia pronunciato ultra petita dichiarando "improcedibili" gli interventi e attribuendo d'ufficio il residuo ricavato al fallimento della GHP senza che quest'ultima avesse formulato domanda. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolta la censura e la causa è stata rinviata al Tribunale di Verona ad altro magistrato perché riesamini l'opposizione applicando i principi di diritto indicati dalla Cassazione. Inoltre Nemo è stata condannata a rimborsare a Unicredit le spese di giudizio di legittimità (euro 30.769 oltre IVA e oneri). Le spese fra le altre parti saranno regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile - opposizione agli atti esecutivi / esecuzione
artt. 512-617, art. 585, art. 553, art. 596, art. 632, artt. 100, 101, 102, 112, 276, 331, 485 c.p.c.
Il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (artt. 512-617) ha potere rescissorio limitato: non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione per riassegnare il ricavato o dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione se ciò esula dall'oggetto dell'opposizione. L'esecuzione immobiliare si considera chiusa con l'approvazione del progetto di distribuzione; la mera pendenza di opposizione non impedisce la chiusura, salvo che l'opposizione venga accolta (effetto ex tunc). Le norme processuali richiamate sono state utilizzate dalla Corte per delimitare l'ambito della cognizione del giudice dell'opposizione e per censurare l'ultrapetizione.
Testo Unico Bancario (d.lgs. 1.9.1993 n. 385)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'azione esecutiva fondata su credito fondiario può proseguire anche dopo il fallimento del debitore; la Corte ha osservato però che nella fattispecie i residui vantati da Nemo erano crediti chirografari (non rientranti nell'art. 41) e quindi la censura non reggeva nella forma proposta.
Legge Fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)
art. 51; art. 44; art. 107, comma 6; art. 51 richiamato ratione temporis
L'art. 51 vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento; l'art. 107, comma 6 stabilisce che il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità su istanza del curatore, salvo deroghe. La Corte ha sottolineato che la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione spetta al giudice dell'esecuzione e richiede istanza del curatore; il giudice dell'opposizione non può adottare d'ufficio una tale statuizione.
Codice di Procedura Civile - subrogazione/intervento
art. 1203 n. 3 c.p.c. (richiamato nel testo)
Il fallimento Bonizzato aveva invocato la subrogazione ai sensi dell'art. 1203 n.3 c.p.c., ma la Corte ha valutato che, per effetto della cessione pro soluto alla Nemo, la posizione della Unicredit risultava diversa e la legittimazione di quest'ultima nel processo era venuta meno; la cessione può rendere inammissibile la domanda verso il cedente per difetto di legittimazione passiva.
Codice di Procedura Civile - liquidazione spese
Applicato per addebitare a Nemo le spese processuali in favore di Unicredit in relazione al rigetto del primo motivo e all'estromissione di Unicredit dal giudizio.
Articoli processuali richiamati per limiti di cognizione e prassi
La giurisprudenza citata dalla Corte (più sentenze della Cassazione) è stata utilizzata per chiarire che l'opposizione agli atti esecutivi ha natura meramente rescissoria e per ribadire che il giudice dell'opposizione non può adottare provvedimenti tipici del giudice dell'esecuzione in assenza di specifica domanda.
Massime di principio
- Il giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (artt. 512-617 c.p.c.) ha potere limitato: non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione per riassegnare il ricavato della vendita o dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione se tali provvedimenti esulano dall'oggetto dell'opposizione o se non sono richiesti dalle parti.
- La distribuzione del ricavato in espropriazione immobiliare si considera atto conclusivo della procedura esecutiva; la pendenza di un'opposizione distributiva non impedisce la chiusura dell'esecuzione, ma l'accoglimento dell'opposizione può travolgere ex tunc l'ordinanza di distribuzione e riaprire la procedura.
- La dichiarazione di improcedibilità delle azioni esecutive successive al fallimento del debitore è rimessa al giudice dell'esecuzione ed è normalmente pronunciabile su istanza del curatore (art. 107 l.fall.); il giudice dell'opposizione non può dichiararla d'ufficio se ciò non rientra nell'oggetto della domanda.
- La cessione pro soluto del credito modifica la legittimazione delle parti: il cedente può perdere la qualità di litisconsorte necessario e il cessionario (se intervenuto) assume la posizione processuale. Occorre verificare la legittimazione passiva attuale prima di ritenere necessaria la partecipazione di un soggetto al giudizio.
- Se un terzo datore d'ipoteca contesta la destinazione del ricavato, la sua domanda deve essere formulata espressamente; il giudice non può attribuire somme a soggetti che non abbiano chiesto quella attribuzione.
- In caso di dubbi sulla natura dei crediti (fondiari vs chirografari), rilevare la qualificazione concreta perché da essa dipendono facoltà e limiti di prosecuzione dell'esecuzione dopo il fallimento.
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