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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32277/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 10.3.2014). La controversia verteva sulla configurazione della pattuizione negoziale: se il termine per la stipula del definitivo (originariamente 10.4.2015 poi prorogato al 10.4.2016) fosse da ritenersi termine essenziale comportante risoluzione automatica in caso di decorso, oppure se la stessa pattuizione contenesse una clausola risolutiva espressa collegata alla mancata erogazione del finanziamento richiesto all'ISMEA. I ricorrenti deducevano tre motivi di cassazione relativi alla corretta qualificazione della clausola e alla mancata valutazione, in appello, della clausola risolutiva espressa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando che la Corte di Appello poteva ritenere il termine non essenziale alla luce del contenuto complessivo delle scritture e della proroga del 9.3.2015), ma ha accolto il secondo e il terzo motivo perché la Corte di Appello non ha esaminato, in maniera adeguata, la configurabilità di una clausola risolutiva espressa (connessa alla mancata accettazione dell'istanza di finanziamento da parte dell'ISMEA). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Catania, in differentre composizione, per nuovo esame anche in ordine alla possibile coesistenza, nella medesima pattuizione, di termine non essenziale e clausola risolutiva espressa; la Cassazione ha disposto il rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma procedurale che regola il ricorso a cognizione sommaria (procedura ex art. 702-bis) utilizzata in primo grado per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare; il rito è stato utilizzato per esperire l'azione di Ferro Giorgio.

  • art. 360 c.p.c. (primo comma)

    Fondamento della cassazione per violazione di legge o omessa motivazione; i motivi di ricorso sono stati formulati in relazione a questo articolo (n.3 e n.5) per censurare errori di interpretazione e omissioni nel giudizio di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Rinvio alle norme sul procedimento e sulle prove in appello; citato nella contestazione sulla corretta valutazione delle prove e delle scritture contrattuali da parte del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Principio di interpretazione del contratto: la Corte di Appello e la Cassazione hanno fatto riferimento alla necessità di interpretare la volontà comune delle parti considerando il contenuto complessivo dell'accordo.

  • art. 1353 c.c.

    Principio secondo cui il contratto si forma con il consenso delle parti; richiamato nella discussione sulla valutazione della volontà contrattuale espressa nelle scritture.

  • art. 1456 c.c.

    Disciplina della clausola risolutiva espressa: la risoluzione, al verificarsi dell'evento dedotto, opera solo se la parte nel cui interesse è stata prevista la clausola manifesta la volontà di avvalersene; la Corte ha rilevato che mancava un esame sulla eventuale applicabilità di tale clausola.

  • art. 1457 c.c.

    Disciplina del termine essenziale per l'adempimento: la scadenza essenziale determina la risoluzione automatica (salvo che la parte interessata dichiari entro tre giorni di volere l'esecuzione). La Corte ha precisato la differenza di funzionamento tra termine essenziale e clausola risolutiva espressa.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'termine essenziale' (art. 1457 c.c.) e 'clausola risolutiva espressa' (art. 1456 c.c.): hanno effetti e meccanismi diversi (automaticità vs. potere potestativo di dichiarazione).
  • Se in una controversia si deduce alternativamente che una pattuizione è termine essenziale o clausola risolutiva espressa, il giudice di merito deve esaminare entrambe le ipotesi e motivare specificamente sulla qualificazione scelta.
  • La qualificazione del dato cronologico (scadenza) dipende dall'interpretazione complessiva del contratto: il fatto che una scadenza sia collegata all'ottenimento di un finanziamento può portare a ritenere il termine non essenziale e/o a configurare una clausola condizionata all'evento del finanziamento.
  • La clausola risolutiva espressa richiede la manifestazione della volontà della parte che intende avvalersene; il giudice non può sostituirsi a tale manifestazione, ma deve verificare se la clausola è stata validamente prevista nel contratto.
  • La valutazione della volontà negoziale va fatta sul contenuto complessivo degli atti (contratto iniziale e scritture integrative/di proroga), non su singole formule isolate.
  • In sede di cassazione è possibile ottenere la cassazione per omesso esame di questioni rilevanti sollevate in appello: il giudice d'appello deve affrontare tutte le questioni decisive proposte dalle parti.
  • È possibile la coesistenza nello stesso contratto di un termine (anche non essenziale) e di una clausola risolutiva espressa; il giudice deve accertare la funzione negoziale attribuita a quel dato cronologico dalle parti.

Testo integrale

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