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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32315/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Italfondiario ha proposto opposizione di terzo revocatoria impugnando una sentenza che aveva accolto la domanda di Barbara Alfonso per l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare tra Alfonso e la Finanziaria Italiana. La questione centrale era la tempestività dell'opposizione di terzo: se il termine decorra dalla conoscenza concreta del dolo o della collusione da parte del terzo o solo dal passaggio in giudicato (o dall'esecutività) della sentenza viziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Italfondiario, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione sulla base della decorrenza del termine dalla sola conoscenza del dolo. La Cassazione ha affermato che, salvo il caso in cui il terzo sia intervenuto tempestivamente nel giudizio 'a monte', il termine per proporre l'opposizione di terzo revocatoria decorre dal passaggio in giudicato (o dall'effettiva esecutività) della sentenza viziata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione; le spese del giudizio di legittimità sono demandate alla decisione di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    Il comma 2 va letto congiuntamente ad artt. 326 e 405: il termine per l'opposizione di terzo revocatoria non decorre dalla mera conoscenza del dolo o della collusione, ma, in mancanza di intervento nel processo 'a monte', dal passaggio in giudicato della sentenza viziata

  • art. 326 c.p.c.

    Predispone il termine per l'opposizione di terzo revocatoria in combinato disposto con art. 404 c.p.c.; la Corte interpreta che il dies a quo, salvo intervento tempestivo del terzo nel giudizio originario, sia il passaggio in giudicato

  • art. 405 c.p.c.

    La previsione dell'indicazione del giorno della conoscenza del dolo nella denuncia non equivale a far decorrere il termine di proponibilità dell'opposizione di terzo da quella conoscenza, se non è intervenuto il terzo nel giudizio originario

  • art. 2932 c.c.

    La natura costitutiva di talune pronunce che incidono sui rapporti contrattuali giustifica che l'interesse concreto del terzo a proporre l'opposizione emerga solo dopo la stabilizzazione degli effetti, ossia dopo il passaggio in giudicato

  • art. 656 c.p.c.

    Richiamato a titolo di criterio analogo: anche per il decreto ingiuntivo l'opposizione di terzo revocatoria è esercitabile quando il provvedimento sia divenuto esecutivo, a dimostrazione del principio che la revocatoria straordinaria presuppone la stabilità del provvedimento impugnato

  • art. 647 c.p.c.

    Collegato all'art. 656: l'esecutività del provvedimento monitorio è condizione per l'effettiva lesività e quindi per l'esercizio dell'opposizione di terzo revocatoria

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla ragionevole durata del processo; la Corte ritiene tuttavia che il principio non giustifichi l'anticipazione del termine della revocatoria rispetto alla finalità della tutela garantita dalla stabilità del giudicato

  • art. 100 c.p.c.

    Rilevato nella discussione sulla ragionevole durata e sull'interesse del terzo, senza però mutare il principio che la revocatoria straordinaria presuppone la stabilità del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo revocatoria è un rimedio straordinario che, salvo intervento tempestivo del terzo nel giudizio originario, presuppone il passaggio in giudicato o l'effettiva esecutività della sentenza o del provvedimento impugnato: il termine per proporla decorre da tale momento.
  • Se il terzo viene a conoscenza del dolo o della collusione durante il procedimento tra le parti, il rimedio corretto per tutelare i propri interessi è intervenire tempestivamente nel giudizio 'a monte' (intervento ad opponendum) piuttosto che attendere il passaggio in giudicato.
  • Per pronunce di natura costitutiva (es. sentenze che incidono sulla validità di rapporti contrattuali) il terzo può non avere un interesse concreto ad impugnare prima della stabilizzazione degli effetti; questo giustifica la decorrenza del termine dalla definitività della decisione.
  • Nel caso di provvedimenti monitori (decreto ingiuntivo ecc.) la stessa regola pratica si applica: l'opposizione di terzo è efficacemente proponibile quando il provvedimento sia divenuto esecutivo e quindi idoneo a ledere i diritti del terzo.
  • Prassi consigliata: se un possibile terzo interessato entra in possesso di elementi di dolo o collusione, deve valutare immediatamente l'intervento nel processo originario e conservare ogni prova, perché l'azione revocatoria straordinaria ha natura e presupposti e decorre dalla stabilità del provvedimento impugnato.

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