Cassazione Civile, Sentenza n. 32143/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Verona Ambiente era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare promossa contro Umberta Bertin ai sensi dell'art. 511 c.p.c. per sostituirsi al creditore procedente (Attiva) e soddisfare un credito di €144.956,83. In udienza dell'8.5.2019 il giudice dell'esecuzione ordinò il pagamento a Verona Ambiente. Successivamente il fallimento di Attiva era stato richiamato e con ordinanza del 24.10.2019 il giudice dell'esecuzione revocò in parte il progetto di distribuzione dichiarando l'improcedibilità dell'intervento di Verona Ambiente (richiamando principi della legge fallimentare), attribuendo l'intero ricavato alla curatela fallimentare. Verona Ambiente propose opposizione ex artt. 617/512 c.p.c.; il Tribunale di Padova respinse l'opposizione. Verona Ambiente ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo, in sintesi, che: 1) il Tribunale non aveva esaminato se il giudice dell'esecuzione potesse revocare l'ordinanza dell'8.5.2019 dopo circa cinque mesi; 2) la disposizione dell'8.5.2019 era una modifica valida del progetto di distribuzione e l'improcedibilità non poteva essere pronunciata ex art.51 l.fall. dopo la chiusura del processo esecutivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che: l'ordinanza dell'8.5.2019 aveva natura modificativa/integrativa del progetto di distribuzione e produceva effetto immediato; il Tribunale di Padova ha omesso di esaminare la questione preliminare relativa alla revoca ex art. 487 c.p.c. (minuspetizione) o l'ha trattata erroneamente; il giudice dell'esecuzione poteva revocare/modificare il provvedimento conclusivo della distribuzione solo entro il termine di 20 giorni dall'udienza (o dalla comunicazione) e purché non fosse stato dato esecuzione con emissione e incasso dei mandati di pagamento. Poiché l'ordinanza del 24.10.2019 era intervenuta oltre il termine e dopo la chiusura dell'esecuzione senza che fosse stata proposta opposizione agli atti esecutivi nei termini, la revoca era illegittima. La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Padova e, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione di Verona Ambiente e annullando l'ordinanza del 24.10.2019. Ha altresì enunciato principi di diritto sul rapporto tra sostituzione ex art.511 c.p.c. e legge fallimentare e sui termini di revocabilità del provvedimento conclusivo della distribuzione.
Norme richiamate
art. 511 c.p.c.
La domanda di sostituzione esecutiva realizza il subingresso del creditore del creditore nella posizione processuale e nel diritto al riparto; è di natura satisfattiva e non costituisce esercizio di azione esecutiva contro il sostituito; il sostituto deve dimostrare documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
art. 51 l.fall.
Prevede il divieto di azioni esecutive individuali contro il fallito; tuttavia la Corte osserva che l'intervento ex art.511 c.p.c. non è un'azione esecutiva e dunque la sua mera qualificazione come contraria all'art.51 non è automatica.
art. 52 l.fall.
Principio di universalità soggettiva: i crediti verso il fallito devono essere fatti valere nella procedura concorsuale; se il credito del sostituto deriva da credito verso soggetto fallito, l'improcedibilità va rilevata ai sensi di questo articolo.
art. 487 c.p.c.
Consente la revoca del provvedimento del giudice dell'esecuzione fino a che non abbia avuto esecuzione; la Corte chiarisce che, tuttavia, la revoca del provvedimento definitivo di chiusura della distribuzione è subordinata anche al rispetto del termine per proporre opposizione distributiva (20 giorni).
art. 598 c.p.c.
Regola l'approvazione del progetto di distribuzione e l'ordine di pagamento; la Corte afferma che il provvedimento che dichiara l'esecutività del progetto conclude l'esecuzione immobiliare (fase distributiva) salvo opposizione nei termini.
art. 512 c.p.c.
Consente al giudice di risolvere contestazioni sollevate dai creditori concorrenti e dal debitore; è funzione integrativa del momento distributivo e può giustificare modifiche in udienza.
artt. 617-618 c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi (art.617) deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza del provvedimento e il giudice dell'esecuzione può sospenderne l'esecutività ex art.618; la mancata opposizione rende il provvedimento stabile e l'eventuale revoca rimessa ai limiti temporali di legge.
art. 596 c.p.c.
Rimanda all'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione; per i provvedimenti resi in udienza il dies a quo per l'opposizione decorre dalla data dell'udienza stessa.
art. 586 c.p.c.
Regola il decreto di trasferimento; utile per distinguere momenti nel procedimento esecutivo, ma non determinante per la chiusura della fase distributiva una volta emesso l'ordine di pagamento.
art. 632 c.p.c.
Prevede la riconsegna del ricavato al debitore in caso di estinzione dopo aggiudicazione/assegnazione; la Corte usa la disposizione per argomentare che la proprietà del ricavato non giustifica indefinita revocabilità del provvedimento distributivo.
art. 44 l.fall.
Riguarda l'azione di revocatoria verso atti compiuti prima del fallimento; la Corte rinvia la valutazione dell'eventuale azione di inefficacia della curatela alla fase competente.
art. 591-bis c.p.c. (ult. comma)
Prevede il deposito del rapporto riepilogativo finale del professionista delegato dopo l'approvazione del progetto, esemplificando che permangono poteri residuali per controlli finali anche dopo la distribuzione.
Massime di principio
- La domanda di sostituzione ex art.511 c.p.c. è una domanda satisfattiva che subentra nella posizione del creditore procedente e non costituisce azione esecutiva contro il sostituito; pertanto va verificata documentalmente la certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- Se il creditore sostituito è stato dichiarato fallito prima della dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'improcedibilità della sostituzione ai sensi dell'art.52 l.fall. (principio di universalità), salvo che la questione sia stata già definitiva per giudicato interno o evitata tramite opposizione tempestiva.
- L'esecuzione immobiliare si considera conclusa con il provvedimento che dichiara esecutivo il progetto di distribuzione e ordina il pagamento delle quote; tale provvedimento può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo entro i limiti temporali e soggettivi stabiliti (in particolare entro 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione) e purché non sia stata data esecuzione con emissione e incasso dei mandati.
- La mancata proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) nei termini determina la definitiva stabilità del provvedimento distributivo e limita fortemente la possibilità di una successiva revoca d'ufficio del giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione, in udienza per l'approvazione del progetto, può integrare o modificare il progetto medesimo per dare corso a rettifiche o sollecitazioni legittime (ad es. riconoscimento di subcollocazione), sempreché ciò avvenga nei limiti dell'istruttoria e delle regole procesuali.
- La prevalenza della normativa fallimentare (artt.51-52 l.fall.) non è assoluta e deve essere coordinata con il sistema dei rimedi tipizzati del processo esecutivo: la violazione apparente delle norme concorsuali può produrre effetti diversi a seconda dell'inerzia o della tempestività delle iniziative della curatela e degli altri creditori.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare: a) il momento di sopravvenienza del fallimento rispetto alla chiusura formale dell'esecuzione; b) se il provvedimento conclusivo è stato opposto nei termini; c) se sono stati emessi e incassati i mandati di pagamento: la combinazione di questi elementi decide la possibilità di revoca o l'inoppugnabilità.
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