Cassazione Civile, Sentenza n. 32084/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I proprietari espropriati avevano chiesto la liquidazione di una maggiore indennità d'esproprio nei confronti del soggetto espropriante. La Corte d'appello di Palermo aveva ritenuto legittimati passivamente sia il Consorzio ASI di Palermo (soggetto espropriante nei cui confronti era stato emesso il decreto di esproprio) sia l'IRSAP, riconoscendo quindi obbligazione anche in capo all'IRSAP. L'IRSAP ha impugnato in Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L.R. Sicilia n. 8/2012 (come modificato), deducendo che, secondo la disciplina regionale e le successive modifiche/interpretazioni, i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi ASI permangono in capo agli stessi, gestiti in contabilità separata presso l'IRSAP, e che "in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione"; pertanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito all'IRSAP la legittimazione passiva per posizioni debitorie originate dal Consorzio ASI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'IRSAP, ritenendo fondato il motivo relativo alla errata applicazione/valutazione del complesso normativo regionale (art.19 L.R. 8/2012 e successive modifiche e interpretazioni). Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio ASI di Palermo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, con disposizione che quella Corte provveda anche sul regime delle spese processuali dell'intero giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre richiamato la normativa sul doppio contributo unificato a carico del ricorrente incidentale se dovuto.
Norme richiamate
Legge Regionale Sicilia 12 gennaio 2012, n. 8 (art. 19)
"la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all'Istituto" (versione originaria) e le successive modifiche al comma 8
La Corte verifica che la versione originaria e le modifiche successive disciplinano il trasferimento delle funzioni ma non l'automatica imputazione delle posizioni debitorie al bilancio dell'IRSAP; il corretto quadro normativo va valutato con le modifiche successive e con la legge interpretativa.
Legge Regionale Sicilia 15 maggio 2013, n. 9 (art. 64)
"In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."
L'art. 64 ha chiarito interpretativamente che i Consorzi ASI transitati in gestione separata mantengono autonoma personalità giuridica e che le posizioni debitorie non confluiscono nel bilancio dell'IRSAP/Regione.
Legge Regionale Sicilia n. 8/2016 (modifiche all'art. 19)
"i rapporti attivi e passivi dei soppressi consorzi ... permangono in capo agli stessi ... In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."
La modifica del 2016 ha ribadito e rafforzato la permanenza delle posizioni attive e passive in capo ai Consorzi in liquidazione, escludendo il trasferimento delle posizioni debitorie all'IRSAP; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente considerato tale norma.
Decisione Corte Costituzionale 3 marzo 2016, n. 45
"La legge interpretativa ripropone la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell'IRSAP: 'In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione'."
La giurisprudenza costituzionale ha confermato la lettura secondo cui le masse patrimoniali e le passività restano distinte e non si trasferiscono automaticamente al bilancio dell'IRSAP.
Massime di principio
- Se un ente regionale subentra nelle funzioni di consorzi soppressi ma la normativa prevede gestione separata e mantenimento della personalità giuridica dei consorzi in liquidazione, le posizioni debitorie rimangono in capo ai singoli consorzi e non si trasferiscono automaticamente all'ente subentrante (IRSAP).
- In caso di esproprio, è fondamentale individuare con precisione il soggetto a favore del quale è stato emesso il decreto di esproprio: la legittimazione passiva per il pagamento dell'indennità segue colui contro cui è stato pronunciato il provvedimento.
- Le modifiche legislative e le leggi interpretative successive possono cambiare la distribuzione di responsabilità tra enti: il giudice deve valutare la normativa vigente al momento rilevante e le sue modifiche per determinare la legittimazione passiva.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare puntualmente la corretta applicazione della normativa regionale e richiamare le disposizioni interpretative o modificative intervenute, poiché la Corte di legittimità valuta la conformità della motivazione al quadro normativo aggiornato.
- Sul piano processuale, la regola dell'unicità del processo di impugnazione comporta che i successivi ricorsi si convertano in incidentali: la tempestività e l'ordine delle notifiche d'impugnazione sono rilevanti per qualificare i ricorsi come principali o incidentali.
- Nelle controversie relative a patrimoni e obbligazioni di enti soppressi in liquidazione, verificare sempre l'esistenza di gestioni a contabilità separata e provvedimenti amministrativi (decreti di chiusura della liquidazione) che possono incidere sulla responsabilità patrimoniale.
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